Nel caso in cui venga concesso in usufrutto un immobile per il quale si beneficia delle detrazioni Irpef per lavori di ristrutturazione, le quote residue a chi spettano? Una domanda alla quale ha risposto il Fisco, offrendo sul tema alcuni chiarimenti. Si ricorda che l’usufrutto è un diritto reale regolato dagli articoli 978 e seguenti del Codice civile, che consiste nel diritto di un soggetto (usufruttuario) di godere di un bene di proprietà di un altro soggetto (nudo proprietario) e di raccoglierne i frutti, ma con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica.
A Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “Se concedo gratuitamente l’usufrutto di un immobile in cui ho effettuato lavori di ristrutturazione e per i quali sto usufruendo delle detrazioni Irpef, le rate residue di detrazione posso mantenerle io, in qualità di nudo proprietario, o spetteranno all’usufruttuario?”.
Nel rispondere al quesito, il Fisco ha spiegato che “quando si costituisce il diritto di usufrutto su un immobile, sia a titolo oneroso che gratuito, le quote di detrazione ancora da usufruire non si trasferiscono all’usufruttuario, ma rimangono al nudo proprietario”.
Questo perché, sempre come spiegato dal Fisco, l’agevolazione fiscale “si trasferisce solo in caso di vendita dell’immobile (articolo 16-bis, comma 8, del Tuir) o di donazione, che nella prassi viene assimilata alla vendita”.
Il Fisco ha però anche sottolineato che, se si procedesse alla vendita dell’immobile e si costituisse allo stesso tempo il diritto di usufrutto sull’immobile stesso, le quote di detrazione non usufruite dal venditore si trasferirebbero al nudo proprietario in quanto è a lui che si trasferisce la titolarità dell’immobile.
Usufrutto, cosa dice il Codice civile
Il diritto reale di usufrutto, come detto, è regolato dagli articoli 978 e seguenti del Codice civile. L’articolo 978 recita: “L’usufrutto è stabilito dalla legge, o dalla volontà dell’uomo. Può anche acquistarsi per usucapione”. L’articolo 979 aggiunge: “La durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario. L’usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trent’anni”.
Per quanto riguarda la cessione dell’usufrutto, l’articolo 980 del Codice civile spiega che “l’usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo. La cessione deve essere notificata al proprietario; finché non sia stata notificata, l’usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario”. L’articolo 981 aggiunge poi che “l’usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica. Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in questo capo”. E l’articolo 982 sottolinea che “l’usufruttuario ha diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha l’usufrutto, salvo quanto è disposto dall’articolo 1002”.
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