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L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato, a gennaio 2025, la guida relativa alle “Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni“.
Questo manuale fornisce istruzioni precise per coloro che ricevono notifiche di anomalie riscontrate durante il controllo automatico o manuale delle dichiarazioni dei redditi, inclusi i calcoli delle tasse sui redditi sottoposti a imposizione separata.
L’obiettivo è prevenire l’iscrizione a ruolo di tasse contestate e correggere la situazione fiscale con l’amministrazione tributaria.
Tipologie di controlli
Il controllo sulle dichiarazioni è di due tipi: automatico e formale.
Prima dell’iscrizione a ruolo dei tributi derivanti:
- dalla liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni,
- dai controlli formali
il contribuente viene informato e invitato a fornire chiarimenti o a produrre documenti.
L’articolo 10 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 ha previsto la sospensione dell’invio delle comunicazioni dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre, esclusi i casi di indifferibilità e urgenza.
Va ricordato che le comunicazioni riguardanti i risultati sia del controllo automatico che del controllo formale non costituiscono atti di imposizione fiscale, bensì servono a informare il contribuente sui riscontri dei controlli effettuati. Il loro scopo è permettere ai contribuenti di mettere in regola la propria situazione fiscale, beneficiando di una possibile riduzione delle sanzioni e prevenendo così l’iscrizione a ruolo e l’emissione di cartelle esattoriali. Di conseguenza, queste comunicazioni non possono essere contestate autonomamente di fronte alle Corti di giustizia tributaria.
Vediamo le novità inserite nella guida riguardante le comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni nella versione di gennaio 2025.
Gestione dei risultati dei controlli automatizzati
L’Agenzia delle Entrate indica che a partire dal 20 novembre 2024 è disponibile un servizio web specifico per accedere e gestire le notifiche dei risultati dei controlli automatizzati.
Queste comunicazioni, emesse conformemente agli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 (incluse le notifiche sulla determinazione delle imposte sui redditi con tassazione separata) e 54-bis del Dpr n. 633/1972, sono accessibili nell’area “L’Agenzia scrive” del “Cassetto fiscale”.
Una volta recapitate, l’accesso a queste comunicazioni viene notificato nella sezione personale dell’utente e, per i privati che usano l’App IO sul proprio smartphone, anche tramite questa applicazione.
Inoltre, nella stessa sezione, i contribuenti hanno la possibilità di saldare gli importi dovuti in un’unica transazione o di ottenere supporto tramite Civis.
L’Agenzia ricorda che i servizi di visualizzazione e gestione delle comunicazioni sono accessibili direttamente ai contribuenti destinatari o agli intermediari autorizzati attraverso il servizio “Cassetto fiscale delegato”.
Irregolarità riconosciuta dal contribuente
Il contribuente che accetta l’esattezza dei risultati del controllo può mettere in ordine la sua situazione fiscale effettuando il pagamento, entro un determinato periodo, di una multa ridotta, oltre alle imposte dovute e gli interessi corrispondenti.
Per le comunicazioni derivate da controlli automatici, la regolarizzazione deve essere completata entro 60 giorni dalla ricezione della prima notifica o di quella finale, risultante da una eventuale revisione delle somme dovute tramite procedura di autotutela. Questo processo prevede il pagamento della tassa adeguata, degli interessi e di una sanzione ridotta a un terzo del normale importo previsto per i casi di mancato o ritardato pagamento delle imposte.
Nel caso in cui l’avviso venga inviato telematicamente all’intermediario responsabile della trasmissione della dichiarazione, il termine per il pagamento e l’accesso alla sanzione ridotta si estende a 90 giorni, a partire dalla data di invio telematico dell’avviso.
La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli formali deve essere effettuata entro 60 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, con il pagamento dell’imposta dovuta, dei relativi interessi e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinaria.
ATTENZIONE: Il periodo di 60 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dopo i controlli automatici e formali si applica alle comunicazioni generate a partire dal 1° gennaio 2025, come stabilito dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 108/2024. Per le comunicazioni elaborate prima di tale data, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla loro ricezione.
Aspetto sanzionatorio modificato dal 1° settembre 2024
La guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata a gennaio 2025 contiene le novità riguardanti le sanzioni.
Per le infrazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, la multa per il mancato o ritardato pagamento delle tasse è fissata ordinariamente al 25%, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 87/2024 che ha riformato l’articolo 13 del decreto legislativo n. 471/97.
Per le infrazioni verificatesi prima di questa data, la sanzione rimane al 30%.
Questa multa viene ridotta di metà (12,50%) se il pagamento avviene entro 90 giorni di ritardo. Se il pagamento viene effettuato entro 15 giorni dal termine, la sanzione è diminuita ulteriormente a un quindicesimo (0,833%) per ogni giorno di ritardo.
Rateizzazione
Le somme indicate nelle comunicazioni possono essere suddivise in fino a 20 rate uguali su base trimestrale.
Il pagamento della prima rata deve avvenire entro i seguenti termini:
- 60 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa ai risultati del controllo automatico e formale della dichiarazione;
- 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dei risultati della liquidazione dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata;
- 90 giorni dalla messa a disposizione dell’avviso telematico all’intermediario che ha gestito la dichiarazione.
Le rate successive devono essere pagate entro l’ultimo giorno di ogni trimestre.
Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data di elaborazione è riportata sulla comunicazione stessa) fino al giorno di pagamento della rata
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