Entrerà in vigore il 30 dicembre 2024 il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d) , della legge 5 agosto 2022, n. 118”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre.
Noto come “Testo Unico Rinnovabili”, il provvedimento è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella riunione del 25 novembre scorso.
Il decreto, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti.
Restano ferme le disposizioni urbanistiche e la normativa tecnica di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai soli fini dell’acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti. Per gli interventi di cui al primo periodo resta altresì fermo quanto previsto al capo VI del titolo IV del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
Il decreto assicura, anche nell’interesse delle future generazioni, la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e il loro adeguamento alla disciplina dell’Unione europea, nel rispetto della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio.
Le regioni e gli enti locali si adeguano entro 180 giorni
Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi di cui al presente decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Nelle more dell’adeguamento si applica la disciplina previgente. In caso di mancato rispetto del termine si applica il presente decreto. In sede di adeguamento, le regioni e gli enti locali possono stabilire regole particolari per l’ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal decreto, anche consistenti nell’innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi di cui agli allegati A e B, fermo restando quanto previsto all’articolo 13, comma 1.
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che si adeguano al decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici
I modelli unici semplificati di cui all’articolo 7, comma 10, sono resi disponibili dai gestori di rete alla piattaforma SUER, in modalità telematica, entro cinque giorni dalla presentazione dei medesimi modelli da parte del soggetto proponente.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, comma 4, e 9, comma 2, nelle more dell’operatività della piattaforma SUER la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui agli allegati B e C, avviene in modalità digitale mediante le forme utilizzate dall’amministrazione competente.
Regimi amministrativi
Per la realizzazione degli interventi sono individuati i seguenti regimi amministrativi: a) attività libera; b) procedura abilitativa semplificata; c) autorizzazione unica. Gli allegati A, B e C individuano gli interventi realizzabili, rispettivamente, secondo il regime dell’attività libera, della procedura abilitativa semplificata e dell’autorizzazione unica.
Ai fini della qualificazione dell’intervento e della relativa disciplina amministrativa allo stesso applicabile, rileva l’eventuale cumulo tra le differenti istanze presentate, dovendosi reputare come unica la domanda invece parcellizzata e avente ad oggetto la medesima area, ovvero presentata dal medesimo soggetto identificabile come unico centro di interessi.
L’attività libera, come individuata dal provvedimento, non richiede dichiarazioni o atti di assenso, tranne in caso di vincoli paesaggistici, nel quale l’autorità dovrà esprimersi entro trenta giorni, mentre oggi il termine è di almeno 45 giorni. Nel caso di interventi di rifacimento o ripotenziamento di impianti esistesti o già autorizzati, a prescindere dalla collocazione dell’impianto, non occorre neanche l’autorizzazione paesaggistica.
La “PAS”, procedura abilitativa semplificata, riguarda invece progetti che non richiedono procedimento di “permitting” e non sono assoggettati a valutazioni ambientali: a seconda dei casi, con l’eventuale coinvolgimento di più amministrazioni, si va da un minimo di 30 a un massimo di 75 giorni per il termine della procedura. Oggi, invece, quest’ultimo può essere sospeso in attesa delle valutazioni ambientali senza fissare alcun limite massimo, determinando una sospensione delle procedure anche di due anni.
Il terzo “binario” è, invece, l’istanza di Autorizzazione Unica, che va presentata alla Regione per impianti sotto i 300 megawatt e oltre quella soglia al MASE. Il Ministero è, inoltre, competente per il permitting di tutti gli impianti off-shore: il rilascio dell’autorizzazione unica per questi non prevede la previa intesa della Regione interessata.
Ricorso al PAUR per i progetti sottoposti a VIA di competenza regionale
È prevista la possibilità per le Regioni di continuare a fare ricorso al procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per i progetti sottoposti a VIA di competenza regionale. La scelta del PAUR comporta in ogni caso il rispetto di un termine complessivo di due anni per il rilascio di tutti i titoli che consentono la realizzazione dei progetti.
Zone di accelerazione
Altra novità saliente, in attuazione di una specifica milestone del PNRR, riguarda l’introduzione di una disciplina delle “zone di accelerazione” di derivazione europea: si tratta di aree particolarmente appropriate allo sviluppo di progetti da FER, individuate con atti di pianificazione sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica, a cura delle Regioni in caso della terraferma e con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta MASE e di concerto con il MIT, per gli off-shore. Il progetto collocato in queste zone beneficia di misure di semplificazione avanzata, tra cui l’esenzione dalla VIA laddove il proponente abbia attuato misure di mitigazione dell’impatto ambientale eventualmente prescritte dalla VAS.
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