Natura chirografaria del credito vantato dal cessionario del quinto dello stipendio

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Prestito personale

Delibera veloce

 


Anche se afferente a una fattispecie ancora disciplinata dalla previgente normativa di cui alla L. 3/2012, degno di nota risulta il provvedimento con cui il giudice delegato del Tribunale di Milano, il 5 settembre 2024, nel contesto di una procedura di liquidazione del patrimonio ex artt. 14-ter ss. della L. 3/2012, ha rigettato una contestazione sollevata da un creditore – un istituto di credito che lamentava il mancato inserimento, nel progetto di stato passivo, del proprio credito, derivante da un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, con il rango del privilegio richiesto ai sensi dell’art. 2751-bis n. 1 c.c. anziché con quello del chirografo – e ha confermato, ai sensi dell’art. 14-octies comma 3 della L. 3/2012, lo stato passivo predisposto dal liquidatore, il quale aveva correttamente proposto l’ammissione di detto credito al chirografo.

La pronuncia in esame, con articolate argomentazioni valevoli anche nel contesto delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di liquidazione controllata del sovraindebitato disciplinate dal DLgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, CCII, nell’attuale versione risultante dalle modifiche apportate dal DLgs. 136/2024, c.d. “correttivo-ter”), è tornata su un tema particolarmente delicato e, peraltro, già a lungo dibattuto nel contesto delle fattispecie concorsuali previste dalla previgente L. 3/2012, rappresentato dalla corretta qualificazione del credito vantato dall’istituto di credito, a fronte di un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio.

Il decreto de quo propende, ripercorrendo l’orientamento giurisprudenziale oramai maggioritario sul tema, per il riconoscimento, in capo al credito azionato dall’istituto di credito, della natura chirografaria e addiviene a detta conclusione sulla scorta della tesi relativa alla “inopponibilità della cessione dei crediti maturati successivamente all’apertura della liquidazione del patrimonio”.

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

Le argomentazioni su cui si fonda la qualificabilità di detto credito alla stregua di un credito di natura chirografaria possono essere ripercorse alla luce di una serie di considerazioni di principio.
In primo luogo, anche sulla scorta delle riflessioni svolte dalla Corte Costituzionale, con la recente sentenza 4 luglio 2024 n. 121, può affermarsi l’applicabilità, alle discipline della liquidazione del patrimonio di cui agli artt. 14-ter ss. della L. 3/2012 e della liquidazione controllata del sovraindebitato di cui agli artt. 268 ss. del CCII, dei “principi di sistema” che regolano, nel CCII, la liquidazione giudiziale (e, prima ancora, dei principi che regolavano, nella legge fallimentare di cui al RD 267/42, il fallimento), trattandosi, pur sempre, di procedure tutte liquidatorie, “caratterizzate dalla medesima struttura e tutte finalizzate alla liquidazione del patrimonio del debitore per comporre i rapporti tra creditori e debitore, nel rispetto della par condicio creditorum”.

In secondo luogo, non pare corretto affermare che la cessione del quinto dello stipendio comporti, dall’atto della stipula del contratto, per l’intero importo finanziato, l’acquisizione del privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c., dovendosi, al contrario, considerare gli stipendi futuri alla stregua di un credito non ancora sorto del lavoratore dipendente e dovendosi da ciò opinare come la cessione degli stessi, con i pedissequi privilegi, si perfezioni solo nel momento in cui i medesimi venissero a esistenza.

Il combinato disposto dei due anzidetti principi comporta, dunque, che possa trovare applicazione, anche nel contesto delle procedure concorsuali minori, la statuizione, resa dalla giurisprudenza di legittimità in ambito fallimentare (cfr. Cass. 17 gennaio 2012 n. 551 e 31 agosto 2005 n. 17590), relativa al riconoscimento, in capo al contratto che preveda un trasferimento di un credito futuro dal cedente al cessionario, di una efficacia meramente obbligatoria, posto che il trasferimento del credito si verificherebbe soltanto nel momento in cui il credito venisse a esistenza, sicché, una volta dichiarata aperta la procedura concorsuale di stampo liquidatorio, la cessionaria del credito futuro nulla potrebbe opporre alla procedura, non essendo il proprio credito, futuro, per l’appunto, ancora venuto a esistenza e, dunque, non essendosi ancora perfezionato il trasferimento.

Dall’inopponibilità della cessione dei crediti di lavoro maturati successivamente all’apertura della procedura liquidatoria ben si potrebbe argomentare circa la natura pacificamente chirografaria del credito vantato dall’istituto di credito, che derivi da un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio.



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Prestito personale

Delibera veloce