Legge di Bilancio per l’anno 2025
Pubblicata, nella GU n. 305/2024, la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. Di seguito una sintesi di tutte le disposizioni a cura della Redazione InQuery
L’art. 1 della L 30 dicembre 2024, n. 207 dispone le seguenti misure.
Aliquote Irpef a regime e bonus non tassabile (commi 2 a 9)
La nuova legge di Bilancio, oltre a confermare le disposizioni (già introdotte solo per l’anno 2024) riguardanti le aliquote Irpef, la detrazione per i redditi da lavoro dipendente e il trattamento integrativo, introduce un bonus non tassabile. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo non superiore a 20 mila euro si riconosce una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
L’ammontare della somma spettante è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente percepito dal lavoratore una percentuale che varia a seconda dell’ammontare del medesimo reddito di categoria.
Il riordino delle detrazioni con e senza figli (comma 10)
Per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, dal TUIR o da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l’”importo base” determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il “coefficiente” indicato in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, del TUIR.
Detrazioni per familiari a carico (comma 11)
Ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia, si prevede che la detrazione per figli a carico si applichi esclusivamente con riferimento ai figli di età inferiore a 30 anni, salvo che nel caso di disabilità accertata. Viene limitata ai soli ascendenti la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli. Viene, inoltre, esclusa la spettanza della detrazione per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero.
A partire dal 2025, il limite di reddito per accedere al regime forfettario viene innalzato da 30.000 a 35.000 euro (art. 1, commi 54-89 della legge n. 190/2014). Tale modifica si applica ai soggetti che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi da lavoro dipendente o redditi assimilati.
Detrazioni Irpef per le spese di istruzione (comma 13)
Le spese sostenute per la frequenza delle scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e delle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione aumentano da 800 a 1.000 euro, ai fini delle detrazioni Irpef.
Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell’avviamento correlate alle DTA (commi 14-20)
Nella determinazione delle basi imponibili, IRES ed IRAP, degli intermediari finanziari le quote di taluni componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026 siano differite, in quote costanti, rispettivamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed ai successivi tre periodi ed al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed ai successivi due periodi.
Misure in materia di imposta sui servizi digitali e cripto attività (commi 21-29)
Si estende la platea dei soggetti passivi dell’imposta sui servizi digitali (Digital Service Tax) mediante l’eliminazione delle soglie attualmente previste. L’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi è pari al 26%; a decorrere dal 1° gennaio 2026 l’imposta sostitutiva è applicata con l’aliquota del 33%.
Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni (comma 30)
È stata introdotta a regime la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, con la possibilità di rateizzare il versamento dell’imposta sostitutiva fino ad un massimo di tre rate annuali, di pari importo, dovute a partire dalla predetta data del 30 novembre. Ritoccata dal 16 al 18% l’imposta sostitutiva dovuta per effettuare la rivalutazione.
Assegnazione agevolata dei beni ai soci (commi 31-36)
È nuovamente prevista la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva per le assegnazioni o cessioni di beni immobili o mobili registrati non strumentali effettuate dalle società commerciali a favore dei soci. Tale misura, introdotta dall’art. 1, commi 100-105 della legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), prevede un’imposta pari all’8% (elevata al 10,5% se la società risulta non operativa in almeno due degli ultimi tre periodi d’imposta), calcolata sulla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni.
L’imposta deve essere versata in due rate entro il 30 settembre 2025. Lo stesso regime si applica alle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili o mobili registrati non strumentali, purché si trasformino in società semplici entro lo stesso termine.
Inoltre, è prevista la riduzione dell’aliquota dell’imposta di registro, che passa dal 3% all’1,5%, mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
Estromissione dei beni delle imprese individuali (comma 37)
Le imprese individuali possono procedere all’estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario, includendo anche quelli posseduti al 31 ottobre 2024. Tale operazione deve essere effettuata tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2025.
L’adesione a questa misura, disciplinata dall’articolo 1, comma 121, della legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap pari all’8% della differenza tra il valore normale dei beni e il valore fiscalmente riconosciuto.
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato in due rate: la prima entro il 30 novembre 2025 e la seconda entro il 30 giugno 2026. Gli effetti fiscali dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025.
IVA su prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro commi 38-44)
Prevista l’imponibilità, ai fini Iva, delle prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro (art. 4, Dlgs n. 276/2003) da Enti e Società di formazione finanziati attraverso l’apposito fondo bilaterale. Sono fatti salvi i comportamenti precedenti l’entrata in vigore di questa disposizione, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi. Viene riconosciuta la possibilità di definire con il versamento della sola maggiore Iva accertata in caso di liti pendenti in materia. Non sono previsti rimborsi d’imposta.
Estensione dell’obbligo utilizzo dell’e-DAS (comma 45)
Si estende l’obbligo di utilizzo del documento e-DAS da parte degli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici a tutti i trasferimenti nazionali.
Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi (commi 48-53)
Viene modificata la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori prevedendo che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tale percentuale è ridotta al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plugin. Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025. Inoltre, si novella la disciplina dell’IVA al fine di assoggettare all’aliquota IVA ordinaria del 22% (anziché ridotta al 10%) le prestazioni di smaltimento dei rifiuti qualora avvengano mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero efficiente di energia.
Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio (commi 54-56)
Si introducono modifiche alla disciplina di alcune agevolazioni fiscali previste in materia di recupero edilizio, di efficientamento energetico, di interventi antisismici nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Le norme rimodulano i termini di fruizione e le aliquote di detrazione, prevedendo altresì regimi più vantaggiosi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
Si interviene, infine, anche sulla disciplina del superbonus in merito ai requisiti richiesti per avvalersi della detrazione per le spese sostenute nell’anno 2025 e sulla possibilità di ripartire in dieci quote annuali le spese sostenute nel 2023.
Reverse charge contratti di appalto per movimentazione di merci (commi 57-63)
Il meccanismo del reverse charge viene esteso ai servizi resi tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a consorziati o altri rapporti negoziali che prevedano un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente. Tale estensione riguarda i servizi destinati ad imprese operanti nel settore del trasporto, della movimentazione merci e della logistica.
L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea. In attesa della piena operatività, per un periodo transitorio di tre anni, è prevista la possibilità di un’opzione: il committente paga l’Iva per conto del prestatore, che rimane solidalmente responsabile dell’imposta. In questo caso, la fattura viene emessa dal prestatore, ma l’imposta è versata dal committente senza possibilità di compensazione.
Iva agevolata attività alpinistica (commi 64-65)
È introdotta un’aliquota Iva agevolata al 5% per i corsi di attività alpinistica organizzati da guide alpine che operano in forma autonoma.
Esenzione da imposta ipotecaria per sistema tavolare e Provincia autonoma di Bolzano (commi 68-71)
Dal 1° gennaio 2025, è riconosciuta l’esenzione dal pagamento dell’imposta ipotecaria per gli atti finalizzati alla cancellazione di diritti di usufrutto, uso o abitazione iscritti a favore di persone decedute. Tale esenzione si applica agli atti presentati nei territori soggetti al sistema tavolare, regolato dal regio decreto n. 499/1929, e alle domande di cancellazione per causa di morte inoltrate dopo l’entrata in vigore della presente legge.
Inoltre, l’esenzione dall’imposta ipotecaria è estesa ad alcune tipologie di atti di annotazione e cancellazione relativi a immobili di edilizia economica e popolare situati nella Provincia autonoma di Bolzano.
Disposizioni per il contrasto all’evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati (commi 74-80)
Si introducono delle norme volte a favorire una totale interazione tra il processo di certificazione fiscale e quello di pagamento elettronico (anche attraverso l’applicazione di una conseguente disciplina sanzionatoria in caso di non corretto adempimento delle nuove disposizioni). Inoltre, in materia di locazioni per finalità turistiche, di locazioni brevi, di attività turistico-ricettive, si interviene sulla disciplina del codice identificativo nazionale (CIN), e si prevede la condivisione dei risultati emersi dai controlli svolti degli organi di polizia locale sulle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o unità immobiliari concesse in locazione con l’Agenzia delle entrate. Infine, viene riconosciuta la facoltà di accesso ai dati della fatturazione elettronica anche all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Misure in materia di tracciabilità delle spese (commi 81-86)
Si novella il TUIR limitando la deducibilità di alcune tipologie di spesa, ai fini delle imposte sui redditi, solo se effettuate con mezzi di pagamento tracciabili, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Tali disposizioni sono estese anche all’IRAP.
Inoltre, si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, i limiti di importo previsti dall’articolo 48-bis, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, non si applichino al pagamento delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento.
Infine viene sostituito l’art. 38-bis, co. 2, del DPR n. 600/1973, al fine di demandare ad appositi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il comandante generale della Guardia di Finanza, la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette.
Misure in materia di versamento dell’imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita (commi 87-88)
Per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita l’imposta di bollo dovuta sia versata annualmente e non al momento del rimborso o del riscatto.
Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo (commi 89-91)
Si apportano modifiche in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo.
Nello specifico, si reca una norma di interpretazione autentica con cui si specifica che l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse si applica nella misura del 25% oltre che ai giochi di abilità a distanza anche ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo.
Si modificano le condizioni necessarie ai fini della deroga al divieto di trasferimento dei locali che ospitano le sale Bingo nel periodo di proroga della concessione.
Infine, si introduce, a decorrere dall’anno 2025, il limite massimo del 71% del prezzo di vendita delle cartelle ai fini della determinazione del montepremi del gioco del Bingo (resta fermo il limite minimo pari al 70%).
Lavoratori frontalieri (comma 97)
Nelle more della ratifica e dell’entrata in vigore del Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, i lavoratori frontalieri, compresi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto dal medesimo Accordo, possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25% della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere. L’attività di lavoro dipendente svolta dal lavoratore frontaliere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino al massimo del 25% del tempo di lavoro, si considera effettuata presso il datore di lavoro nell’altro Stato contraente.
Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te» (commi 102, 103)
A decorrere dall’anno 2025, si dispone l’incremento di 50 milioni di euro annui della dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e l’incremento di 500 milioni di euro della dotazione del Fondo per l’acquisto dei beni di prima necessità, destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti che presentano un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante apposito sistema abilitante tramite uno strumento di pagamento denominato Carta “Dedicata a Te”. Quanto all’attuazione, si prevede che, con uno specifico decreto interministeriale, si provveda alla ripartizione delle risorse, nonché all’individuazione dei termini e delle modalità di erogazione.
Bonus elettrodomestici (commi 107-110)
È stato introdotto un “bonus elettrodomestici” per il 2025, che consiste in un contributo fino a 100 euro (200 euro per famiglie con ISEE inferiore a 25.000 euro) per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe energetica B o superiore), prodotti nell’Unione Europea, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.
Mutui per la prima casa (commi 114-116)
Si interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2027 (dal 31 dicembre 2024) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell’80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età.
La disposizione, inoltre, differisce alla medesima data l’applicazione di alcune norme a supporto nell’accesso al credito fornito dalle garanzie del Fondo prima casa in favore delle famiglie numerose.
Prosecuzione dell’attività lavorativa (comma 161)
I lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi per l’accesso alla pensione anticipata flessibile e anticipata, possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
Incremento del montante contributivo (comma 169 e 170)
Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, possono incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all’INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a 2 punti percentuali. La quota del trattamento pensionistico derivante dall’incremento del montante contributivo conseguente dalla maggiorazione non concorre al computo ai fini della maturazione degli importi soglia previsti ed è corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia. I contributi versati dal lavoratore quale maggiorazione della quota di aliquota contributiva sono deducibili dal reddito complessivo per il 50% dell’importo totale versato.
Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di soluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di dimissioni per giusta causa e di dimissioni durante il periodo di maternità. Tale requisito si applica a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.
Opzione donna e quota 103 (commi 173 e 174)
Possono aderire all’opzione donna altresì le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2024 , un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni.
Confermate le disposizioni quota 103 per l’anno 2025.
Le disposizioni in materia di Ape sociale si applicano fino al 31 dicembre 2025 per i soggetti disoccupati, che assistono un familiare con disabilità grave, ovvero con riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, o ancora assegnati a lavori usuranti, al compimento dell’età di 63 anni e 5 mesi.
Rivalutazione delle pensioni (comma 180)
In via eccezionale, per l’anno 2025, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici non è riconosciuta ai pensionati residenti all’estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo INPS, con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, la rivalutazione automatica è comunque attribuita fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
Previdenza complementare (comma da 181 a 185)
A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai soli fini del raggiungimento degli importi soglia mensili previsti in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita, ferma restando la misura minima stabilita, può essere computato, solo su richiesta dell’assicurato, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall’assicurato. Il valore teorico delle rendite è ottenuto trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con applicazione del valore dei coefficienti di trasformazione, vigente al momento del pensionamento; per potere consentire una scelta consapevole da parte dell’assicurato, contestualmente alla domanda di pensione formulata mediante l’opzione, le forme di previdenza complementare mettono a disposizione la proiezione certificata attestante l’effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma di previdenza complementare.
Artigiani e commercianti (comma 186)
I lavoratori che nell’anno 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere una riduzione contributiva al 50%. La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. La riduzione contributiva è attribuita per 36 mesi senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle due gestioni dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.
Ammortizzatori sociali (commi da 188 a 196)
A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, si provvede, nel limite di 30 milioni di euro per l’anno 2025, al finanziamento dell’indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l’anno 2025, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.
Il trattamento di sostegno al reddito per le imprese che cessano o che hanno cessato l’attività produttiva, è prorogato per l’anno 2025, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi. Prorogata per l’anno 2025, altresì, l’integrazione salariale prevista per i lavoratori dipendenti dalle imprese del gruppo Ilva.
Previsti 100 milioni di euro per la cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione, per i contratti di solidarietà o crisi aziendale per il triennio 2025-2027; previsti 20 milioni di euro per il 2025 per finanziare le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center.
Infine, per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2025, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze dell’impresa interessata.
Ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei target del programma « Garanzia di occupabilità dei lavoratori » (GOL), le risorse assegnate alle regioni, nell’ambito di tale programma, possono essere destinate anche a finanziare le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dalla riforma 1.1 – Politiche attive del lavoro e formazione della missione 5 – Inclusione e coesione, componente 1 – Politiche per il lavoro, del PNRR (riforma M5C1 Rl.l.), in conformità con la normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.
Bonus nascite (commi da 206 a 208)
Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato, dal 1° gennaio 2025 viene riconosciuto un importo una tantum erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione. L’importo pari a 1.000 euro è corrisposto per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’UE, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero di cittadini di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’importo sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
Congedi parentali (commi 217 e 218)
La Manovra rafforza la disciplina in materia di congedi parentali, prevedendo:
– per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024, a regime dal 2025, l’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità del congedo, per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino, in luogo dell’elevazione al 60% prevista a legislazione vigente;
– per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025, sempre a regime dal 2025, l’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino.
Esonero contributivo lavoratrici madri (commi 219 e 220)
Alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonché alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario, è riconosciuto, a decorrere dall’anno 2025, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Le lavoratrici devono essere madri di 2 o più figli e l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo; dall’anno 2027, per le madri di 3 o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. L’esonero spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua.
Disposizioni in materia di finanziamento sportivo (comma 245)
Si estende anche al Comitato Italiano Paralimpico la destinazione della quota del 32% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori di attività sportiva, incrementando il limite massimo a tale scopo destinabile da 410 milioni di euro annui. In generale, sull’ammontare complessivo del finanziamento del movimento sportivo nazionale, si prevede che l’eventuale eccedenza delle suddette entrate sia attribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio in favore del Dipartimento per lo sport, al Coni, al Comitato Paralimpico internazionale, nonché a Sport e Salute S.p.a., per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.
Credito d’imposta per le erogazioni liberali impianti sportivi pubblici (comma 246)
Anche per l’anno 2025 è riconosciuto, per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche imprese nel limite complessivo di 10 milioni di euro.
Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (comma 251)
Il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano è incrementato di 15 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Rifinanziamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi dell’Istituto per il credito sportivo e culturale (comma 266)
La dotazione del fondo speciale istituito presso l’Istituto per il credito sportivo ai fini della concessione di contributi per il pagamento di interessi sui mutui, è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2026 e di 40 milioni di euro per l’anno 2027.
Riduzione dell’imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati e applicabile ai premi di produttività e alle forme di partecipazione agli utili d’impresa (comma 385)
Si estende ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali (già prevista per le corrispondenti erogazioni negli anni 2023 e 2024) dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa. Sia la disciplina a regime sia quella transitoria concerne esclusivamente i lavoratori dipendenti privati.
Detassazione lavoro notturno e straordinario (commi da 395 a 398)
Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 è riconosciuto ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, compresi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario.
Decontribuzione Sud (comma 404)
A seguito della decisione della Commissione europea, l’agevolazione trova applicazione fino al 31 dicembre 2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.
Esonero contributivo per le PMI nel Mezzogiorno (commi da 406 a 412)
Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno, è concesso ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato. La misura è concessa limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti.
Esonero contributivo per grandi imprese nel Mezzogiorno (commi da 413 a 421)
Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è concesso ai datori di lavoro privati che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali. La misura si applica ai datori che non rientrano nella nozione di microimpresa o di piccola e media impresa. Sono esclusi, invece, i datori del settore agricolo e domestico.
Modifiche al credito d’imposta Transizione 5.0 (commi 427-429)
Il credito d’imposta Transizione 5.0 può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo). Inoltre, per alcune fattispecie relative all’acquisizione di moduli fotovoltaici si modifica l’incremento della base di calcolo del credito d’imposta. Si eleva al 35% l’importo del credito d’imposta per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. Si prevede che, per le società di locazione operativa il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario. Viene definita la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d’imposta industria 4.0. Il credito d’imposta è cumulatale con il credito per investimenti nella ZES unica e nella Zona logistica semplificata. Il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. La possibilità di fruizione del credito d’imposta con le nuove aliquote di cui sopra, in relazione ai progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1° gennaio 2024 fino al 1° gennaio 2025 è subordinata all’invio di apposita comunicazione del Gestore dei servizi energetici nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.
Ires agevolata (commi 436-444)
Per il solo periodo d’imposta 2025, è prevista un’aliquota Ires agevolata al 20% (rispetto all’aliquota ordinaria del 24%) per i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR, al verificarsi di specifiche condizioni.
Tra queste, assume particolare rilevanza la destinazione all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 a riserva e la destinazione di almeno il 30% di tali utili accantonati (e comunque non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023) a investimenti in beni strumentali qualificati nell’ambito dei programmi Transizione 4.0 e Transizione 5.0. Tali utili accantonati devono essere di importo non inferiore a 20.000 euro.
L’agevolazione è inoltre subordinata al rispetto di ulteriori requisiti, tra cui il mantenimento o l’incremento del numero di unità lavorative e l’assunzione di nuovi lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. La norma disciplina anche i casi di esclusione decadenza dall’agevolazione.
Modifiche al credito d’imposta Transizione 4.0 (commi 445-448)
Il credito d’imposta Transizione 4.0, è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. L’impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti, il Ministero delle imprese e del made in Italy ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, anche al fine di sospendere l’invio delle richieste per la fruizione dell’agevolazione.
Credito d’imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese (comma 449)
Si dispone un’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2027 al credito d’imposta riconosciuto in relazione alle spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per la quotazione.
Conseguentemente, vengono aggiornati i limiti di utilizzo del medesimo credito d’imposta.
Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo (commi 458-460)
Si riconosce un contributo in conto capitale per investimenti ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito d’imposta in ricerca e sviluppo, del quale hanno fruito senza averne titolo. Le modalità di erogazione del contributo, le percentuali dello stesso e la sua rateizzazione sono stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Si rifinanzia l’autorizzazione di spesa relativa alla “Nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.
Credito d’imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (commi 485-490)
Si estende al 2025 il credito d’imposta nella ZES unica per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, autorizzando la spesa di 2,2 miliardi di euro per l’anno 2025. Si prescrive, per l’anno 2025, un meccanismo di monitoraggio degli investimenti ammessi, imponendo agli operatori economici interessati specifici obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate circa le spese ammissibili. Con ulteriore comunicazione integrativa all’Agenzia delle entrate, corredata dalla documentazione indicata dalla disposizione in esame, i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l’avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati. Si demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti ai suddetti obblighi di comunicazione.
Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico (commi 502-508)
Si prevede la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica sul territorio nazionale. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di tali agevolazioni sono definiti attraverso l’adozione di un decreto interministeriale, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge in esame.
Tassazione agevolata delle mance (comma 520)
Il limite di reddito percepito nell’anno dal personale impiegato nel settore ricettivo e nella somministrazione di alimenti e bevande, entro il quale è possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali con aliquota agevolata al 5%, aumenta dal 25% al 30% del totale delle prestazioni lavorative.
Questo regime di tassazione agevolata, introdotto dall’articolo 1, comma 58, della legge n. 127/2022, si applica, a determinate condizioni, alle somme elargite dai clienti a titolo di liberalità (le cosiddette “mance”), sia in contanti che tramite mezzi di pagamento elettronici, ai lavoratori del settore privato operanti in strutture ricettive e in esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, come previsto dall’articolo 5 della legge n. 287/1991.
È inoltre innalzato da 50.000 a 75.000 euro il limite massimo di reddito da lavoro dipendente percepito dai lavoratori, entro il quale è possibile usufruire dell’imposta sostitutiva.
Disposizioni in materia di agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (commi 541-546)
Al fine di dare corretta attuazione alle procedure unionali in materia di agevolazioni fiscali, è previsto che il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sia autorizzato ad adempiere agli obblighi di registrazione previsti per gli aiuti ad hoc che prevedono aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, in relazione all’agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Successivamente alla registrazione, l’Agenzia delle entrate provveda agli adempimenti di registrazione nel Registro nazionale aiuti. Conclusi gli adempimenti di registrazione, qualora il credito di imposta sia stato usufruito nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, si escluda l’adozione di ogni atto di recupero. Il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura è esteso anche all’anno 2025, per gli investimenti dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nel limite massimo di spesa di 50 milioni. In particolare, i soggetti interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 e successivamente comunicare, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (commi 552-553)
A decorrere dal 1° gennaio 2025 viene aggiunta al comma 1, dell’articolo 50 del TUIR la lettera “l-bis” che inserisce tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell’esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito registro tenuto dall’autorità vigilante. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, tali compensi costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d’imposta euro 15.000.
Ai fini previdenziali, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2025, i suddetti lavoratori sono soggetti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell’Inps. Il contributo alla Gestione separata è dovuto nella misura del 25 per cento ed è applicato sulla parte di reddito eccedente l’ammontare di 5.000 euro annui dei compensi percepiti per le attività considerate. Il versamento del contributo è posto:
– per 1/3 a carico del lavoratore;
– per 2/3 a carico del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione alla Gestione separata è dovuta nel limite del 50 per cento dell’imponibile contributivo. L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.
Sull’imponibile contributivo sono applicate, inoltre, le aliquote aggiuntive ai fini delle prestazioni non pensionistiche.
Per quanto non disciplinato espressamente si applicano le regole generali della Gestione separata.
Misure in materia di beni culturali (commi 592-594)
Il Fondo per il restauro e gli interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico (articolo 65-bis del Dl n. 73/2021) viene rifinanziato per il triennio 2025-2027. Esso consente alle persone fisiche, che detengono tali immobili a qualsiasi titolo, di beneficiare di un credito d’imposta pari al 50% degli oneri sostenuti per la manutenzione, la protezione o il restauro, fino a un limite massimo complessivo di 100.000 euro.
Il credito d’imposta è riconosciuto esclusivamente se l’immobile non viene utilizzato nell’esercizio di impresa. La norma, inoltre, aumenta a 200.000 euro il tetto massimo del credito d’imposta erogabile con le risorse del Fondo, elimina la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti e prevede che gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il sostegno del Fondo siano resi accessibili al pubblico.
Indennità di discontinuità ai lavoratori dello spettacolo (comma 611)
A decorrere dal 1° gennaio 2025 sono modificate le disposizioni che regolano l’accesso all’indennità di discontinuità prevista in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. In particolare:
– viene modificato il requisito reddituale, per cui passa da 25.000 a 30.000 euro il limite di reddito, riferito all’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, entro il quale è possibile accedere all’indennità di discontinuità;
– viene ridotto da 60 a 51 il numero minimo di giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, maturate nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, per accedere all’indennità;
– in ordine alla durata dell’indennità diventano computabili anche i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione;
– il termine di presentazione della domanda di accesso all’indennità, stabilito a pena di decadenza, viene spostato dal 30 marzo al 30 aprile di ciascun anno, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell’anno precedente;
– sono abrogate le specifiche disposizioni (art. 5, DLgs 30 novembre 2023, n. 175) riguardanti le misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i lavoratori dello spettacolo percettori dell’indennità di discontinuità.
Proroga dell’esenzione dal pagamento delle utenze “zona rossa” (comma 657)
Si dispone la proroga anche per l’anno 2025 dell’esonero dal pagamento delle utenze riferibili a una “zona rossa” istituita mediante apposita ordinanza sindacale.
Proroga agevolazione cratere sismico 2016/2017 (comma 658)
Si dispone la proroga anche per l’anno 2025 delle agevolazioni previste in favore dei comuni situati nel Centro Italia ricompresi nel cratere sismico 2016/2017.
Sospensione delle rate mutui agli enti locali a seguito del sisma del 2016 (comma 659)
Si garantisce, anche per il 2025, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni dell’area del Cratere Sisma 2016, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Proroga sospensione pagamenti sisma 2016 (commi 660-662)
Si dispone la proroga anche per l’anno 2025 del termine di sospensione di alcuni pagamenti nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche).
Si dispone la proroga anche per l’anno 2025 del termine di sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui sopra, in scadenza alla data medesima, in caso di omessa informazione da parte delle banche e degli intermediari finanziari della facoltà di ottenere la sospensione delle rate predette.
Si prevede che lo Stato concorra, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dalle misure sopra citate, nel limite di spesa complessivo di 1,5 milioni euro per l’anno 2025.
Proroga esenzione imposte di bollo e di registro, IRPEF, IRES, IMU e TASI (comma 663)
Si prorogano le norme disciplinanti le esenzioni in favore dei contribuenti residenti o aventi sede legale nei comuni siti nel cratere sismico 2016/2017 (con riferimento agli eventi sismici verificatosi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo) dalle imposte di bollo e di registro, nonché dall’IRPEF, dall’IRES, dall’IMU e dalla TASI.
Proroga dell’esenzione dai canoni in materia di pubblicità e occupazione aree pubbliche (comma 666)
Si prevede l’esenzione, per l’anno 2025, in favore delle attività con sede legale od operativa nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi tra il 2016 e il 2017 nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché dal canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
Proroga dell’esclusione degli immobili colpiti da calamità naturali dal computo del patrimonio immobiliare (comma 667)
Si prevede che la disposizione concernente l’esclusione dal computo del patrimonio immobiliare degli immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali si applichi anche all’anno 2025.
Adeguamento della disciplina dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (commi 726-729)
Si prevede il differimento dei termini per la modifica, da parte delle regioni, degli scaglioni e delle aliquote dell’addizionale regionale sull’imposta sui redditi per l’anno 2025, 2026 e 2027.
Adeguamento della disciplina dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (commi 750-752)
Si prevede il differimento dei termini per la modifica, da parte dei comuni, degli scaglioni e delle aliquote dell’addizionale comunale sull’imposta sui redditi per l’anno 2025, 2026 e 2027.
Accantonamenti oneri connessi ai piani di stock option (co. 862 e 863)
Si stabilisce che i componenti negativi imputati a conto economico relativi ai piani di stock option avviati a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o nei successivi, sono deducibili da parte dei soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS solo al momento dell’avvenuta assegnazione ai beneficiari del piano.
In primo luogo, sono modificati i contenuti della relazione annuale che il Ministero trasmette alle Camere sullo stato di attuazione degli interventi pubblici di sostegno al settore, inserendovi riferimenti all’esigenza del controllo della spesa ed estendendo l’analisi di impatto e la valutazione in essa contenute anche agli interventi di sostegno diversi da quelli fiscali. In secondo luogo, intervenendo sulla disciplina del credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, innalza dal 15 al 40% la quota massima del menzionato credito che può essere destinata ai contributi selettivi e ai contributi alla promozione, e prevede che le risorse stanziate per gli interventi di sostegno al settore (diverse dal credito di imposta), laddove inutilizzate, possono essere destinate al rifinanziamento del Fondo. Reca, altresì, numerose misure in materia di “tax credit” e rende permanente, assegnandogli una dotazione (a valere sul Fondo per il cinema e l’audiovisivo) fino a 3 milioni a decorrere dal 2025, il Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, attribuendo infine a un decreto ministeriale la disciplina di dettaglio del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive.
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