Adempimento collaborativo: pubblicato il modello di adesione al regime

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La gestione del rischio fiscale sta assumendo un ruolo sempre piĆ¹ importante nella governance aziendale, in quanto le conseguenze patrimoniali e reputazionali delle violazioni tributarie possono essere notevoli. Al fine di governare il rischio di operare in violazione di norme fiscali (o in contrasto con i principi o con le finalitĆ  dellā€™ordinamento tributario), i contribuenti possono dotarsi di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Control Framework).

Lā€™adozione di tale sistema integrato, volto a monitorare, presidiare e valutare il rischio fiscale, permette di aderire al regime di adempimento collaborativo (c.d. Regime di cooperative compliance), istituto introdotto dal D.Lgs. 128/2015 e, recentemente, modificato dal D.Lgs. 221/2023, che evita le attivitĆ  di controllo ex post, nonchĆ© attiva, sulle posizioni fiscali incerte, unā€™interlocuzione preventiva con lā€™autoritĆ  finanziaria, in modo da avere maggiori certezze prima della presentazione della dichiarazione.

Questā€™ultima riforma ĆØ ormai pienamente operativa, considerata lā€™emanazione sia del decreto attuativo del Ministero dellā€™Economia e delle Finanze del 6.12.2024, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 17.12.2024 n. 295, sia del provvedimento dellā€™Agenzia delle entrate del 17.12.2024, che ha approvato lā€™apposita modulistica per poter aderire al citato regime.

Conto e carta

difficile da pignorare

 

Si rammenta che il regime di adempimento collaborativo ĆØ riservato ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a euro 750.000.000 a decorrere dal 2024, non inferiore a euro 500.000.000 a decorrere dal 2026 e non inferiore a euro 100.000.000 a decorrere dal 2028 (questā€™ultima soglia ĆØ stata prevista dal D.Lgs. 221/2023). Tali requisiti dimensionali sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il valore piĆ¹ elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti principi contabili, nel bilancio relativo allā€™esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e il volume di affari indicato nella dichiarazione ai fini dellā€™imposta sul valore aggiunto relativa allā€™anno solare precedente e ai due anni solari anteriori.

Il regime di adempimento collaborativo ĆØ riservato, altresƬ, ai contribuenti che:

  • appartengono a un gruppo di imprese, a condizione che almeno un soggetto aderente alla tassazione di gruppo possieda i suindicati requisiti dimensionali e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dellā€™articolo 4, comma 1-bis,Lgs. 128/2015;
  • danno esecuzione alla risposta allā€™istanza di interpello nuovi investimenti, ex articolo 2, D.Lgs. 147/2015, indipendentemente dallā€™ammontare del suo volume di affari o di ricavi, al ricorrere degli altri requisiti previsti dal Lgs. 128/2015.

Infine, possono accedere al regime di adempimento collaborativo, le societĆ  partecipanti al gruppo Iva, le imprese estere che hanno presentato istanza di accesso alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata di cui allā€™articolo 1-bis, D.L. 50/2017, nonchĆ© i soggetti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato che rispetta i suddetti requisiti dimensionali.

Con provvedimento del 17.12.2024 ĆØ stata approvato il modello per la presentazione della domanda di adesione al regime di adempimento collaborativo.

La domanda, resa disponibile gratuitamente dallā€™Agenzia delle entrate, in formato elettronico, sul proprio sito istituzionale, deve essere sottoscritta e presentata allā€™Ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, esclusivamente per via telematica attraverso lā€™impiego della posta elettronica certificata. In particolare, la domanda deve essere inviata allā€™indirizzo di PEC: dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it, ovvero, per i soggetti non residenti privi di PEC, allā€™indirizzo di posta elettronica ordinaria: dc.gci.adempimentocollaborativo@agenziaentrate.it

Inoltre, secondo quanto previsto dal D.M. 6.12.2024, la domanda di adesione al regime in esame ĆØ corredata della seguente documentazione:

  1. descrizione dellā€™attivitĆ  svolta dallā€™impresa;
  2. strategia fiscale regolarmente approvata dagli organi di gestione in data anteriore alla presentazione dellā€™istanza;
  3. documento descrittivo del sistema di controllo del rischio fiscale adottato e delle sue modalitĆ  di funzionamento;
  4. mappa dei processi aziendali;
  5. mappa dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti;
  6. certificazione sul sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale rilasciata da professionisti abilitati e avente data certa anteriore alla presentazione dellā€™istanza.

Tale documentazione puĆ² essere presentata o integrata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, unitamente a ogni altro documento ritenuto utile dal contribuente.

Infine, si rileva che i soggetti che presentano istanza nellā€™anno 2024 (dopo il 18 gennaio) e, comunque, i soggetti che desiderano estendere gli effetti dellā€™adesione al periodo di imposta in corso al 31.12.2024, possono predisporre e presentare allā€™Agenzia delle entrate la certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, ad integrazione della domanda di adesione giĆ  trasmessa, entro il prossimo 31.12.2025.

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