La gestione del rischio fiscale sta assumendo un ruolo sempre piĆ¹ importante nella governance aziendale, in quanto le conseguenze patrimoniali e reputazionali delle violazioni tributarie possono essere notevoli. Al fine di governare il rischio di operare in violazione di norme fiscali (o in contrasto con i principi o con le finalitĆ dellāordinamento tributario), i contribuenti possono dotarsi di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Control Framework).
Lāadozione di tale sistema integrato, volto a monitorare, presidiare e valutare il rischio fiscale, permette di aderire al regime di adempimento collaborativo (c.d. Regime di cooperative compliance), istituto introdotto dal D.Lgs. 128/2015 e, recentemente, modificato dal D.Lgs. 221/2023, che evita le attivitĆ di controllo ex post, nonchĆ© attiva, sulle posizioni fiscali incerte, unāinterlocuzione preventiva con lāautoritĆ finanziaria, in modo da avere maggiori certezze prima della presentazione della dichiarazione.
Questāultima riforma ĆØ ormai pienamente operativa, considerata lāemanazione sia del decreto attuativo del Ministero dellāEconomia e delle Finanze del 6.12.2024, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 17.12.2024 n. 295, sia del provvedimento dellāAgenzia delle entrate del 17.12.2024, che ha approvato lāapposita modulistica per poter aderire al citato regime.
Si rammenta che il regime di adempimento collaborativo ĆØ riservato ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a euro 750.000.000 a decorrere dal 2024, non inferiore a euro 500.000.000 a decorrere dal 2026 e non inferiore a euro 100.000.000 a decorrere dal 2028 (questāultima soglia ĆØ stata prevista dal D.Lgs. 221/2023). Tali requisiti dimensionali sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il valore piĆ¹ elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti principi contabili, nel bilancio relativo allāesercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e il volume di affari indicato nella dichiarazione ai fini dellāimposta sul valore aggiunto relativa allāanno solare precedente e ai due anni solari anteriori.
Il regime di adempimento collaborativo ĆØ riservato, altresƬ, ai contribuenti che:
- appartengono a un gruppo di imprese, a condizione che almeno un soggetto aderente alla tassazione di gruppo possieda i suindicati requisiti dimensionali e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dellāarticolo 4, comma 1-bis,Lgs. 128/2015;
- danno esecuzione alla risposta allāistanza di interpello nuovi investimenti, ex articolo 2, D.Lgs. 147/2015, indipendentemente dallāammontare del suo volume di affari o di ricavi, al ricorrere degli altri requisiti previsti dal Lgs. 128/2015.
Infine, possono accedere al regime di adempimento collaborativo, le societĆ partecipanti al gruppo Iva, le imprese estere che hanno presentato istanza di accesso alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata di cui allāarticolo 1-bis, D.L. 50/2017, nonchĆ© i soggetti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato che rispetta i suddetti requisiti dimensionali.
Con provvedimento del 17.12.2024 ĆØ stata approvato il modello per la presentazione della domanda di adesione al regime di adempimento collaborativo.
La domanda, resa disponibile gratuitamente dallāAgenzia delle entrate, in formato elettronico, sul proprio sito istituzionale, deve essere sottoscritta e presentata allāUfficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, esclusivamente per via telematica attraverso lāimpiego della posta elettronica certificata. In particolare, la domanda deve essere inviata allāindirizzo di PEC: dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it, ovvero, per i soggetti non residenti privi di PEC, allāindirizzo di posta elettronica ordinaria: dc.gci.adempimentocollaborativo@agenziaentrate.it
Inoltre, secondo quanto previsto dal D.M. 6.12.2024, la domanda di adesione al regime in esame ĆØ corredata della seguente documentazione:
- descrizione dellāattivitĆ svolta dallāimpresa;
- strategia fiscale regolarmente approvata dagli organi di gestione in data anteriore alla presentazione dellāistanza;
- documento descrittivo del sistema di controllo del rischio fiscale adottato e delle sue modalitĆ di funzionamento;
- mappa dei processi aziendali;
- mappa dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti;
- certificazione sul sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale rilasciata da professionisti abilitati e avente data certa anteriore alla presentazione dellāistanza.
Tale documentazione puĆ² essere presentata o integrata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, unitamente a ogni altro documento ritenuto utile dal contribuente.
Infine, si rileva che i soggetti che presentano istanza nellāanno 2024 (dopo il 18 gennaio) e, comunque, i soggetti che desiderano estendere gli effetti dellāadesione al periodo di imposta in corso al 31.12.2024, possono predisporre e presentare allāAgenzia delle entrate la certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, ad integrazione della domanda di adesione giĆ trasmessa, entro il prossimo 31.12.2025.
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