Il pignoramento – Scheda di Diritto

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Carta di credito con fido

Procedura celere

 


Il pignoramento è l’atto esecutivo con cui ha inizio l’espropriazione forzata, uno strumento fondamentale per garantire il soddisfacimento dei crediti insoddisfatti. Questo istituto, disciplinato dal Codice di Procedura Civile agli articoli 491 e seguenti, rappresenta il primo passo attraverso il quale un creditore può aggredire il patrimonio del debitore per ottenere quanto gli spetta.

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1. Definizione e funzione


Il pignoramento si configura come un atto giuridico formale attraverso il quale il creditore, munito di un titolo esecutivo, vincola determinati beni del debitore, impedendogli di disporne, al fine di soddisfare il proprio credito. La funzione principale è garantire l’effettività del diritto del creditore attraverso l’esecuzione forzata, che culmina con la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati.

2. Presupposti


Per avviare il pignoramento, devono sussistere i seguenti presupposti:

  • Titolo esecutivo: può essere una sentenza, un decreto ingiuntivo esecutivo o un altro provvedimento previsto dalla legge.
  • Atto di precetto: notificato al debitore, costituisce l’intimazione ad adempiere entro un termine di 10 giorni, salvo eccezioni previste dalla legge.
  • Mancato pagamento: decorso il termine indicato nel precetto senza che il debitore abbia adempiuto, il creditore può procedere.

3. Tipologie di pignoramento


Il pignoramento può riguardare diverse categorie di beni, a seconda della loro natura:

  • Mobiliare presso il debitore
    • Riguarda i beni mobili presenti nella disponibilità del debitore, come arredi, gioielli o altri oggetti di valore.
    • È eseguito dall’ufficiale giudiziario, che redige un verbale e procede all’individuazione e alla custodia dei beni pignorati.
  • Mobiliare presso terzi
    • Si applica quando i beni del debitore sono detenuti da un terzo, ad esempio stipendi, pensioni, conti correnti bancari o crediti vantati dal debitore nei confronti di altri.
    • Il terzo pignorato è obbligato a dichiarare l’esistenza di tali beni e a non disporne.
  • Immobiliare
    • Ha ad oggetto i beni immobili di proprietà del debitore.
    • È trascritto nei pubblici registri per garantire l’opponibilità ai terzi e consente la vendita forzata o l’assegnazione dell’immobile per soddisfare il credito.

4. Procedura del pignoramento

  • Notifica
    L’ufficiale giudiziario notifica al debitore l’atto di pignoramento, specificando i beni oggetto dell’esecuzione e l’ingiunzione a non disporne. Nel caso di pignoramento presso terzi, l’atto è notificato anche al terzo pignorato.
  • Iscrizione a Ruolo
    Il creditore deve iscrivere il procedimento esecutivo presso il Tribunale competente entro 15 giorni dalla notifica.
  • Custodia dei Beni
    I beni mobili pignorati possono essere lasciati in custodia al debitore o affidati a un custode giudiziario. Nel caso di immobili, il custode ha l’obbligo di preservarne l’integrità fino alla vendita.
  • Vendita o Assegnazione
    • Vendita forzata: i beni pignorati vengono messi all’asta secondo le modalità stabilite dal giudice dell’esecuzione.
    • Assegnazione: in alcuni casi, il giudice può disporre l’assegnazione diretta dei beni al creditore.

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5. Limiti


La legge prevede specifici limiti per tutelare i diritti fondamentali del debitore e dei soggetti terzi:

  • Beni impignorabili: alcuni beni, come gli strumenti indispensabili per il lavoro o i beni di prima necessità, sono esclusi dal pignoramento.
  • Limiti sui crediti da lavoro: stipendi, salari e pensioni sono pignorabili solo entro una certa percentuale, fissata generalmente in un quinto.
  • Immobile adibito ad abitazione principale: può essere pignorato solo in specifiche circostanze, come nel caso di mutuo non pagato.

6. Opposizione


Il debitore o i terzi interessati possono proporre opposizione al pignoramento:

  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): quando si contesta la regolarità formale del pignoramento.
  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): per contestare il diritto del creditore a procedere con l’esecuzione, ad esempio per inesistenza del titolo esecutivo.

7. Novità normative e giurisprudenziali


Le recenti riforme in materia di esecuzione forzata hanno introdotto misure volte a:

  • Accelerare i tempi dell’esecuzione forzata, grazie alla digitalizzazione delle procedure.
  • Migliorare la tutela dei diritti del debitore, con l’introduzione di strumenti per facilitare la ristrutturazione del debito.
  • Aumentare la trasparenza e l’efficacia delle aste giudiziarie.

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