Per gli infermieri straordinari con imposta sostitutiva al 5%

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La L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) interviene in favore dei lavoratori del comparto sanità prevedendo, sotto il profilo fiscale, l’applicazione di un’aliquota ridotta agli straordinari effettuati dagli infermieri.

In particolare, l’art. 1 commi 354-355 della L. 207/2024 introduce un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, regionali e comunali, pari al 5%, da applicare ai compensi per gli straordinari erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale.
Più precisamente, l’imposta sostitutiva può trovare applicazione sui compensi per lavoro straordinario di cui all’art. 47 del CCNL del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021, stipulato il 2 novembre 2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2023 n. 19 (S.O. n. 5).

In sostanza, i compensi erogati a titolo di straordinario agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale non saranno assoggettati alle ordinarie aliquote IRPEF e alle addizionali, ma sconteranno un’imposta sostitutiva del 5%, con conseguente incremento del netto in busta paga.

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Sul punto, è opportuno evidenziare che l’art. 47 del CCNL in argomento stabilisce che le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e devono rispondere a effettive esigenze di servizio; pertanto, tali prestazioni non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del lavoro.
Difatti, il citato art. 47 subordina la prestazione di lavoro straordinario all’autorizzazione del dirigente o del responsabile, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle aziende ed enti. Non è quindi possibile una forma generalizzata di autorizzazione, fatta eccezione per quei casi di urgenza in cui, a garanzia dei livelli di assistenza, non sia possibile l’autorizzazione preventiva ed esplicita del dirigente o del responsabile.

Il numero di ore di lavoro straordinario soggiace a precisi limiti. In particolare, il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non può superare, per ciascun dipendente, 180 ore annuali; tale limite può essere elevato anche in relazione a particolari esigenze o per specifiche categorie di lavoratori per non più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo di 250 ore annuali.

In alternativa al pagamento, su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo da fruirsi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, entro il termine massimo di 4 mesi (tale possibilità si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore).

La disposizione collettiva prevede poi che la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario sia rideterminata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata, convenzionalmente, dividendo per 156 la retribuzione base mensile, comprensiva del rateo di tredicesima a essa riferita (per il personale che fruisce della riduzione di orario, il valore del divisore è fissato in 151). La maggiorazione è pari al:
15% per lavoro straordinario diurno;
30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del giorno successivo);
50% per quello prestato in orario notturno festivo.

Tornando all’agevolazione in esame, l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali è pari al 5% ed è applicata dal sostituto d’imposta ai compensi erogati a tale titolo a decorrere dall’anno 2025, fatto salvo quanto previsto dall’art. 51 comma 1 secondo periodo del TUIR. In altre parole, sono esclusi dall’applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi erogati entro il 12 gennaio 2025 ma riferiti al 2024 (in virtù del principio di cassa allargato).
Il sostituto d’imposta sarà inoltre tenuto al relativo versamento, utilizzando il codice tributo che dovrà essere istituito dall’Agenzia delle Entrate.

Sussiste qualche dubbio invece per gli adempimenti a carico del lavoratore, in quanto la norma non prevede né l’applicazione in via automatica da parte del sostituto né la possibilità da parte del lavoratore di rinunciare all’imposta sostitutiva tramite apposita dichiarazione (come previsto invece, ad esempio, per l’imposta sostitutiva sui premi di risultato ex art. 1 commi 182 ss. della L. 208/2015 e per l’imposta sostitutiva sulle mance del personale di strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 1 commi 58-62 della L. 197/2022). In merito si attendono le prime indicazioni e i chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Infine, per quanto concerne l’accertamento, la norma in commento stabilisce che per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Per le novità contenute nella legge di bilancio si rimanda al Quaderno n. 177.

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