Legge Lavoro: le indicazioni dell’INL

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Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre
2024, n. 303 della legge n.
203/2024
recante “Disposizioni in materia di lavoro”,
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato
una
Nota di chiarimento
su alcune delle novità
apportate dal provvedimento.

Legge Lavoro: la nota dell’INL

Nel dettaglio, la nota chiarisce le modifiche apportate al Testo
Unico Sicurezza Lavoro, le nuove disposizioni in materia di
somministrazione di lavoro a tempo determinato, le comunicazioni da
fare in caso di smart working, l’applicazione del regime forfetario
per le prestazioni dei lavoratori autonomi nei confronti di
aziende, le novità in materia di assenze ingiustificate e
dimissioni volontarie.

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Modifiche al Testo Unico Sicurezza Lavoro

Specifica l’INL che l’art. 1 della legge apporta alcune
modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 fra le quali:

  • l’introduzione dell’art. 14-bis, secondo cui “entro il 30
    aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche
    sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza
    nei luoghi di lavoro, con riferimento all’anno precedente, nonché
    sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute
    e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i
    programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo
    per l’anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a
    legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
    pubblica. Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo,
    secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti”
    ;
  • la modifica dell’art. 41, in materia di sorveglianza sanitaria,
    che individua fra l’altro (al comma 9) la competenza dell’ASL come
    amministrazione procedente per l’esame dei ricorsi avverso i
    giudizi del medico competente;
  • la modifica dell’art. 304, comma 1 lett. b), prevedendo
    l’abrogazione dell’obbligo in capo ai datori di lavoro di munire il
    personale occupato, nell’ambito dei cantieri edili, di apposita
    tessera di riconoscimento e quello, da parte dei lavoratori, di
    esporla trattandosi di obblighi sostanzialmente già previsti
    all’art. 26, comma 8 e all’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008.
    La violazione dei predetti obblighi è punita, rispettivamente, con
    la sanzione amministrativa in capo al datore di lavoro e al
    dirigente indicata dall’art. 55, comma 5 lett. i) e, per l’ipotesi
    di cui all’art. 20, comma 3, cit., con la sanzione amministrativa
    in capo al lavoratore indicata all’art. 59, comma 1 lett. b);
  • la modifica dell’art. 65 in materia di destinazione al lavoro
    di Locali sotterranei o semisotterranei,
    consentendo l’uso di tali locali chiusi quando le lavorazioni
    “non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che
    siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto
    applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione
    e di microclima
    ” (comma 2). A tal fine, il datore di lavoro
    comunica tramite posta elettronica certificata al competente
    Ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro l’uso
    dei locali, allegando adeguata documentazione, che verrà
    individuata con apposita circolare dell’Ispettorato – che dimostri
    il rispetto dei requisiti. I locali potranno essere utilizzati
    trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione. Qualora
    l’ufficio territoriale dell’Ispettorato richieda ulteriori
    informazioni, l’utilizzo dei locali sarà invece consentito
    trascorsi 30 giorni dalla comunicazione delle ulteriori
    informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte
    dell’Ufficio medesimo (comma 3).

Segnala l’INL che per l’applicazione della disciplina sarà
necessario attendere l’emanazione della circolare concernente
l’individuazione della documentazione utile a dimostrare il
rispetto dei requisiti di cui all’allegato IV del D.Lgs. n.
81/2008.

Sospensione della prestazione di cassa integrazione

L’art. 6 modifica l’art. 8 del d.Lgs. n. 148/2015 che disciplina
la “Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa”
nell’ambito di trattamenti di integrazione
salariale
.

In particolare, il nuovo art. 8 stabilisce che:

  • il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di
    lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha
    diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro
    effettuate;
  • il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione
    salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva
    comunicazione all’INPS dello svolgimento dell’attività in
    questione;
  • le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui
    all’articolo 4 -bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181
    sono valide al fine dell’assolvimento dell’obbligo di
    comunicazione previste dalla medesima disposizione.

Somministrazione di lavoro

L’art. 10 apporta modifiche al decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro. 

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In particolare vengono abrogati il quinto e sesto periodo
del comma 1 dell’art. 31, secondo cui “nel caso in cui il
contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e
l’utilizzatore sia a tempo determinato l’utilizzatore può impiegare
in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non
continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale
l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore
l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo
all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La
disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30
giugno 2025”.

Si escludono le limitazioni di somministrazione a tempo
determinato di lavoratori ai sensi dell’art. 23, comma 2, dello
stesso d.Lgs. n. 81/2015 e di soggetti assunti dal somministratore
con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Viene anche modificato l’art. 34, comma 2 sulla durata massima
del contratto di lavoro a termine per soggetti disoccupati che
godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non
agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o
molto svantaggiati.

Lavoratori stagionali: norma di interpretazione autentica

L’art. 11 fornisce un’interpretazione autentica nella
definizione di attività stagionali, nelle quali
rientrano le attività organizzate per fare fronte a
intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi
dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai
cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti
dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di
lavoro, compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in
vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative nella categoria, ai sensi dell’articolo 51 del
citato decreto legislativo n. 81 del 2015.

Durata del periodo di prova

Viene integrato l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2022
secondo il quale “nel rapporto di lavoro a tempo determinato,
il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata
del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura
dell’impiego. In caso di rinnovo di un contratto di lavoro per lo
svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può
essere soggetto ad un nuovo periodo di prova”
.

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Al riguardo la L. n. 203/2024 stabilisce che, fatte salve le
disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva: –
la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di
effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a
partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro
”; “in
ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a
due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro
aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per
quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici
mesi”.

Smart working: termine per le comunicazioni obbligatorie

L’art. 14, modificando l’art. 23, comma 1, primo periodo, della
L. n. 81/2017, fissa il termine per le comunicazioni obbligatorie
in materia di lavoro agile, prima non individuato
espressamente dalla legge. In particolare si prevede che il datore
di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la
data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in
modalità agile entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo
oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si
verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del
periodo di lavoro svolto in modalità agile.

Contratti misti e applicazione del regime forfetario

È possibile applicare il regime forfetario nei confronti delle
persone fisiche iscritte in albi o registri
professionali
che esercitano attività
libero-professionali, comprese quelle esercitate nelle forme di cui
all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile,
in favore di datori di lavoro che occupano più di
duecentocinquanta dipendenti, a seguito di contestuale assunzione
mediante stipulazione di contratto di lavoro subordinato a tempo
parziale e indeterminato, con un orario compreso tra il 40% e il
50% del tempo pieno previsto dal CCNL applicato.

Inoltre, in mancanza di iscrizione in albi o registri
professionali, è possibile applicare il regime forfetario anche nei
confronti delle persone fisiche che esercitano attività di lavoro
autonomo nei casi e nel rispetto delle modalità e condizioni
previsti dai c.d. contratti di prossimità di cui all’art. 8 del
D.L. n. 138/2011 (conv. da L. n. 148/2011).

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per le aziende

 

Le previsioni trovano applicazione “esclusivamente a
condizione che il contratto di lavoro autonomo stipulato
contestualmente al contratto di lavoro subordinato sia certificato
e che non si configuri, rispetto al contratto di lavoro
subordinato, alcuna forma di sovrapposizione riguardo all’oggetto e
alle modalità della prestazione nonché all’orario e alle giornate
di lavoro”.

Contratti di apprendistato

L’art. 18 riformula il comma 9 dell’art. 43 del D.Lgs. n.
81/2015 prevedendo che, successivamente al conseguimento della
qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di
istruzione secondaria superiore o del certificato di
specializzazione tecnica superiore, è possibile la trasformazione
del contratto, previo aggiornamento del piano formativo
individuale, in:

  • apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire la
    qualificazione professionale ai fini contrattuali;
  • apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la
    formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalità
    definite ai sensi e per gli effetti dell’articolo 45, nel rispetto
    dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai
    percorsi.

Dimissioni e risoluzione del rapporto di lavoro

L’art. 19 integra l’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, con
l’introduzione del nuovo comma 7-bis, disciplinando sostanzialmente
le ipotesi di “dimissioni di fatto” o “per fatti
concludenti”, rispetto alle quali non trova applicazione la
disciplina delle c.d. dimissioni on-line.

Al riguardo INL si riserva di fornire maggiori dettagli sulle
attività di verifica sulla veridicità della comunicazione
effettuata dai datori di lavoro concernente l’assenza
ingiustificata del lavoratore.

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Procedimenti di conciliazione

Fermo restando quanto previsto dall’art. 12-bis del D.L. n.
76/2020 (conv. da L. n. 120/2020) “i procedimenti di conciliazione
in materia di lavoro possono svolgersi in modalità telematica
e mediante collegamenti audiovisivi”.

Sul punto si attende un decreto interministeriale con le regole
tecniche e fino alla sua pubblicazione, segnala
l’INL, non cambia nulla in riferimento alle attività di
competenza dell’Ispettorato.





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