Un imprenditore può avere l’amministrazione di sostegno?

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Una persona incapace di intendere e di volere può esercitare l’attività d’impresa? C’è differenza tra beneficiario dell’amministrazione di sostegno e interdetto?

Essere imprenditori di sé stessi è il sogno di molte persone: avere un’attività propria, essere indipendenti e guadagnare facendo ciò che piace può essere un obiettivo davvero allettante, soprattutto per chi non accetta di lavorare alle dipendenze di qualcun altro. Con il presente articolo ci soffermeremo su una particolare questione: vedremo cioè se un imprenditore può avere l’amministratore di sostegno.

In buona sostanza, si tratta di capire se una persona, totalmente o solo parzialmente incapace di intendere e di volere, possa esercitare un’attività d’impresa oppure se questa sua particolare condizione gli preclude tale possibilità. Approfondiamo l’argomento.

Chi è l’imprenditore?

L’art. 2082 del codice civile definisce l’imprenditore come il soggetto che esercita professionalmente un’attività economica organizzata, per la produzione o lo scambio di beni o di servizi.

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L’imprenditore, dunque, è colui che, in modo costante e con organizzazione di persone e di cose, si dedica in maniera costante all’esercizio di un’attività economica, che può essere non solo commerciale ma anche di altro tipo, ad esempio agricola.

Impresa individuale e collettiva: differenza

L’attività d’impresa può essere esercitata in forma individuale oppure collettiva:

  • l’impresa è individuale quando l’imprenditore è il solo soggetto a investire nell’attività economica organizzata, impiegando il proprio capitale e i propri beni. Ciò non esclude la presenza di dipendenti;
  • l’impresa è collettiva, quando invece ci sono almeno due soggetti che investono nell’attività economica. La classica forma di impresa collettiva è la società.

Imprenditore: può avere l’amministrazione di sostegno?

Un imprenditore può avere un amministratore di sostegno e, ciononostante, continuare a esercitare la propria attività, a meno che il giudice tutelare non glielo abbia proibito espressamente.

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno, infatti, rimane un soggetto pienamente capace, con le eccezioni indicate dal giudice all’interno del proprio decreto, per le quali invece deve essere affiancato oppure sostituito dall’amministratore.

Con la nomina dell’amministratore di sostegno, infatti, il beneficiario conserva la propria capacità per tutti quegli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore.

Non è un caso, infatti, se la legge non definisce i compiti dell’amministratore di sostegno: è invece il provvedimento di nomina del giudice tutelare, di volta in volta, a dover individuare l’oggetto dell’incarico, gli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore.

Va infatti ricordato che l’infermità che giustifica la nomina di un amministratore di sostegno può essere anche solamente fisica oppure temporanea: pertanto, l’imprenditore potrebbe trovarsi anche solo in una momentanea situazione di impossibilità o di limitata capacità.

Pertanto, a meno che il giudice non abbia imposto specifiche restrizioni alla possibilità di proseguire l’attività d’impresa già avviata, il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può continuare a fare l’imprenditore.

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Stesso dicasi anche per l’avvio di un’attività d’impresa, che non può essere preclusa solamente perché l’aspirante imprenditore è beneficiario di un’amministrazione di sostegno.

Un imprenditore può avere un tutore?

Le cose sono un po’ differenti nell’ipotesi in cui per l’imprenditore occorra procedere alla nomina di un tutore, la quale si rende necessaria nel caso in cui il soggetto si trovi in una condizione di abituale infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri affari.

In questa particolare circostanza, l’imprenditore interdetto può continuare a esercitare l’attività d’impresa solo se autorizzato dal giudice tutelare.

Stessa cosa dicasi per l’inabilitato, cioè per il soggetto solo parzialmente incapace di intendere e di volere: egli potrà essere autorizzato dal tribunale a continuare, e non già ad iniziare, un’attività di impresa, eventualmente previa nomina di un institore che si occupi della gestione dell’attività (art. 425 cod. civ.).

A differenza del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, dunque, all’interdetto e all’inabilitato è preclusa la possibilità di intraprendere una nuova attività d’impresa: a essi è consentito solamente di proseguirla, sempreché il giudice tutelare vi acconsenta.



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