competenze del giudice di rinvio dopo una pronuncia di annullamento della Cassazione (Vincenzo Giglio) – TERZULTIMA FERMATA

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Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 45829/2024, udienza del 6 dicembre 2024, ha chiarito che nei processi pendenti in cassazione alla data di entrata in vigore dell’art. 95, d. lgs. 150/2022, rientra nella competenza funzionale del giudice del rinvio ogni questione connessa all’applicazione in via transitoria del nuovo regime sulla sostituzione delle pene detentive brevi, sicché a quest’ultimo l’imputato potrà eventualmente presentare l’istanza di commutazione.

L’art. 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, recante “Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi“, prevede che le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto.

Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza.

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Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981 n. 689 e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio.

Dunque, se alla data di entrata in vigore della legge (30/12/2022), il procedimento penale è «pendente in appello» deve trovare applicazione il meccanismo processuale di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. Se il procedimento in questione è «pendente innanzi alla Corte di cassazione», seguirà il suo corso, evidentemente con la valutazione dei motivi di ricorso diversi da quelli afferenti alla richiesta di pene sostitutive, non proponibile dinanzi al giudice di legittimità, e all’esito, in caso di rigetto o dichiarata inammissibilità del ricorso, entro 30 giorni dall’irrevocabilità della sentenza, il ricorrente potrà rivolgersi al giudice dell’esecuzione per le proprie richieste in tema di pene sostitutive.

In caso di annullamento con rinvio si torna, invece, dinanzi al giudice del merito che ritrova anche la propria competenza in punto di irrogazione delle pene sostitutive ex art. 20 bis cod. pen. e 545 bis cod. proc. pen.

Quanto alla nozione di pendenza dinnanzi alla Corte di cassazione, si è chiarito che, ai fini dell’applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d. lgs., determina la pendenza del procedimento “innanzi la Corte di cassazione” e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all’esito del giudizio di legittimità, di presentare l’istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 4 – n. 43975 del 26/09/2023; Sez. 6 – n. 34091 del 21/06/2023).

L’assunto è conforme a quanto già stabilito dalle Sezioni unite penali con la sentenza n. 47008 del 29/10/2009, D’Amato, in cui si è affermato che, ai fini dell’operatività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado determina la pendenza in grado d’appello del procedimento, ostativa all’applicazione retroattiva delle norme più favorevoli.

La ratio della disciplina differenziata per i procedimenti di impugnazione può essere agevolmente ravvisata nel fatto che la decisione in ordine alla sostituzione della pena detentiva e all’applicazione della pena sostitutiva implica un giudizio di merito (si veda l’art. 58 legge n. 689 del 1981) estraneo al sindacato di legittimità cosicché, a differenza dei giudizi pendenti in grado di appello, per quelli pendenti dinanzi alla Corte di cassazione si riserva ogni decisione al giudice dell’esecuzione, una volta passata in giudicato la sentenza, ovvero al giudice del rinvio in caso di annullamento.

Data la cornice normativa di riferimento, occorre dare continuità all’indirizzo espresso da Sez. 3, n. 51 del 27/10/2023, dep. 2024, secondo cui, nei processi pendenti in cassazione alla data di entrata in vigore dell’art. 95, d. lgs. 150/2022, rientra nella competenza funzionale del giudice del rinvio ogni questione connessa all’applicazione in via transitoria del nuovo regime sulla sostituzione delle pene detentive brevi, sicché a quest’ultimo l’imputato potrà eventualmente presentare l’istanza di commutazione.

In tale senso, si è evidenziato che “anche in omaggio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, l’ampia formulazione della norma transitoria si presta infatti a ritenerne l’applicabilità pure quando il giudizio di rinvio riguardi questioni diverse dalla responsabilità o dal trattamento sanzionatorio concernente il reato della cui pena detentiva si intenda richiedere la sostituzione“.

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La pronuncia Sez. 2 n. 11838 del 21/02/2024, nell’affermare che “il giudizio rescissorio che segue all’annullamento con rinvio relativo alla statuizione dispositiva della revoca della sospensione condizionale della pena si estende anche all’applicabilità, ove richiesta, delle pene sostitutive di pene detentive brevi, che è condizionata alla mancata concessione del beneficio della pena sospesa“, sembra alludere alla necessità, ai fini della possibile applicazione delle pene sostitutive, che il giudizio di rinvio concerna questioni attinenti alla pena.

Questa sentenza non tiene tuttavia conto che è proprio la disposizione transitoria che consente di invocare l’applicazione di una normativa, di favore per l’imputato, entrata in vigore al momento della pendenza del ricorso per cassazione e consente, addirittura, di travolgere il giudicato sulla pena in sede esecutiva.

Come rilevato dalla pronuncia Sez. 3, n. 51 del 27/10/2023 cit., invero, la disposizione transitoria sembra riferibile proprio alle situazioni in cui il giudizio di rinvio non verte sulla responsabilità o sulla pena principale, posto che, altrimenti, la previsione sarebbe stata superflua: per il principio dell’applicabilità della lex mitior ai reati ancora sub iudice, infatti, quando la pena detentiva sia inflitta in un giudizio di rinvio celebrato successivamente all’entrata in vigore della c.d. legge Cartabia, dovrebbe trovare comunque applicazione la più favorevole disciplina da questa prevista, indipendentemente dalla disposizione transitoria.



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