Regione, nel bilancio dei veleni i regali alla sanità privata: così la Puglia salva i centri che potevano perdere l’autorizzazione

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BARI – Un comma che potrebbe salvare l’azienda di famiglia di un assessore regionale e probabilmente anche evitare ai suoi parenti le conseguenze di un procedimento penale. Un altro potrebbe blindare gli accreditamenti ad uno dei principali gestori di strutture di riabilitazione pugliesi. Altri ancora potrebbero regalare (è il termine giusto) alla sanità privata nuovi posti letto, nuove macchine diagnostiche e in generale favori grandi e piccoli. Nel bilancio della Regione che passerà alla storia per l’esposto del governatore Michele Emiliano alla Procura ci sono infatti molte norme ad personam, nascoste nelle pieghe di alcuni commi aggiunti durante la discussione nella notte del 18 dicembre su proposte arrivate dalla maggioranza. E che ora rischiano di aprire un caso.

Ad aprile 2024 la Finanza di Taranto ha acquisito documentazione in Regione sulla principale struttura privata della provincia, l’Osmairm di Laterza riconducibile alla famiglia della moglie dell’assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane. L’indagine della pm Lucia Isceri riguarda la sede di Martina Franca dell’Osmairm, la cui sede è stata trasferita a giugno 2024 senza il via libera della Regione e ha dunque operato senza autorizzazione. Da qui è partita anche la richiesta della Asl di Taranto di recuperare i 3,2 milioni pagati alla Osmairm per le prestazioni rese nella sede di Martina Franca.

Il disegno di legge di bilancio licenziato dalla giunta regionale contiene un articolo, il numero 7, che modifica le regole di accreditamento delle strutture private. Rispetto al testo predisposto dall’esecutivo, in quello emerso dal Consiglio al comma 1 è spuntata una lettera «a» che riguarda proprio i trasferimenti di sede effettuati nello stesso Comune e che introduce una interpretazione autentica di quanto previsto in un comma della legge regionale 9/2017 (quella sugli accreditamenti). Il comma «è interpretato nel senso che si riferisce alla conferma del parere di compatibilità per trasferimento di sede della struttura sanitaria o sociosanitaria, nello stesso Comune, precedente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio». Significa che spostare una struttura già autorizzata all’interno dello stesso Comune non richiede un nuovo parere di compatibilità, e dunque che quella struttura resta autorizzata anche dopo il trasferimento a prescindere se sia stato o meno autorizzato. Proprio come nel caso della sede di Martina Franca di Osmairm.

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Secondo la relazione all’emendamento, firmato dall’assessore Raffaele Piemontese, in realtà era già così. «Il testo (della legge 9, ndr) è sufficientemente chiaro nell’escludere che la conferma di parere di compatibilità in una sede diversa da quella per cui era stato rilasciato il parere originario non fa decorrere un nuovo termine biennale», ma «è emersa tuttavia una prassi amministrativa degli uffici regionali, secondo la quale tale disposizione non sarebbe riferita alla conferma di parere di compatibilità in sede diversa, ma solo alla conferma di parere di compatibilità per modifica della distribuzione interna nella medesima sede». E dunque, ecco il chiarimento. A cui gli uffici del Dipartimento Salute hanno dato parere positivo.

Ma non è l’unica norma del genere. A ottobre 2024 il dipartimento Salute della Regione ha avviato il procedimento di revoca delle autorizzazioni e degli accreditamenti per il Consorzio Metropolis, la coop di Molfetta che gestisce 35 strutture tra residenze sanitarie assistite, diurni, centri per anziani, pazienti psichiatrici, minori a rischio e disabili. Il problema sono le «gravi e plurime violazioni delle previsioni in materia di organizzazione dell’orario di lavoro del personale»: è stata rilevata «sovrabbondanza oraria settimanale» per 77 dipendenti che «talvolta anche superiore alle 100 ore settimanali». Tradotto: gli stessi dipendenti sarebbero stati utilizzati per coprire il fabbisogno di diverse strutture.

Ecco l’emendamento 165, diventato l’articolo 217. Per i prossimi due anni «i professionisti sanitari della riabilitazione (terapista occupazionale/ educatore professionale, educatore professionale sanitario/ tecnico delia riabilitazione psichiatrica/ tecnico della riabilitazione neuropsichiatrìca), nonché la figura dello psicologo, possono essere tra loro intercambiabili in relazione ai bisogni assistenziali dei soggetti in trattamento e per esigenze di turnazione, fermo restando sia il numero complessivo di unità, che la presenza delle figure professionali innanzi citate». Un diverso articolo 7, comma 1, lettera d) ha poi previsto che la decadenza degli accreditamenti in caso di problemi sul personale non è più automatica ma ci sono 60 giorni per rimettersi in regola.

Anche in questo caso, però, l’assessore Piemontese ritiene che la disposizione non sia stata scritta ad hoc per il caso specifico di Metropolis. In effetti è una richiesta su cui hanno insistito molti gestori di Rsa. «Il problema – spiega Piemontese – è che in Puglia non ci sono abbastanza educatori professionali. È una delle ragioni per le quali non siamo riusciti ad aprire numerosi centri. La norma serve a sbloccare questa situazione».



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