Terzo mandato, il governo impugna la legge campana strappando con la Lega. Ma De Luca ha pronte le sue controdeduzioni

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Angelo Agrippa, Roberto Russo e Redazione online

Tensioni nel governo: Calderoli tenta invano di proporre la modifica della norma per evitare lacerazioni. Il caso Zaia

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Il governo Meloni ha impugnato la legge regionale sul terzo mandato. Il centrodestra campano, compatto, esulta e chiede che Vincenzo De Luca ne prenda atto ed esca di scena. Sebbene le tensioni sull’argomento, nel corso del Consiglio dei ministri, non siano mancate, proprio tra gli alleati, con il ministro della Lega Calderoli che ha esperito l’ultimo vano tentativo per evitare strappi con la richiesta di una modifica della norma.

Lo strappo con la Lega 

Il Consiglio dei ministri ha deliberato di impugnare la legge regionale della Campania e ricorre alla Corte Costituzionale «in quanto talune disposizioni in materia di ineleggibilità, ponendosi in contrasto con la normativa statale, violano l’articolo 122, primo comma, della Costituzione, nonché i principi di ragionevolezza e di uguaglianza nell’accesso alle cariche elettive fissati dagli artt. 3 e 51 della Costituzione», spiega Palazzo Chigi. Inevitabile, dunque, lo strappo con la Lega il cui obiettivo sarebbe stato quello di evitare di alzare un muro a livello nazionale sul terzo mandato, questione che chiama in causa Luca Zaia, disponibile a un nuovo giro alla guida del Veneto. Il quarto per lui. «Obiettivamente non mi pare che si possa intervenire con un presidente di regione sì e uno no», aveva tagliato corto Giorgia Meloni nella conferenza stampa fiume del mattino in cui aveva anticipato l’azione del governo sulla Campania. 




















































La giornata di Vincenzo De Luca

A Santa Lucia, invece, il presidente della giunta ha trascorso la giornata al telefono, preparando la conferenza stampa di stamane. Con una montagna di carte sulla scrivania ha ripassato leggi, decreti, norme e soprattutto le controdeduzioni inviate al governo. Quelle che illustrerà anche ai giornalisti per motivare la piena legittimità della sua rivendicazione: il diritto di affrontare la sua terza campagna elettorale, dato che il consiglio regionale ha recepito soltanto a novembre scorso la legge nazionale del 2004 che impone il vincolo dei due mandati. Nelle ultime ore ha ripreso a circolare la voce di probabili sue dimissioni, ma dallo staff smentiscono seccamente. Sebbene tutto sia possibile dato il guazzabuglio politico-normativo in cui si è precipitati. 

La Regione Campania in punto di diritto

Ma vediamo le argomentazioni che sostengono le controdeduzioni della Campania. «Si premette — scrive la dirigente Ufficio Attività Normativa di palazzo Santa Lucia José Fezza — che la legge regionale campana mutua disposizioni in materia di ineleggibilità del Presidente della Giunta regionale già presenti in altri ordinamenti regionali, non oggetto di impugnativa governativa, che hanno trovato, e trovano oggi, piena attuazione nei rispettivi territori regionali». E gli esempi sono evidenti: «Il Presidente della Regione Veneto sta svolgendo il suo terzo mandato consecutivo; il Presidente della Regione Piemonte potrà essere candidato per il terzo mandato; il Presidente uscente della Regione Marche ha potuto candidarsi per la terza volta nell’anno 2015». Non solo, si eccepisce anche sulla proclamata auto applicazione della legge che vincola le cariche elettive ai due mandati: «Se la norma statale fosse ex se efficace anche in mancanza di recepimento regionale, infatti, i mandati espletati, pur in mancanza di recepimento, andrebbero conteggiati ai fini del divieto di immediata rieleggibilità dopo due mandati successivi. L’assunto risulta confutato da consolidato orientamento giurisprudenziale e da inequivoci dati di diritto positivo». Tanto, si aggiunge, che «si versa in materia di potestà concorrente in tema di requisiti di eleggibilità alle cariche regionali, introdotta con legge costituzionale n. 1/1999, che con l’art. 2 ha sostituito il previgente art. 122 della Costituzione disponendo che: “Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi”». Sempre sul controverso effetto autoapplicativo della norma statale, la Regione Campania argomenta che «in relazione all’ipotesi di mancata approvazione delle disposizioni regionali volte a recepire i principi fissati dalla legislazione statale nessuna disposizione normativa offre spunto per far ritenere che la norma statale, in assenza di recepimento, sia autoapplicativa». Sicché l’articolo 8 della 131/2003 dispone i poteri sostitutivi in caso di Regione inadempiente, ma «autoapplicazione e modello sostitutivo sono, a tutta evidenza, inconciliabili, sul piano logico e giuridico». E viene ancora spiegato che «la tesi dell’autoesecutività della previsione di principio in questione trova smentita anche nella giurisprudenza che si è espressamente pronunciata sul tema, la quale non ha ritenuto applicabile direttamente il principio statale, ritenendo invece necessaria l’interposizione di una legge regionale». Insomma, secondo quanto asserito dal gabinetto del presidente della giunta «è il legislatore statale stesso, in conformità tra l’altro a quanto previsto dall’art. 122, primo comma, della Costituzione, che ha inteso affidare alle leggi regionali il compito di porre, in coerenza con tali principi, le regole precettive in materia di ineleggibilità e incompatibilità. Inoltre, tale previsione specificamente dedicata al divieto del terzo mandato presidenziale consecutivo si conclude con un inciso che espressamente chiarisce come la previsione sia destinata ad operare sulla base della normativa regionale adottata in materia».

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9 gennaio 2025 ( modifica il 10 gennaio 2025 | 00:44)

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