Il CdM ha definitivamente approvato il secondo modulo di riforma Irpef-Ires, in ossequio a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 9, L. 111/2023.
Con specifico riferimento al settore agricolo, il Legislatore ha recepito tutti gli incipit della Legge delega salvo quello relativo alla revisione, a fini di semplificazione, del regime fiscale dei terreni agricoli, su cui i titolari di redditi di pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attività agricole. L’obiettivo era di permettere a soggetti, quali i pensionati che non possono risultare regolarmente iscritti all’Inps gestione agricola o a contribuenti che nella realtà svolgono altre attività lavorative, lasciando quella agricola come marginale, di essere equiparato all’imprenditore agricolo e, quindi, di poter fruire anch’esso delle agevolazioni, quale ad esempio l’esenzione Imu.
Le altre misure previste, la cui decorrenza è prevista già da questo periodo di imposta, vanno a chiudere il percorso iniziato nel lontano 2001 per effetto dell’allora Riforma attuata a mezzo della L. 57/2001 e sfociata nei D.Lgs. 226/2001, 227/2001 e 228/2001.
Tale obiettivo viene raggiunto, innanzitutto, con una modifica, che ai più potrebbe sembrare formale, ma che nella realtà è sostanziale, sull’articolo 32, comma 1, Tuir, il quale, se prima stabiliva che il reddito agrario derivava dall’esercizio di attività agricole svolte sui terreni nei limiti della potenzialità degli stessi, per effetto della riscrittura del comma 1, afferma che “Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile.”
In questo modo, viene di fatto recepita una delle novità sostanziali della Riforma del 2001, consistente nel passaggio da un’agricoltura agganciata indissolubilmente al fattore terra a un’attività dinamica incentrata sul concetto di ciclo biologico (o fase necessaria dello stesso), con conseguente “declassamento” del fondo a elemento potenziale; infatti, le attività, per poter essere classificate quali agricole, devono comunque essere potenzialmente esercitate sui terreni.
La modifica dell’articolo 32, Tuir, del resto, era necessaria per poter “accogliere” nel perimetro del reddito agrario alcune attività che nella realtà, da un punto di vista civilistico, si classificavano già quali attività agricole, in ragione delle modifiche introdotte, come detto, nel 2001.
Il riferimento è alle c.d. vertical farm, nonché alle colture idroponiche.
Per effetto della nuova lettera b-bis), del comma 2, articolo 32, Tuir, sono produttive di un reddito agrario anche “le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/4, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di cui al comma 3-bis”.
Tale previsione porta con sé la necessità di prevedere un Decreto Mef, da emanarsi di concerto con il Masaf, con cui individuare le modalità di dichiarazione in Catasto dell’utilizzazione dei suddetti immobili e di determinazione della relativa superficie agraria di riferimento.
In attesa di tale Decreto, che evidentemente necessita di tempi tecnici non brevi, introducendo il nuovo comma 4-bi,s nell’articolo 34, Tuir, viene stabilito che “Fino all’emanazione del decreto … il reddito agrario delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-bis), è determinato mediante l’applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento.”.
In perfetto parallelismo viene introdotto, nell’articolo 28, Tuir, relativo alla determinazione del reddito dominicale, il comma 4-ter, con cui viene stabilita la medesima regola di determinazione nell’attesa del Decreto Mef. Inoltre, per effetto del successivo comma 4-quater, è previsto che “Il reddito dominicale determinato ai sensi del decreto di cui all’articolo 32, comma 3-bis, ovvero, in via transitoria, ai sensi del comma 4-ter, non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita all’immobile destinato alle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-bis).”.
Infine, sempre in un’ottica di coordinamento in funzione della novità introdotta, il Legislatore mette mano anche al successivo articolo 36, Tuir, relativo al reddito dei fabbricati, prevedendo che gli immobili appartenenti alle categoria catastali C/1, C/2, C/3, C/4, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, che vengono utilizzati nello svolgimento delle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-bis), Tuir e ai quali si applicano le disposizioni dell’articolo 28, commi 4-ter e 4-quater, non sono produttivi di reddito dei fabbricati, a meno che non siano oggetto di locazione.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui