di UGO BIANCO – Dal 1° gennaio 2025 ha preso il via la sperimentazione della “Riforma della Disabilità” in nove province italiane, tra cui Trieste, Brescia, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari.
Questo nuovo modello, che sarà esteso a tutto il territorio nazionale dal 2026, introduce criteri e modalità innovative per l’accertamento della disabilità, con una “valutazione di base” unitaria affidata all’Inps. L’obiettivo è semplificare le procedure e uniformare i processi di riconoscimento dell’invalidità civile e delle indennità di accompagnamento, apportando cambiamenti significativi per chi presenta nuove domande. È importante sottolineare che le istanze attualmente in corso continueranno a seguire le regole precedenti fino alla loro conclusione.
Il Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62, propone una significativa innovazione nelle modalità di avvio del procedimento valutativo per il riconoscimento della disabilità. La storica “richiesta amministrativa”, inviata a cura del cittadino o dagli Enti abilitati, viene sostituita da un “certificato introduttivo”, redatto e trasmesso all’Inps dal medico certificatore. Il processo di accertamento della disabilità avrà inizio non appena l’Istituto previdenziale riceverà il documento. La prestazione assistenziale sarà quindi riconosciuta a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di trasmissione dello stesso.
Chi può rilasciare il certificato medico introduttivo?
L’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 62/2024 stabilisce che il certificato medico introduttivo può essere rilasciato e trasmesso dai seguenti medici:
a) Medici operanti in aziende sanitarie locali, ospedali, istituti di ricovero e ricerca scientifica, e centri per la diagnosi e cura di malattie rare;
b) Medici di base, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, medici in pensione iscritti all’albo, liberi professionisti e medici di strutture private accreditate.
L’Inps, nell’ambito della sua prerogativa di identificare i medici certificatori, acquisirà la documentazione relativa al programma “Educazione Continua in Medicina”, che comprende le classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), la promozione della salute e gli accertamenti sanitari di base. Il messaggio Inps n. 4364 del 19 dicembre 2024 fornisce chiarimenti operativi in proposito, con un approfondimento sulla trasmissione dei dati del disabile. Di seguito, sintetizzo i punti principali:
Continuità nell’uso dell’attuale profilo medico certificatore: Periodo transitorio: In attesa dell’adozione del regolamento previsto dall’art. 33, comma 3, Decreto legislativo 62/2024, i medici certificatori potranno continuare ad utilizzare l’autorizzazione esistente per acquisire i nuovi certificati medici; Ambito territoriale: Questo si applica ai soggetti residenti o domiciliati nei territori individuati per la sperimentazione.
Modalità di adeguamento al nuovo sistema
Al primo tentativo di redazione del certificato introduttivo, il medico sarà indirizzato automaticamente alla pagina del proprio profilo nell’applicativo dedicato; Dichiarazione obbligatoria: Nella predetta pagina, dovrà compilare obbligatoriamente una dichiarazione di responsabilità (ai sensi del Dpr 445/2000), in cui si attesta: La realizzazione o l’impegno in corso per la creazione del “dossier formativo di gruppo” della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri per il triennio 2023-2025; Il possesso di una firma digitale.
La conferma della dichiarazione di responsabilità è obbligatoria, altrimenti la procedura web interrompe l’acquisizione di ulteriori informazioni.
Quali sono le modalità per la trasmissione dei dati socio-economoci?
Dopo l’invio del certificato introduttivo, il richiedente deve completare la richiesta trasmettendo i dati socio-economici all’Inps. Questo passaggio è fondamentale per accelerare l’erogazione delle prestazioni economiche attraverso le seguenti modalità:
- Utilizzo della procedura online:Accedere al sito istituzionale dell’Inps e selezionare la procedura “Dati socioeconomici disabilità”; Autenticarsi con la propria identità digitale (Spid di almeno livello 2, Cie 3.0, Cns o eIDAS).
- Informazioni richieste (da inserire, se non già precompilate):
- Dati anagrafici del richiedente (incluso codice fiscale);
- Stato civile se coniugato, anche i dati anagrafici ed il codice fiscale del coniuge;
- Reddito annuo lordo, al netto degli oneri deducibili, riferito all’anno in corso;
- Ricovero gratuito superiore a 29 giorni consecutivi;
- Modalità di pagamento (Iban o contanti presso Poste/Banca).
- Eventuale attività lavorativa svolta.
- Supporto da enti terzi:
- È possibile avvalersi dei servizi offerti dagli Istituti di patronato o dalle Associazioni di categoria. In tal caso, è necessario conferire un mandato per la trasmissione dei dati.
- Comunicazioni e segnalazioni:
In conclusione, la Riforma della Disabilità, sperimentata dal decreto legislativo 62/2024, segna un cambio di paradigma cruciale verso un sistema più inclusivo, equo e accessibile per le persone con disabilità. Le nuove disposizioni, che semplificano e accelerano l’accesso alle prestazioni economiche, ribadiscono l’importanza di migliorare la qualità della vita e ampliare le opportunità per tutti i cittadini. Se implementato con efficacia, questo nuovo modello di welfare risponderà alle esigenze immediate, favorendo una società più equa, dove ogni individuo può contribuire e partecipare pienamente alla vita economica, sociale e culturale. (ub)
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