Rifiuti urbani, dal 2026 gli affidamenti dovranno premiare la qualità del servizio

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Adottato da ARERA il nuovo schema di bando tipo per l’affidamento del servizio rifiuti. A partire dal 1 gennaio 2026 gli enti affidanti dovranno utilizzare il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, privilegiando le soluzioni capaci di migliorare la qualità del servizio e superare le carenze territoriali


A partire dal 1 gennaio 2026 le procedure per l’affidamento delle attività di gestione dei rifiuti urbani dovranno premiare la qualità tecnica delle offerte più che la loro efficienza economica, con l’obiettivo di raggiungere standard di servizio uniformi sull’intero territorio nazionale e, soprattutto, in linea con le direttrici comunitarie in materia di decarbonizzazione ed economia circolare. Con una delibera adottata lo scorso 27 dicembre l’autorità nazionale di regolazione ARERA ha definito lo schema tipo di bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, che al termine del periodo transitorio – fissato in poco più di un anno – dovrà essere applicato dagli enti territorialmente competenti a tutte le procedure a evidenza pubblica finalizzate alla selezione degli operatori che, all’esito della gara, si configurino come “gestore integrato” o “gestore”. Un provvedimento che, dopo l’adozione dello schema tipo di contratto di servizio e del Piano Economico Finanziario dell’Affidamento (PEFA), completa il cruscotto di strumenti a disposizione di enti affidanti e gestori per tenere insieme l’equilibrio economico-finanziario del servizio con la sua economicità e qualità, anche e soprattutto in termini di sostenibilità e circolarità.

Lo schema deliberato da ARERA individua i contenuti minimi regolatori dei bandi, tra cui perimetro e durata del servizio da affidare, il valore dell’affidamento che l’ETC dovrà indicare nel PEFA di gara, ma anche i criteri per la valutazione dell’offerta tecnica ed economica. È proprio su quest’ultimo fronte che ARERA introduce il principale elemento di ambizione, chiarendo che il criterio di aggiudicazione dovrà essere quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che “in considerazione delle rilevanti esigenze di miglioramento dei profili tecnici e ambientali, per il punteggio relativo alla parte economica dell’offerta è previsto un tetto massimo pari al 30%“. Ciò significa che a pesare per il 70% nella valutazione delle offerte sarà la capacità degli operatori “di offrire le migliori soluzioni in termini di qualità del servizio agli utenti finali, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, nonché iniziative di potenziamento gestionale volte prioritariamente a superare le principali carenze riscontrate nell’ambito territoriale di affidamento”.

In sintonia con lo spirito della regolazione, insomma, l’obiettivo dell’affidamento dev’essere non solo quello di garantire efficienza, efficacia ed economicità del servizio, ma anche di farne una leva per il superamento dei divari gestionali tra le varie aree del paese, capace di allinearle agli ambiziosi obiettivi europei di circolarità, come il 65% di riciclo dei rifiuti urbani e il tetto massimo del 10% di smaltimento in discarica da raggiungere entro il 2035. In quest’ottica, i criteri per la valutazione tecnica delle offerte dovranno ponderare in primo luogo i miglioramenti apportati alla programmazione a base di gara e alla sua struttura tecnico-gestionale (ai quali si potrà attribuire un peso complessivo fino al 70%), ma anche le soluzioni innovative ed eventualmente il “track record” regolatorio e ambientale dell’offerente. Acquisiranno particolare peso i proposti miglioramenti relativi alla prevenzione della produzione dei rifiuti e all’aumento della differenziata non solo in termini quantitativi ma anche qualitativi – soprattutto in relazione alla raccolta dei rifiuti organici – mentre sul piano delle innovazioni potranno essere messi a punto criteri di valutazione legati alla riduzione delle emissioni dei trasporti e al miglioramento dei tassi di riciclo, incluso quello delle materie prime critiche.

Quanto alla valutazione dell’offerta economica, che non potrà pesare per più del 30% della valutazione complessiva, lo schema chiede a ciascun offerente di predisporre proposte che valorizzino i coefficienti che concorrono alla definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e gli eventuali costi operativi incentivanti. Criteri che pur ponendosi in continuità con le regole già definite nell’ambito del MTR fanno tuttavia apparire evidente la necessità “di un ulteriore salto di qualità del settore”, stante il fatto che la loro applicazione “sia da parte delle stazioni appaltanti sia da parte dei partecipanti alla gara richieda delle adeguate competenze tecniche”, ha scritto Ref Ricerche in un position paper di recente pubblicazione. “Le stazioni appaltanti, specie laddove il ruolo di ente competente ricade sui Comuni, dovranno sfruttare la tempistica di entrata in vigore del provvedimento per allinearsi rispetto a questa nuova rivoluzione”, si legge. Una rivoluzione che non può prescindere dal superamento dell’attuale quadro di frammentazione degli assetti gestionali, sottolinea Ref, vista “la necessità di completare i processi di governance, laddove gli Enti di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) si configurano come il soggetto che meglio può accompagnare le nuove sfide promosse dalla regolazione ARERA, anche da un punto di vista tecnico“.





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