Vediamo in questo post cosa deve fare la persona con disabilità per iscriversi al collocamento mirato. Chi ne ha diritto, come funziona la procedura da seguire e dove presentare la richiesta di iscrizione. – Scopri le nostre guide complete su invalidità, Legge 104 e pensione anticipata.
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Chi può iscriversi al collocamento mirato
Le persone con disabilità che vogliono utilizzare il collocamento mirato (legge n. 68/99) devono essere disoccupate, avere almeno 16 anni e non aver raggiunto l’età pensionabile.
Non esiste più il limite di 55 anni, che era previsto in passato.
Devono inoltre far parte di una delle categorie seguenti:
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- Invalidi civili con una riduzione superiore al 45% (minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali o handicap intellettivo).
- Persone con capacità di lavoro ridotta in modo permanente a meno di un terzo, in base all’art. 1, comma 1, legge 222/1984 (chi percepisce l’assegno ordinario di invalidità).
- Invalidi del lavoro con una percentuale INAIL oltre il 33%.
- Non vedenti (cecità assoluta o residuo visivo non superiore a un decimo per occhio).
- Sordi (sordità dalla nascita o prima di imparare la lingua).
- Invalidi di guerra, civili di guerra o per servizio, con minorazioni dalla I all’VIII categoria delle tabelle di guerra.
Oltre al riconoscimento di invalidità, serve anche la valutazione delle capacità lavorative prevista dall’art. 1, comma 4, della legge n. 68/99. Questa valutazione è riportata nella relazione conclusiva o diagnosi funzionale.
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Come funzionano le liste speciali e la graduatoria
Per accedere al collocamento mirato, bisogna iscriversi alle liste speciali.
Queste liste sono pubbliche e formano una graduatoria unica che riunisce tutti i tipi di disabilità.
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I criteri per la graduatoria sono:
- Anzianità di iscrizione.
- Condizione economica.
- Carico familiare.
- Difficoltà di locomozione sul territorio.
Le Regioni possono aggiungere altri elementi secondo le esigenze locali.
Le eventuali prestazioni risarcitorie per la perdita della capacità lavorativa non influiscono sulla graduatoria (art. 8, comma 2, legge 68/99).
Chi è licenziato per riduzione di personale o per motivo oggettivo mantiene la posizione in graduatoria che aveva al momento dell’assunzione (art. 8, comma 5, legge 68/99).
Chi può iscriversi alle liste speciali
- Lavoratori stranieri regolarmente in Italia. Chi proviene da un Paese UE deve avere i requisiti e i documenti previsti per gli italiani. Chi è extra UE deve avere requisiti, documenti e permesso di soggiorno valido per lavoro.
- Minori con almeno 16 anni. I minori non ricevono una percentuale di invalidità dalla Commissione, ma possono richiedere espressamente la percentuale in occasione dell’accertamento di invalidità se desiderano l’iscrizione.
- Invalidi totali (100%), anche con indennità di accompagnamento, possono iscriversi se dalla valutazione risulta che hanno capacità lavorative residue.
Stato di disoccupazione
È disoccupato chi non ha un impiego e dichiara la propria disponibilità a lavorare e partecipare alle politiche attive. Questa dichiarazione va fatta in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (art. 19, comma 1, D.Lgs n. 150/2015, modificato da D.Lgs n. 185/2016).
Secondo l’art. 4, comma 15, del D.L. n. 4/2019, sono considerati disoccupati coloro che hanno un reddito da lavoro dipendente o autonomo con un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni previste dall’art. 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Al momento i redditi da non superare in un anno sono:
- 8.500 euro per lavoro dipendente.
- 5.500 euro per lavoro autonomo.
Dove iscriversi
Il centro per l’impiego di competenza è il punto di riferimento per iscriversi nelle liste speciali e per avviarsi al lavoro. È bene tenersi sempre in contatto con questi servizi.
L’art. 18 del D.Lgs. n. 150/2015 dice che le regole sui servizi e sulle misure di politica attiva si applicano anche al collocamento dei disabili, quando sono compatibili. La persona con disabilità senza impiego e disponibile a lavorare si iscrive nell’elenco del collocamento mirato dove risiede o in un altro elenco sul territorio nazionale, con l’obbligo di cancellarsi dal precedente elenco.
L’art. 7 del D.Lgs. n. 151/2015 ha modificato l’art. 8, comma 1, della legge n. 68/99, assegnando ai servizi per il collocamento mirato, competenti per territorio, il compito di tenere l’elenco delle persone con disabilità disoccupate che cercano un’occupazione adeguata.
Quindi, è possibile una sola iscrizione.
Per iscriversi servono:
- Stato di disoccupazione.
- Stato invalidante.
- Diagnosi funzionale o relazione conclusiva che dimostri la capacità lavorativa residua (art. 1, comma 4, legge 68/99). Questa verifica è svolta dalla commissione dell’Azienda U.S.L.
Chi si iscrive agli elenchi del collocamento mirato deve anche firmare il patto di servizio personalizzato (art. 20, D.Lgs. 150/2015).
Il comitato tecnico (art. 1-bis) annota in una scheda le capacità, abilità, competenze e inclinazioni della persona, valuta il tipo e il grado di disabilità e studia i posti di lavoro disponibili, per favorire l’incontro tra domanda e offerta.
Come funziona l’iscrizione per non vedenti
L’art. 13 del D.Lgs. 151/2015 ha modificato la legge n. 113/1985, stabilendo che le persone non vedenti si iscrivano all’elenco del centro per l’impiego del proprio territorio di residenza o, se preferiscono, in un altro servizio, previa cancellazione dal precedente elenco.
In passato, le persone non vedenti potevano iscriversi in più elenchi. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/2015 avevano 36 mesi di tempo per scegliere l’elenco presso cui mantenere l’iscrizione.
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