E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31.12.2024, il D.Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36“. Il provvedimento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta.
L’ iter di approvazione piuttosto travagliato, caratterizzato da numerosi e significativi ripensamenti su molte norme, con l’introduzione, soppressione e talvolta reintroduzione di molteplici disposizioni, ha portato alla pubblicazione in Gazzetta di un testo con qualche limatura rispetto a quello approvato in Consiglio dei Ministri . Le differenze riguardano :
· all’art. 41, c. 14 del Codice, la soppressione della ribassibilità dei costi della manodopera, non contemplata più tale norma.
· all’art. 70 del Codice, modifiche sono state apportate nella parte relativa alla disciplina transitoria del collegio consultivo tecnico;
· è venuto meno il criterio della formazione sulla sicurezza per l’equivalenza delle tutele normativa dei CCNL prevista all’ art. 4, lett. q) dell’Allegato I.01;
· la specificazione per la quale i criteri di individuazione del CCNL si applicano anche per quelli relativi alle prestazioni secondarie di cui all’art. 2, c. 5 dell’ Allegato I.01 .
Tra le principali novità del correttivo c’è la una nuova disciplina per l’individuazione del CCNL applicabile e la valutazione, ai sensi dell’art. 11 e del nuovo allegato I.01 , di equivalenza del diverso CCNL indicato dal concorrente, scelta assai importante perchè in grado di incidere sul costo della manodopera e, quindi, sulla competitività dell’offerta.
Si ricorderà che lo stesso l’allegato I.01 è stato al centro di un acceso dibattito riguardante i parametri di verifica della rappresentatività delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali utilizzati per disciplinare, da un lato, i criteri e le modalità per l’individuazione, nei bandi e negli inviti, del contratto collettivo nazionale o territoriale applicabile al personale impiegato nelle attività oggetto di appalti pubblici e concessioni ( in conformità all’articolo 11, commi 1 e 2 del Codice ) , dall’altro la presentazione e la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell’art. 11, c. 3 e 4 del Codice.
Nel testo in entrata al Consiglio dei Ministri, i criteri di verifica contestati facevano riferimento a parametri quantitativi ( numero di imprese associate ; numero di sedi presenti nel territorio e numero dei contratti collettivi sottoscritti ) che aprivano la strada al riconoscimento di associazioni non rappresentative firmatarie delle centinaia di contratti pirata depositati presso l’archivio del Cnel con un forte rischio di dumping contrattuale.
Nell’ attuale versione dell’allegato I.01, senza accogliere i suggerimenti forniti dalle parti sociali, le due questioni del contatto collettivo applicabile e dell’eventuale dichiarazione di equivalenza delle tutele sono state risolte stabilendo che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano il contratto collettivo applicabile tra quelli considerati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale , utilizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro ai sensi dell’art. 41, comma 13. In assenza di dette tabelle, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono richiedere al Ministero di indicare il contratto applicabile.
Per quanto concerne, invece, il perno dell’intervento, ossia la dichiarazione di equivalenza tra contratti collettivi, il nuovo allegato all’art. 3 precisa che sono da considerare equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore, a condizione che ai lavoratori dell’operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell’impresa.
La dichiarazione di equivalenza, redatta dall’ impresa partecipante alla procedura selettiva ai sensi dell’ art. 4, andrà inserita nell’offerta e sarà verificata prima dell’affidamento o dell’aggiudicazione ai sensi del successivo art. 5.
Fonte : Gazzetta Ufficiale
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link