Bosco Eliceo (vino) – Wikipedia

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Procedura celere

 


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Il Bosco Eliceo è una DOC riservata ad alcuni vini la cui produzione è consentita nelle province di Ferrara e Ravenna.

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Procedura celere

 

La zona di produzione comprende l’intero territorio dei seguenti comuni:[1]

e parte dei comuni:

Diversi documenti storici attestano la coltivazione della vite e la produzione di vino fin dall’antichità nel litorale adriatico dell’Emilia-Romagna. I Georgici latini parlano di una specifica varietà di vite che cresceva nelle aree paludose intorno all’emporio di Spina (uva Spionia o Spinea).[2]

Le pratiche enologiche più tradizionali, vista la maturazione tardiva del vitigno Fortana e la sua tolleranza ai marciumi, prevedevano che la vendemmia venisse procrastinata il più possibile verso il tardo autunno; la conseguenza era che le fermentazioni spesso si arrestavano a causa delle basse temperature invernali.[2]

Questa situazione portava ad avere vini con un contenuto di zuccheri residui più o meno importante durante il periodo invernale e, se messi in bottiglia, davano origine a vini frizzanti per effetto della ripresa delle fermentazioni nella primavera-estate successiva alla vendemmia.[2]

In epoche più moderne si è voluto mantenere comunque questa tradizione, ma applicando tecniche produttive attuali per ottenere anche vini frizzanti.[2]

In etichetta sono obbligatorie le indicazioni “amabile”, “dolce”, per le tipologie di vino per le quali sono previste tali caratteristiche.

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Il Bosco Eliceo DOC è stato istituito con DPR 3 gennaio 1989 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 1989.[1]

Successivamente è stato modificato con:

  • DM 18 gennaio 1996 GU 25 – 31 gennaio 1996
  • DM 10 luglio 2002 GU 182 – 5 agosto 2002
  • DM 30 novembre 2011 GU 295 – 20 dicembre 2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
  • DM 12 luglio 2013 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf (concernente correzione dei disciplinari) Sezione Qualità e Sicurezza – Vini DOP e IGP
  • DM 28 novembre 2013 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf (concernente correzione dei disciplinari) Sezione Qualità e Sicurezza – Vini DOP e IGP
  • La versione in vigore è stata approvata con DM 7 marzo 2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza – Vini DOP e IGP
Fortana Fortana vivace Fortana frizzante
uvaggio Fortana min 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da altri vitigni a bacca rossa non aromatici, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, max 15%.
titolo alcolometrico minimo 10,50 % vol.
acidità totale minima 5,0 g/l.
estratto secco minimo 22,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 150 q.
resa massima di uva in vino 70 %
  • Aspetto: rosso rubino più o meno intenso;
  • Olfatto: vinoso, gradevole;
  • Gusto: secco o abboccato o amabile o dolce (zucchero residuo massimo 75 g/l), corposo, moderatamente tannico, sapido.

Antipasti con salumi, carni bollite o marinate, formaggi di media stagionatura.

Merlot Merlot vivace
uvaggio Merlot min 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da altri vitigni a bacca rossa non aromatici, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, max 15%.
titolo alcolometrico minimo 10,50 % vol.
acidità totale minima 5,0 g/l.
estratto secco minimo 22,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 150 q.
resa massima di uva in vino 70 %
  • Aspetto: rosso rubino con riflessi violacei;
  • Olfatto: leggermente erbaceo, caratteristico;
  • Gusto: secco o abboccato, sapido, armonico.

Antipasti con salumi, carni bollite o marinate, formaggi di media stagionatura.

Sauvignon Sauvignon vivace Sauvignon frizzante
uvaggio Sauvignon min 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da altri vitigni a bacca rossa non aromatici, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, max 15%.
titolo alcolometrico minimo 11,00 % vol.
acidità totale minima 5,0 g/l.
estratto secco minimo 18,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 150 q.
resa massima di uva in vino 70 %
  • Aspetto: giallo paglierino;
  • Olfatto: delicato, quasi aromatico;
  • Gusto: secco o abboccato o amabile, caldo, vellutato.

Antipasti, primi piatti di pesce.

Bianco Bianco frizzante
uvaggio Trebbiano romagnolo min 70%. Sauvignon, Malvasia bianca di Candia da sole o congiuntamente max 30%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, max 5%.
titolo alcolometrico minimo 10,50 % vol.
acidità totale minima 5,0 g/l.
estratto secco minimo 16,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 150 q.
resa massima di uva in vino 70 %
  • Aspetto: giallo paglierino chiaro;
  • Olfatto: delicato, gradevole, caratteristico, non molto intenso;
  • Gusto: secco o abboccato o amabile o dolce (zucchero residuo massimo 75 g/l), fresco, gradevole, armonico.

Antipasti, primi piatti di pesce.


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