Descrizione
IL SINDACO
Rilevato che:
- nell’approssimarsi delle feste natalizie e di Capodanno è diffusa la consuetudine di festeggiare con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere, concentrati in particolare nella notte di capodanno, ma anche, seppure in modo più sporadico, nei giorni immediatamente precedenti e successivi;
- tale pratica è spesso causa di danni e lesioni alle persone, anche gravissimi, provocati dall’uso improprio o dal malfunzionamento di tali ordigni, danni fisici che possono colpire sia chi maneggia tali strumenti, sia chi possa venirne accidentalmente colpito;
- tale pratica, a causa del volume di forza esplodente che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, provoca, altresì, effetti traumatici agli animali d’affezione che, per effetto del panico da rumore, possono impazzire e riportare gravi conseguenze cardiache, oltre che costituire pericolo anche per l’ambiente e le persone che li circondano;
RACCOMANDA
- di acquistare artifici pirotecnici esclusivamente presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita e mai da venditori ambulanti;
- di acquistare artifici pirotecnici esclusivamente provvisti della marcatura CE, che rechino una etichetta regolamentare e completa di tutte le indicazioni stabilite dalla legge, ossia, oltre alla marcatura CE, il nome del prodotto, la ditta produttrice, il Paese di produzione e l’importatore, la categoria, le principali caratteristiche costruttive (tra le quali il peso netto della massa attiva del prodotto esplodente), una descrizione chiara e completa delle modalità d’uso e l’indicazione delle limitazioni alla vendita in relazione all’età dell’acquirente ai sensi dell’art. 5 del D.L. 58/2010 (la “Cat.1” (o F1) deve essere ceduta ai maggiori di anni 14 mentre la “Cat. 2” (o F2) deve essere ceduta ai maggiori di anni 18), avvisandosi che i prodotti privi di un’etichetta regolamentare non sono in regola e sono da considerarsi “fuochi proibiti”, non essendo garantita né la loro provenienza né le caratteristiche costruttive e di funzionamento, con evidente pericolosità per chi li utilizza e per l’ambiente circostante;
- di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesploso, né tantomeno di provare a riaccenderli;
- agli esercenti l’osservanza delle limitazioni alla vendita ai minori di anni 14 e di anni 18 secondo quanto previsto dal citato art. 5 del D.L. 58/2010, nonché l’osservanza di tutte le altre prescrizioni di legge;
ORDINA
a partire dalle ore 6.00 del 23 dicembre 2024 e sino alle ore 24.00 dell’8 gennaio 2025:
- Il divieto di vendita in forma ambulante di ogni tipo di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria IV e V del TULPS compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie. In particolare è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo raudo o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose;
- Il divieto di utilizzare, lanciare, sparare e accendere, ogni tipo di fuoco d’artificio, ivi compresi quelli appartenenti alla nuova categoria “V”, gruppi D ed E (ad eccezione di eventuali spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58), nel raggio di 50 metri dai seguenti luoghi pubblici:
1. Aree a verde e parchi pubblici;
2. Chiese in occasione delle Sante Messe di Natale e Capodanno;
3. Corso Vittorio Emanuele III;
4. Lungomare Falcomatà;
5. Corso Garibaldi;
6. Piazza Duomo;
7. Piazza Italia;
8. Piazza De Nava;
9. Piazza Camagna;
10.Piazza San Giorgio;
11.Piazza Genoese;
12.Piazza Garibaldi;
13.Piazza Indipendenza;
14.aree interessate dallo svolgimento di concerti, spettacoli o altre manifestazioni;
15.aree interessate dai Mercatini di Natale;
16.aree interessate dall’Evento Capodanno Rai “l’Anno che Verrà”;
17.aree interessate dal programma degli Eventi di Natale 2024; - Il divieto assoluto di qualsiasi manipolazione dei prodotti in argomento (svuotamento e ricarica, unire più pezzi insieme, innesco di sostanze infiammabili, ecc.), anche perché integra il reato di illecita fabbricazione di prodotti esplodenti;
- L’intensificazione da parte degli agenti della Polizia Municipale dei controlli ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di violazione dei divieti disposti con la presente ordinanza;
INFORMA
- Ferma restando l’applicazione delle altre sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza è punita ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 con la sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
- L’inosservanza della presente Ordinanza, da parte di titolari di licenza amministrativa, verrà sanzionata con la sospensione della licenza per giorni dieci.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso entro sessanta giorno il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria o, in alternativa, al Presidente della Repubblica secondo le modalità stabilite dalla legge.
Di seguito l’ordinanza integrale.
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