Una sentenza dall’elevato valore e che certo potrebbe fungere anche da precedente. E’ quella che ha ottenuto con un notevole successo professionale l’avvocato ischitano Silvio Trani. In sintesi, il Tribunale di Napoli sezione Lavoro, dopo aver già “stoppato” la sospensione dal lavoro subita da un’insegnante che non si era sottoposta alla vaccinazione per il covid (come previsto ex DL172/21 art.2 comma 3), ha condannato il Ministero al rimborso delle trattenute. La sentenza è di interesse pubblico in quanto riconosce l’integrità retributiva pur in assenza di prestazione dovuta alla sospensione covid per rifiuto di vaccinazione. Che evidentemente a posteriori viene ritenuta una discriminante o una valutazione non sufficiente a determinare uno stop dall’attività lavorativa.
Nella sentenza il giudice ripercorre innanzitutto i fatti: “Con ricorso depositato in data 4.12.2023 la ricorrente esponeva di svolgere, alla data del deposito del ricorso, attività di insegnante alle dipendenze del Ministero convenuto e di essere addetta all’istituto scolastico comprensivo Forio 1 sito sul territorio dell’isola d’Ischia; di avere ricevuto, in data 20 dicembre 2021, comunicazione di sospensione dal valore della retribuzione dal 21 dicembre 2021 sino al 15 giugno 2022, con decreto dirigenziale; di avere impugnato il provvedimento innanzi a questo ufficio giudiziario, con procedimento instaurato ai sensi dell’art. 700 c.p.c. in esito al quale questo Giudice aveva dichiarato l’illegittimità della sospensione e ordinato al sua riammissione in servizio. La ricorrente esponeva, inoltre, che, nelle more del giudizio, parte datoriale non aveva sospeso li pagamento della retribuzione, la quale, tuttavia, era stata successivamente recuperata attraverso trattenute mensili (da aprile 2023 a novembre 2023) di importo pari a euro 339,77, per un totale di euro 2.718,16. La ricorrente concludeva chiedendo di accertare dichiarare la illegittimità delle trattenute e di condannare il Ministero dell’Istruzione e del merito a pagare in suo favore la complessiva somma di euro 2.718,16 oltre interessi dalla domanda, spese e compensi da distrarre in favore del difensore. Si costituiva il Ministero resistente, precisando che in occasione del ricorso cautelare azionato avverso l’illegittimità del provvedimento dirigenziale non era stato contestato l’aspetto relativo alle mancate retribuzioni, in quanto, a quella data, le trattenute non erano state ancora effettuate, e che la circostanza che tali retribuzioni siano state trattenute, in concreto, solo dall’aprile 2023 non rileva, in quanto la ricorrente, già in occasione del ricorso cautelare, era ben consapevole che si sarebbe verificata tale decurtazione. Concludeva pertanto chiedendo di accertare infondato il ricorso proposto e, per l’effetto, respingerlo, con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese di lite”.
Ebbene in sentenza il giudice dott.ssa Elisa Tomassi evidenzia che la domanda è fondata e poi aggiunge: “Quanto ai fatti, è pacifico che le trattenute sulla retribuzione della ricorrente, nelle misure mensili indicate nella parte in fatto, siano avvenute solo a decorrere dall’aprile 2023 e che pertanto, all’atto dell’emissione dell’ordinanza resa ai sensi dell’art. 700 c.p.c., alcuna trattenuta fosse stata ancora disposta. Orbene, le trattenute mensili operate da parte resistente sono illegittime in virtù della illegittimità del provvedimento di sospensione cui afferiscono – decreto dirigenziale del 20.12.21 emesso ai sensi del DL 172/21, art. 2, comma 3 – a sua volta sospeso da questo Tribunale all’esito del procedimento cautelare, ex art.700 c.p.c., con cui è stata disposta la riammissione in servizio della ricorrente”. Ancora il giudice riportava testualmente: “Nella specie, a nulla rileva la circostanza che le trattenute siano state eseguite in un periodo successivo (come precisato, dal mese di aprile 2023 a quello di novembre 2023) a quello cui il provvedimento di sospensione, dichiarato poi illegittimo, faceva riferimento (dal 21 dicembre 2021 al 15 giugno 2022), posto che dal provvedimento giudiziale di riammissione in servizio discende la necessaria ricostruzione degli effetti economici della posizione giuridica della ricorrente. Inoltre, l’eccezione della resistente, secondo la quale parte ricorrente sarebbe stata consapevole, già in occasione del ricorso cautelare, della decurtazione retributiva, appare priva di rilevanza e di fondamento giuridico, posto che, per costante giurisprudenza, dalla dichiarata illegittimità del provvedimento di sospensione, la cui efficacia retroattiva è certa”.
La sentenza è di interesse pubblico in quanto riconosce l’integrità retributiva pur in assenza di prestazione dovuta alla sospensione da coronavirus dinanzi al diniego a vaccinarsi. Ritenuta a posteriori una discriminante nel determinare uno stop dall’attività lavorativa
Si arriva così alle conclusioni della dott.ssa Tomassi invero abbastanza scontate dopo la lunga sentenza: “Il ricorso, pertanto, va integralmente accolto. Non può essere accolta la domanda riguardante il pagamento di somme trattenute dopo il deposito del ricorso per un importo pari, a tutto ottobre 2024, a € 6.455,63 ( € 339,77x 19 mensilità) ; ciò in base al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, alla luce del contenuto della domanda stessa come riportato nelle conclusioni di cui al ricorso, in cui non vi è alcun riferimento a eventuali somme maturande in corso di causa. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione. Per questi motivi Il dott. Elisa Tomassi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, dichiara l’illegittimità delle trattenute mensili effettuate dal Ministero dell’istruzione e del merito dal mese di aprile 2023 al mese di novembre 2023 e, per l’effetto, condanna il Ministero medesimo a pagare, in favore della ricorrente, la complessiva somma di euro 2.718,16, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale. Condanna parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in euro 1.300,00 oltre IVA, CPA e spese generali con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui