Anagrafe tributaria: comunicazioni dati somme erogate dal settore assicurazioni
Definite le modalità e i termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle somme di denaro erogate, a qualsiasi titolo, da imprese, intermediari e ogni altro operatore del settore delle assicurazioni (AdE – provvedimento 17 dicembre 2024 n. 450686)
Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano all’Anagrafe Tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, i dati relativi alle suddette liquidazioni, compresi quelli relativi alle erogazioni effettuate da altri in loro nome o per loro conto.
Tra i soggetti obbligati di cui al punto precedente sono compresi anche le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che sono stabili organizzazioni in Italia di imprese di assicurazioni residenti all’estero, oppure che operano in Italia in libera prestazione di servizi.
Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione gli intermediari e gli altri operatori del settore che erogano somme di denaro in nome o per conto di imprese di assicurazione.
Costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria le informazioni relative all’ammontare delle somme liquidate, l’identificativo del sinistro, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata
Le comunicazioni sono effettuate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui sono riferiti i dati.
I dati sono trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID). Al fine della trasmissione dei dati deve essere utilizzato il software di controllo e di preparazione dei file da trasmettere reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.
La trasmissione si considera effettuata a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicato mediante un esito di elaborazione (ricevuta).
La ricevuta, riporta le informazioni di dettaglio sull’esito della comunicazione, nonché i controlli effettuati e le tipologie di esito conseguenti alle elaborazioni.
Nel caso in cui la ricevuta riporti lo scarto totale o parziale della comunicazione, i soggetti obbligati inviano i dati relativi ai sinistri che risultano non essere stati acquisiti entro il termine di cui sopra. Non sono considerate tardive le comunicazioni correttive inviate entro 5 giorni lavorativi oltre la data di cui sopra.
Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2025 e sostituisce integralmente le disposizioni contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 9649 del 19 gennaio 2007.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, le comunicazioni riferite ad anni precedenti il 2024 e redatte secondo quanto definito nel provvedimento n. 9649 del 19 gennaio 2007 non possono essere oggetto di annullamento, sostituzione o integrazione.
di Daniela Nannola
Fonte Normativa
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