Tim-Fibercop, Antitrust avvia indagine su Master service agreement

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L’Antitrust ha deliberato l’avvio di un’istruttoria nei confronti diĀ FiberCopĀ e Tim per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 101 del TFUE (presunta violazione della concorrenza) in merito al “Master service agreement” siglato tra le due societĆ , successivamente al completamento dell’operazione di scorporo della rete lo scorso luglio.

Lā€™Antitrust ha deliberato lā€™avvio di unā€™istruttoria nei confronti diĀ FiberCopĀ e Tim per accertare lā€™esistenza di violazioni dellā€™articolo 101 del TFUE (presunta violazione della concorrenza) in merito al ā€œMaster service agreementā€ siglato tra le due societĆ , successivamente al completamento dellā€™operazione di scorporo della rete lo scorso luglio. In altre parole, dopo la scissione fra Tim e Fibercop il rapporto fra le due nuove entitĆ  ĆØ finito sotto la lente dellā€™autoritĆ  di Piazza Verdi, con particolare attenzione al contratto Master Service Agreement, che le lega in esclusiva per i prossimo 30 anni. Lā€™azione avviataĀ su segnalazioni di Open Fiber, Vodafone, Iliad e dellā€™Associazione Italiana Internet Provider (AIIP). Il procedimento deve concludersi entro il 31 gennaio 2026.

I motivi dellā€™indagine

Il nuovo contratto ha sostituito il precedente accordo che insisteva perĆ² tra laĀ TimĀ ancora verticalmente integrata e laĀ FiberCopĀ allora ancora partecipata in maggioranza daĀ Tim, sottolinea lā€™Antitrust nel suo bollettino. Ora cheĀ TimĀ ĆØ divenuta una societĆ  indipendente attiva nel mercato dei servizi al dettaglio, il nuovo contratto di servizio con la nuovaĀ FiberCopĀ ĆØ funzionale a procurarsi i servizi di accesso alla rete a monte, finora forniti in autoproduzione dalla divisione interna wholesale diĀ TIMĀ e dalla vecchiaĀ FiberCop. Il contratto prevede che i servizi di accesso allā€™ingrosso, passivi e attivi, siano forniti in esclusiva daĀ FiberCopĀ per quindici anni, rinnovabili in automatico per altri quindici anni. In pratica, un contratto quadro di 30 anni. Altri servizi saranno invece forniti daĀ TimĀ aĀ FiberCop.

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Dopo lo scorporo Tim e Fibercop sono diventate due societĆ  indipendenti

ā€œIn seguito allo scorporo della rete fissa, FiberCop e TIM sono diventate due imprese indipendenti sotto il profilo azionario e proprietario, ciascuna attiva nellā€™offerta di servizi richiesti su mercati distinti, benchĆ© strettamente collegati. Il contratto di servizio stipulato tra FiberCop e TIM riguarda in particolare i due operatori leader rispettivamente del mercato dei servizi di accesso allā€™ingrosso alla rete fissa e del mercato dei servizi di telecomunicazioni di rete fissa al dettaglio. Alcune previsioni dellā€™MSA potrebbero quindi risultare restrittive della concorrenza in entrambi gli ambiti citati, considerata la posizione competitiva espressa dalle Parti e la forza del legame contrattuale definito dallā€™MSAā€, si legge.

Si ritiene ā€“ scrive lā€™Antitrust ā€“ ā€œche la lunga durata contrattuale del MSA e lā€™esclusiva di fornitura estesa ancheā€¦ che realizzerĆ Ā FiberCop, unitamente al meccanismo legante dovuto allo sconto a volume, potrebbero cristallizzare le posizioni di primazia diĀ FiberCopĀ eĀ TimĀ nei rispettivi mercati, con rischi di foreclosure (chiusura del mercato ndr) rispetto agli altri operatori allā€™ingrosso, ai quali sarebbe preclusa per lungo tempo la cospicua domanda di accessi diĀ Tim, e vantaggi competitivi ingiustificati rispetto ai concorrenti diĀ TimĀ nel mercato dei servizi al dettaglioā€.

Tim, si legge, ā€œavrebbe accesso, per tutta la durata del MSA, a livelli di prezzo dei servizi di accesso piĆ¹ bassi di quelli a cui potrebbero mirare gli operatori piĆ¹ dinamici sotto il profilo concorrenziale, ossia i nuovi entranti e gli operatori di minori dimensioni che volessero perseguire una strategia di crescita nel mercato al dettaglio ma che non hanno la provvista di clientela atta ad accedere allo stesso livello di scontisticaā€.

Esclusiva di 30 anni eccessiva

Lā€™MSA, prosegue lā€™Antitrust, ā€œpresenta alcune clausole e previsioni che potrebbero risultare esorbitanti rispetto alle suindicate esigenze di continuitĆ  aziendale e, soprattutto, potrebbero condurre ad ingiustificati effetti restrittivi della concorrenza, anche alla luce dellā€™importante posizione concorrenziale che le parti ricoprono ciascuna nel rispettivo mercato di competenzaā€. Quale primo fattore di preoccupazione, ā€œemerge immediatamente come la durata dellā€™esclusiva di fornitura a favore diĀ FiberCopĀ sia molto lunga, giungendo de facto fino a trentā€™anni, un tempo quindi eccessivo rispetto allā€™esigenza di assicurare la continuitĆ  delle forniture di servizi di accesso allā€™ingrossoā€.

CriticitĆ  anche su quote di mercato troppo elevate ma necessarie per la scontistica

Un secondo fattore di criticitĆ  ā€œpotrebbe derivare dalla previsione di sconti a volume. Se da un lato questi sconti sono offerti anche ad altri operatori su basi non discriminatorie, dallā€™altro lato si rileva che le soglie di quote di mercato previste dallā€™MSA per accedere agli sconti potrebbero essere raggiungibili solo daĀ Timā€. Anche la clausola della nazione piĆ¹ favorita (MFN) di cui godeĀ TimĀ ā€œpotrebbe essere critica nella misura in cui dovesse comportare lā€™impossibilitĆ  perĀ FiberCopĀ di concedere delle condizioni di fornitura di accesso migliorative rispetto a quelle garantite aĀ Tim. In tal modo, infatti,Ā TimĀ potrebbe essersi assicurata un indebito vantaggio rispetto ai propri concorrenti, con la garanzia di aver sempre il minor costo di fornitura dellā€™accessoā€.

In pratica, ā€œgli sconti aumentano, per ogni cliente aggiuntivo, al superamento di alcune soglie percentuali del rapporto tra linee attivate e linee attivabili, allā€™interno di una determinata area geografica, arrivando a un massimo di due euro a linea di sconto, rispetto al prezzo regolato da AGCOM, una volta superato il 12% di tale rapportoā€, si legge nel provvedimento.

Revoca impegni co-investimento

Nello stesso bollettino lā€™Agcm ha disposto la revoca degli impegni di co-investimento presi da Tim e Fibercop nellā€™ambito degli accordi tra Fibercop, Kkr, Tim, Fastweb e Tiscali nel 2020 allā€™atto della nascita di Fibercop, newco in cui era stata trasferita la rete secondaria di Tim.

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