Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 , recante la revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES), attuativo della Legge delega n. 111/2023, è stato pubblicato in G.U. Serie Generale n. 294 del 16 dicembre 2024.
Il provvedimento interviene sulla determinazione del reddito, sia delle persone fisiche che di quelle giuridiche, con modifiche che interessano diverse categorie reddituali dai redditi agrari ( art. 1 e 2 ) ai redditi di lavoro autonomo ( art. 5 e 6 ) sino ai redditi d’impresa ( art. da 8 a 14 ) e ulteriori disposizioni per le operazioni societarie straordinarie ( art da 15 a 18 ).
Per quanto concerne i redditi di lavoro dipendente gli articoli 3 e 4 del Decreto Legislativo apportano le seguenti modifiche agli artt. 10, c. 1, lett. e-ter) e 51 del TUIR :
1. Deduzioni contributi assistenza sanitaria integrativa [ art. 3, comma 1, lett. a) e b) punto 1 ] – Il decreto modifica le condizioni per la deducibilità dei contributi sanitari versati dal datore o dal dipendente a favore di enti con fini assistenziali, che dovranno operare secondo il principio di mutualità e solidarietà, oltre ad essere iscritti nell’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi. Per effetto delle modifiche, non concorrono alla formazione del reddito i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, iscritti all’Anagrafe dei Fondi sanitari integrativi del SSN, in conformità a contratti collettivi di cui all’ art. 51, D.Lgs. n. 81/2015 ( o di regolamento aziendale ), per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro.
2. Polizze long term care LTC [ Art. 3, comma 1, lett. b) punto 1.2 ] – La non imponibilità dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro sotto forma di benefits aziendali, anche in forma assicurativa per la copertura dal rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana viene estesa anche ai familiari fiscalmente a carico ex art. 12, comma 2, TUIR.
3. Determinazione del valore dei fringe benefit [ Art. 3, comma 1, lett. b) punto 2.1 ] – Il decreto sostituisce il secondo periodo del art. 51, comma 3 del TUIR il quale stabiliva che il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti era determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. La nuova formulazione prevede invece che, in deroga al comma 1 (che fa riferimento al valore normale), il valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti sia determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.
4. Aggiornata la soglia di esenzione dei fringe benefits [ Art. 3, comma 1, lett b) punto 2.2 ] – L’ importo soglia di non imponibilità viene aggiornato da lire in euro 258,23.
5. Indennità o rimborsi spese per trasferte [ Art. 3, comma 1, lett. b) punto 3) ] – Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale concorrono a formare il reddito, a esclusione dei rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, non più, quindi, comprovate da documenti provenienti dal vettore come nella versione ad oggi vigente dell’art. 51, comma 5, TUIR.
In tema di decorrenza delle nuove disposizioni viene precisato che le modifiche si applicano ai componenti di reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
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