prorogato termine invio “dichiarazione sostitutiva” (entro il 10/02) 

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Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria (DIE), con provvedimento del Capo del DIE del 20 dicembre scorso, ha prorogato il termine di scadenza per la presentazione della “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nell’anno 2024”, dal 9 al 10 febbraio 2025 poichè coincide con un giorno festivo (domenica). 

Invio della Comunicazione d’accesso 

Come ogni anno, dal 1° al 31 marzo 2024 (poi è diventato 02/04 considerato il giorno festivo) è stato possibile inviare la Comunicazione per l’accesso” al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali.

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La “Comunicazione per l’accesso” è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell’anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato.

Nel maggio scorso è stato pubblicato anche l’elenco dei richiedenti per l’anno 2024

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Il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per il 2024 è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche on line, e nel limite massimo di 30 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa (art. 57-bis, 1-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50), come previsto dall’articolo 25-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (c.d. decreto “decreto energia” convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

Rispetto all’anno 2022, quindi:

  • viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione;
  • non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

Chi può accedere al beneficio

Le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

Modalità di presentazione delle domande

Per inviare la Comunicazione per l’accesso si deve accedere ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con SPID, CNS o CIE.

Ai fini della concessione del credito d’imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90.

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L’agevolazione è soggetta al rispetto dei limiti della normativa europea sugli aiuti di Stato de minimis e al rispetto del limite del tetto di spesa. A tale riguardo, si rammenta che il credito di imposta in oggetto è considerato un aiuto automatico, disciplinato dall’art. 10 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”.

Richiesta informazioni

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria (DIE) oppure la sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate dove sono pubblicati il modello di comunicazione/dichiarazione e le relative istruzioni per la compilazione aggiornati.



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