Le novità di interesse notarile della Legge di bilancio 2025
(Art. 1, comma 860, L. 207/2024)
L’Art. 1, comma 860 della L. n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) ha introdotto l’obbligo per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria di dotarsi di un proprio domicilio di posta elettronica certificata, modificando l’art. 5, comma 1 del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221/2012[1], che, dunque, a far corso dal 1° gennaio 2025, è il seguente “1. L’obbligo di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.”[2]
L’esigenza è quella di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione. Inoltre, uniformando l’uso della PEC tra tutte le tipologie di imprese, si dovrebbe favorire l’integrazione del sistema digitale nazionale.
E’ da chiedersi se ve ne fosse davvero bisogno considerando che l’art. 37 D.L n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con L. n. 120/2020 aveva già esteso l’obbligo di PEC per tutte le imprese (a partire dal 1° ottobre 2020).
Ambito di applicazione
1. Tipo di società
La norma fa generico riferimento alle imprese costituite in forma societaria e, dunque, riguarda gli amministratori delle società di persone, delle società di capitali (anche consortili) e delle società cooperative.
2. Decorrenza
La disposizione si applica, senza dubbio, alla società costituite a partire dal 1° gennaio 2025.
E’ facile immaginare che, però, l’indicazione dell’indirizzo PEC, sarà richiesto anche per gli amministratori di società preesistenti, nominati o confermati dopo tale data.
Dubbio è, invece, se il registro delle imprese, la richiederà anche per gli amministratori (di società neocostituite o già esistenti) nominati prima di tale data, della cui nomina si richieda l’iscrizione in questi primi giorni dell’anno.
Prassi operativa
Due sembrano le questioni da affrontare immediatamente, per sgombrare il campo da dubbi e, soprattutto, per evitare che la prassi delle Camere di Commercio, per eccesso di zelo, si orienti verso pericolose interpretazioni della novità normativa.
1. Indirizzo PEC da indicare
La prima delicata questione è se la modifica in commento imponga l’obbligo per ogni amministratore di dotarsi (e comunicare al registro delle imprese) un indirizzo diverso da quello della società di cui sono amministratori o se questa sia solo una facoltà, potendo, in alternativa, scegliere di indicare anche tale indirizzo (alla stregua di un domicilio eletto).
Quest’ultima soluzione sembra da preferire, per evitare di appesantire eccessivamente le imprese societarie di ulteriori oneri, che diventerebbero dei veri e propri macigni in caso di amministratori stranieri (che spesso non hanno proprio idea di cosa sia la PEC!).
Come è stato correttamente osservato, “l’obbligo di una PEC individuale per ciascun amministratore, oltre a quella già richiesta per la società, potrebbe creare complessità amministrative, soprattutto per società con numerosi membri nel consiglio di amministrazione (i quali sarebbero tutti tenuti a comunicare il loro indirizzo PEC)”. [3]
E’ di tutta evidenza che l’interpretazione contraria – che, purtroppo, già alligna presso alcuni registri delle imprese –, imponendo questo nuovo (inutile?) adempimento burocratico, non aiuterebbe a rendere attrattivo il nostro Paese per le imprese e a scalare le classifiche dell’indice Business Ready (B- Ready), che ha sostituito l’indice Doing Business.
Non dovrebbero esserci poi, dubbi, che gli amministratori che scelgano di utilizzare la loro PEC personale, possano servirsi della medesima PEC anche per altre eventuali società di cui pure sono amministratori.
2. Mancato adempimento
In caso di mancato adempimento[4], il registro delle imprese non iscriverà la nomina dell’amministratore o, più precisamente, dovrà rifiutare la pratica di accettazione della carica da parte dell’amministratore che non comunichi l’indirizzo PEC.
Non sembra che però, la mancanza dell’indirizzo PEC di cui si discute:
- possa elevarsi a causa ostativa addirittura dell’iscrizione della costituzione della società ovvero della modifica societaria (si pensi, in particolare, alle operazioni di trasformazione, fusione o scissione), che saranno dunque iscritte con l’indicazione degli amministratori nominati, non in carica (come se non avessero accettato) o, addirittura,
- possa a monte impedire l’invio della pratica per l’iscrizione al registro delle imprese, così impedendo ai soggetti obbligati di rispettare i termini di legge per tale invio.
La legge non lo prevede e un’eventuale prassi contraria delle Camere di commercio sarebbe del tutto illegittima e da stroncare sul nascere.
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Si confida che, su entrambe le suesposte questioni, il Consiglio Nazionale del Notariato, magari in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, rendendosi conto delle problematiche evidenziate, si attivi quanto prima e si confronti, da subito, con le Camere di Commercio e, prima ancora, con il competente Ministero, per evitare storture e per orientare la prassi verso soluzioni che siano (per utilizzare un termine tanto à la page) “sostenibili” per le imprese societarie e per gli operatori professionali che le assistono.
E, a tal proposito, sarebbe altresì opportuna e, anzi, necessaria, un’interlocuzione con la Pubblica Amministrazione per trovare soluzione all’altra novità di fine anno, connessa al diniego dell’attribuzione di Partita IVA a soggetti ritenuti a rischio (si veda in proposito il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate prot. 156803/2023).
Come è noto, infatti, solo di recente, in caso di costituzione di società con amministratori cui sia negata l’attribuzione di Partita IVA, perché soggetti ritenuti a rischio, il sistema inibisce, non solo l’iscrizione, ma già prima lo stesso invio della pratica di iscrizione al registro delle imprese, con rischio per il notaio che ha ricevuto l’atto (e che non ha il potere di controllare se gli amministratori siano a rischio o meno) di non poter rispettare il termine stabilito dalla per detto invio.
Ma questa è un’altra (vergognosa) storia…
Note
[1] Il quale aveva previsto l’obbligo di munirsi di un indirizzo PEC per le imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
[2] “Secondo la normativa vigente, ogni impresa è obbligata a iscrivere un indirizzo PEC nel Registro delle Imprese, designandolo come sede legale online. Questo indirizzo permette la ricezione e l’invio di atti con pieno valore legale, garantendo tracciabilità e sicurezza. In caso di mancato adempimento, le Camere di Commercio possono assegnare d’ufficio un domicilio digitale, abilitato solo alla ricezione, e applicare sanzioni amministrative. Sotto il profilo operativo gli amministratori che già dispongono di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata non dovranno crearne uno nuovo ma, semplicemente, provvedere alla comunicazione dello stesso al Registro delle Imprese.” (E. Migliorini, Obbligo di PEC per gli amministratori di società dal 2025, Fiscomania.com).
[3] E. Migliorini, Obbligo, cit.
[4] “In caso di mancato adempimento all’obbligo di PEC per amministratori, si prevede l’applicazione di sanzioni. Mancando chiarimenti ufficiali in merito le sanzioni applicabili potrebbero essere le seguenti:
- 30 a 1.548 euro per le ditte individuali. Questi importi variano in base alla tipologia e alla dimensione dell’impresa” (E. Migliorini, Obbligo cit.)
- 206 a 2.064 euro per le società.
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