PiĆ¹ facile mantenere le agevolazioni da ora in poi quando si decide di vendere la prima casa e comprare un altro appartamento. Grazie alla Legge di Bilancio 2025, infatti, ci saranno due anni di tempo per trovare un nuovo acquirente, e non piĆ¹ solo 12 mesi come previsto fino alla fine del 2024.
Tra le altre novitĆ , poi, a tutela della privacy non sarĆ piĆ¹ necessario dichiarare al rogito il compenso pagato allāagenzia immobiliare, ma sarĆ sufficiente indicare il numero di fattura e le modalitĆ di pagamento anche ai fini della detrazione della spesa.Ā Confermati i requisiti per aver diritto alle agevolazioni, che si possono ottenere giĆ al momento del compromesso quando si compra dal costruttore. Diritto anche al reddito dāimposta per il nuovo acquisto.
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Agevolazioni prima casa: lo sconto sulle tasse
Lāagevolazione prima casa, lo ricordiamo, ĆØ riconosciuta esclusivamente sulle case non di lusso, escluse quindi le categorie catastali A/1, A/8, e A/9.
Lāagevolazione consiste nella riduzione al 2%, dal 9% ordinario, dellāimposta di registro per chi acquista da un privato. Se si compra da unāimpresa, invece, lāIVA ĆØ ridotta al 4%, rispetto al 10% che si paga sugli altri immobili.
Le stesse agevolazioni sono previste per le pertinenze della prima casa, una per ciascuna categoria catastale C2 (cantine e soffitte), C/6 (box), (C/7) posti auto scoperti. Comprando dal costruttore si ha diritto a pagare lāIVA ridotta anche sugli acconti, rilasciando le relative dichiarazioni sul possesso dei requisiti per ottenere le agevolazioni.
I requisiti da dichiarare al notaio
Per poter ottenere lo sconto sulle tasse, requisito necessario ĆØ quello di non possedere altre case nello stesso Comune in via esclusiva, o in comunione con il coniuge, oppure altri immobili giĆ acquistati con le stesse agevolazioni.
Agevolazione ammessa, invece, anche se si ĆØ proprietari nel Comune nel quale si trova la casa da acquistare di un appartamento ereditato in comproprietĆ con altri soggetti, oppure se si possiede una casa in nuda proprietĆ . Non ĆØ di ostacolo alle agevolazioni neanche il possesso di unāaltra casa in piena proprietĆ ma avuta in ereditĆ o in donazione in un altro Comune.
Il possesso dei requisiti va dichiarato al momento del rogito e il notaio lo deve indicare nellāatto.
PiĆ¹ tempo per rivendere
Se invece non si hanno questi requisiti in quanto si possiede giĆ una casa acquistata con le agevolazioni, ĆØ possibile avere lo sconto sulle tasse anche per il nuovo acquisto solo se si vende lāappartamento che giĆ si possiede.
Anche in questo caso occorre fare una specifica dichiarazione al notaio, vale a dire lāimpegno a vendere il vecchio appartamento. Vendita che fino al 31 dicembre 2024 doveva essere fatta entro dodici mesi, e per la quale invece ora, per il 2025, il termine raddoppia. Il comma 116 dellāarticolo 1 della Legge di Bilancio 2025, infatti, ha portato da uno a due anni la scadenza ultima per effettuare la vendita.
Credito dāimposta se ci si trasferisce nellāimmobile
Quando si vende la prima casa per comprare un altro appartamento non ci sono imposte sulla plusvalenza se si vende ad un prezzo piĆ¹ alto, anche se si vende prima di cinque anni dallāacquisto, a patto che lāimmobile sia stato utilizzato come prima casa per il periodo piĆ¹ lungo trascorso tra lāacquisto e la vendita.
Inoltre, se il nuovo immobile ĆØ destinato effettivamente a prima casa, ossia se ci si andrĆ ad abitare, si avrĆ diritto anche ad un credito dāimposta pari alle tasse pagate al momento del primo atto di acquisto, credito che si potrĆ utilizzare per scontare le tasse al nuovo rogito oppure per pagare lāIRPFEF anche in piĆ¹ anni, sempre a fronte della dichiarazione al rogito dellāimpegno a trasferirsi nella nuova prima casa.
Anche al secondo acquisto, poi, si ha diritto anche alla detrazione sulla commissione pagata allāagenzia, su un importo massimo di spesa ammesso allāagevolazione pari a 1.000 euro.
PiĆ¹ privacy al rogito
La legge impone infatti di indicare al notaio se lāacquisto ĆØ stato fatto direttamente tra le parti o se ci si ĆØ rivolti a un agente o a unāagenzia immobiliare, ai fini della detrazione e del controllo da parte dellāAgenzia delle Entrate. Il notaio deve infatti annotare sullāatto i dati identificativi della persona fisica e/o i dati dellāagenzia, e il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di commercio.
Fino a ieri era necessario indicare anche lāimporto pagato ā il che in alcuni casi poteva essere fonte di imbarazzo, considerando che non sempre la commissione viene fatta pagare sia al venditore che allāacquirente, ma in alcuni casi puĆ² essere messa tutta in conto a chi compra, e comunque poteva risultare sgradevole far sapere anche queste informazioni alla controparte. Da ora in poi invece non si dovrĆ piĆ¹ dichiarare il compenso pagato, ma sarĆ sufficiente comunicare al notaio il numero di fattura e le modalitĆ di pagamento, pagamento che deve obbligatoriamente essere effettuato con strumenti tracciabili per poter avere diritto alla detrazione.
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