Le nuove Norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate del CNDCEC, in vigore dal 1° gennaio 2025, individuano le specifiche attività di controllo che deve svolgere il Collegio sindacale o sindaco unico nei confronti dell’impresa che ha depositato una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, nella forma “in piena” – quindi, già comprensiva del piano, della proposta o degli accordi – o “in bianco”, ovvero con riserva di successivo deposito di tale documentazione.
Sotto il primo profilo, la norma di comportamento CNDCEC 11.6 introduce una modifica al protocollo da seguire nel caso di segnalazione scritta da parte del commissario giudiziale, in merito al compimento di atti di straordinaria amministrazione o atti che possano arrecare un pregiudizio ai creditori: l’organo di controllo scambia informazioni con quello amministrativo – anziché convocarlo, come, invece, previsto dalle precedenti norme di comportamento – per ottenere notizie, dati e documenti, e degli esiti della riunione informa per iscritto il commissario giudiziale.
La norma di comportamento CNDCEC 11.7 precisa, inoltre, che il Collegio sindacale o sindaco unico deve accertare che il compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione della società sia previamente autorizzato dal Tribunale.
Un’ulteriore novità riguarda l’attività di verifica che deve essere svolta sul contenuto della relazione del professionista indipendente nominato dalla società debitrice, nel caso di una proposta di transazione fiscale e previdenziale. In particolare, è precisato che il Collegio sindacale o sindaco unico vigila sul rispetto delle disposizioni di legge e che – se tale offerta è formulata nell’ambito delle trattative per la stipulazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli artt. 57, 60, 61 e 63 del DLgs. 14/2019 (CCII) – la suddetta attestazione abbia come oggetto anche: la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale, se gli accordi hanno carattere liquidatorio; la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, quando è prevista la continuità dell’impresa.
Analogamente, quando la transazione fiscale e previdenziale è proposta con il piano di concordato preventivo, l’organo di controllo vigila che – oltre alla relazione in merito alla soddisfazione non integrale dei creditori pubblici (art. 88 comma 1 del CCII) – l’attestazione del professionista indipendente (comma 2) abbia come oggetto, nel concordato liquidatorio, la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuità aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore dei medesimi crediti rispetto alla liquidazione giudiziale.
Nel caso in cui la società presenti, prima della domanda di omologazione di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, la proposta di transazione fiscale e previdenziale, il Collegio sindacale o sindaco unico vigila sull’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 64-bis del CCII e che il professionista indipendente attesti la veridicità dei dati aziendali e la sussistenza di un trattamento non deteriore dei creditori cui è rivolta la proposta rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.
Ulteriori novità sono contenute nella norma di comportamento CNDCEC 11.7, che si occupa delle verifiche che deve effettuare l’organo di controllo nel caso di deposito, da parte della società, della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza con riserva della successiva presentazione della documentazione (art. 44 comma 1 del CCII). Innanzitutto, essendo prevista l’inoperatività dei rimedi societari in caso di perdite, e della causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale (artt. 64, 64-bis comma 9 e 89 del CCII), il Collegio sindacale o sindaco unico deve vigilare conformemente a quanto previsto dalla norma di comportamento CNDCEC 11.10 per il rispetto delle previsioni in ordine al procedimento prenotativo, nella prospettiva della realizzazione di iniziative idonee per la soluzione della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’organo di controllo, previamente informato da quello amministrativo, verifica l’effettiva presentazione della domanda e svolge una funzione di vigilanza conformemente a quanto previsto nella norma di comportamento CNDCEC 11.6 esaminata in precedenza.
Viene, altresì, introdotto il principio secondo cui l’organo di controllo vigila che la società provveda, entro il termine fissato dal Tribunale (compreso tra 30 e 60 giorni), al deposito degli atti mancanti: si tratta del piano e della proposta di concordato preventivo, oppure della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione, unitamente alla documentazione allegata, individuata dall’art. 39 commi 1 e – a eccezione degli accordi di ristrutturazione dei debiti – 2 del CCII. Qualora la debitrice presenti successivamente un’istanza di proroga di tale termine, il Collegio sindacale o sindaco unico deve, infine, verificare, al fine di evitare strumentalizzazioni della misura, che la società depositi un progetto di regolazione della crisi.
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