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E’ stata definitivamente respinta, anche in secondo grado, dal Consiglio di Stato, con sentenza depositata il 6 novembre 2024 n. 8895/2024, la richiesta di risarcimento danni – quantificati in 1.700.000 euro – della Camastra E.D.T. s.r.l. nei confronti del Comune di Anzi, rappresentato e difeso dall’Avvocato Francesco De Luca del Foro di Vibo Valentia, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia e Vice Presidente Vicario dell’Unione degli Ordini Forensi della Calabria.
Danni che la società ha asserito derivanti dall’illegittimità di diversi atti adottati dal Comune di Anzi nell’anno 2015 , annullati successivamente in sede giurisdizionale per il tramite della sentenza n. 385 del 2017 del T.a.r. Basilicata, poi confermata dal Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3463 del 2020.
Gli atti amministrativi erano relativi alla realizzazione di un impianto cogenerativo a cippato di legna con teleriscaldamento, che avrebbe dovuto essere realizzato in agro di Anzi, su terreni di proprietà della Comunità Montana Camastra Alto Sauro, rientranti in zona P.I.P.
La Camastra E.D.T. srl, dopo aver ottenuto le due suindicate sentenze favorevoli, che hanno accertato l’illegittimità degli atti adottati dal Comune di Anzi, ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti, sulla scorta della considerazione che gli atti annullati avrebbero, in sostanza, precluso l’investimento diretto alla realizzazione dell’impianto, in quanto avrebbero determinato la perdita della possibilità di conseguire le agevolazioni pubbliche in tema di “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico” che erano vigenti al momento della presentazione della P.A.S.
In primo grado, il T.a.r. Basilicata,con sentenza n. 302 del 2022 , ha respinto la domanda risarcitoria proposta dalla Camastra E.D.T. srl, osservando che lo stesso T.a.r., con la pronuncia n. 385 del 26 maggio 2017 (con la quale erano stati annullati gli atti impugnati dalla Camastra E.D.T. S.r.l.), aveva altresì espressamente accertato, su domanda della stessa società, l’intervenuta “formazione del silenzio assenso sull’istanza di PAS del 13 gennaio 2015, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.lgs. n. 28/2011”,che rappresentava quindi un titolo idoneo per “l’utile avvio dell’iniziativa imprenditoriale de qua, non essendo all’uopo necessaria alcuna ulteriore intermediazione provvedimentale da parte dell’Amministrazione comunale”, peraltro in un momento in cui sarebbe stata ancora possibile l’ammissione del progetto al regime di agevolazioni pubbliche.
Avverso tale sentenza la Camastra E.D.T. S.r.l. ha proposto appello, che il Consiglio di Stato ha rigettato accogliendo le eccezione formulate dall’avv. Francesco De Luca , difensore del Comune di Anzi.
Il Collegio ritiene infatti, anche a prescindere dalle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del Comune a proposito della tardività del ricorso di primo grado e dell’inammissibilità dell’appello, che quest’ultimo sia infondato, per le ragione di seguito sintetizzate:
1) È escluso il nesso di causalità materiale tra i provvedimenti illegittimi del Comune di Anzi e i danni asseritamente subiti dalla Camastra E.D.T. srl, in quanto nonostante l’esecutività del capo della sentenza concernente la formazione del silenzio assenso sull’istanza di P.A.S. del 13 gennaio 2015 – che avrebbe legittimato la Camastra E.D.T. srl ad attivarsi per l’esecuzione degli impianti – quest’ultima ha mantenuto un contegno di assoluta inerzia, pur avendo a disposizione ancora un periodo di tempo di oltre sette mesi come dalla stessa espressamente riconosciuto nella perizia . Infatti, a pagina 15 della stessa si legge chiaramente che l’impianto “era realizzabile ed esercibile in circa 7 mesi” dall’inizio dei lavori, con la conseguenza che, anche a voler aderire alla conclusione del perito, la Camastra E.D.T.srl avrebbe avuto a disposizione il tempo necessario per mettere in esecuzione il progetto, posto che la sentenza è stata pubblicata il 26 maggio 2017 e il termine per la messa in esercizio dell’impianto al fine di conseguire gli incentivi scadeva il 31 dicembre 2017.
2) Come correttamente eccepito dalla difesa del Comune, non è neppure ravvisabile l’elemento soggettivo dell’illecito in capo all’amministrazione, che ha dimostrato una particolare cautela giustificata da elementi di fatto e di diritto, tra i quali assumono rilievo, da un lato, i dubbi, sempre manifestati in modo coerente, circa la competenza del responsabile dell’ufficio tecnico della Comunità Montana Camastra Alto Sauro ad adottare la delibera di assegnazione dei lotti, competenza che, ad avviso del Comune, spettava al commissario liquidatore. In secondo luogo, risulta che il Comune si sia anche attivato per chiedere un parere all’ufficio legale della Regione Basilicata circa l’interpretazione degli artt. 46 e 47 della l.r. n. 26 del 2014 in tema di trasferimento dei beni delle Comunità Montane ai Comuni, circostanza che dimostra la serietà degli approfondimenti dell’amministrazione comunale di Anzi.
Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Filomena Graziadei e dall’intera amministrazione comunale , nonché dalla difesa del Comune di Anzi che è riuscita, di fatto, a scongiurare il pericolo del dissesto finanziario.
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