I commi 2 e ss. Dell’art. 1 della Legge 207/2024 prevedono misure fiscali tra cui la modifica dell’art.11 del TUIR che rende strutturale gli scaglioni e le aliquote IRPEF già introdotte dal Dlgs 216/2023.
Più precisamente, l’imposta lorda IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, di cui all’art. 10 del TUIR, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: 23% fino a 28.000 euro, 35% da oltre 28.000,00 a 50.0000 e 43% da oltre 50.000 euro.
Viene modificato anche l’art.13, c. 1, lett. A) del TUIR in materia di detrazioni per redditi di lavoro dipendente, aumentando l’importo da 1.880 euro a 1.955 euro se il reddito complessivo non supera i 15.000 euro.
Il comma 3 rende strutturale il correttivo di 75 euro per la verifica della capienza d’imposta necessaria ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo, modificando l’art. 1 del dl 3/2020.
Novità si registrano anche riguardo al c.d. cuneo fiscale. Più precisamente, il legislatore ha inteso abbandonare il cuneo contributivo in essere fino a dicembre 2024, consistente nell’esonero contributivo IVS fissato nelle seguenti misure: esonero del 6% se l’imponibile, calcolato su base mensile per 13 mensilità , non supera i 2.692 euro al mese elevato al 7%, se l’imponibile, calcolato su base mensile per 13 mensilità , non supera i 1.923 euro al mese.
Infatti, da gennaio 2025 il sostituto d’imposta deve riconoscere una nuova indennità esente fino a 20.000 euro e la nuova detrazione per i redditi da oltre 20.000 a 40.000 euro.
Nel dettaglio, si introduce un nuovo importo esente da riconoscere ai redditi più bassi. Più precisamente, ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’art.49 del tuir, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 (che si riferisce alle pensioni di ogni genere e agli assegni ad esse equiparati), che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito (quindi esenti sia da contributi che da Irpef), determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la seguente percentuale: 7,1% per i redditi fino a 8.500 euro, 5,3% per i redditi oltre 8.500 euro e fino a 15.000 euro e 4,8% per i redditi superiori a 15.000 euro.
Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno la percentuale viene applicata sull’imponibile di ogni mese.
I commi 4-5 prevedono una nuova ulteriore detrazione per i redditi da 20.000 a 40.000 euro.
Nel dettaglio, ai titolari del reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, spetta un’ulteriore detrazione calcolata in base al reddito complessivo pari a 1.000 euro per i redditi da 20.000,01 a 32.000,00. Invece per i redditi da 32.000,01 a 40.000,00 l’ulteriore detrazione si ottiene con la seguente formula:
Euro 1.000 x [(40.000 – Reddito complessivo del lavoratore)] / 8.000.
L’ulteriore detrazione è da rapportare al periodo di lavoro e spetta per 12 mesi.
I sostituti d’imposta: riconoscono in via automatica la nuova indennità esente e la nuova ulteriore detrazione all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse e (solo eventuale) se in sede di conguaglio, l’una o l’altra si rivelino non spettanti, provvedono al recupero del relativo importo.
Se l’importo da recuperare è superiore a 60 euro, viene trattenuto in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.
Infine, i sostituti d’imposta compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione della nuova indennità esente mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
Per la determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente per il riconoscimento della nuova indennità esente e ulteriore detrazione rileva anche la quota esente del reddito agevolato per i lavoratori impatriati. Inoltre, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
Un altro intervento importante riguarda la riduzione delle detrazioni per i redditi più elevati.
In particolare, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro (al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze) gli oneri e le spese per i quali il TUIR o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all’ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per un coefficiente in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che sono a carico.
Rimane applicabile la riduzione graduale per redditi che superano i 120.000 euro fino ad azzerarsi per redditi che raggiungono i 240.000 euro.
 Non trova invece più applicazione la norma transitoria che prevedeva una franchigia di 260 euro per redditi superiori a 50.000 euro.
Infine, viene modificata la detrazione per i figli. In sostanza viene modificato l’articolo 12 TUIR, in materia di detrazioni per carichi di famiglia: la detrazione pari a 950 euro, prevista per figli a carico di età superiore a 21 anni, viene concessa fino al compimento dei 30 anni, mentre spetta anche successivamente in caso di disabilità accertata.
Tale previsione vale anche per i figli conviventi del coniuge deceduto.
Inoltre, la detrazione art. 12 c. 1 lett. d) del TUIR, pari a 750 euro, prevista per gli altri familiari conviventi, viene riconosciuta ai soli ascendenti conviventi (familiari in linea retta: genitori, nonni, bisnonni), mentre rimangono escluse le ulteriori categorie di soggetti elencati nell’articolo 433 c.c. a cui fa rinvio la norma vigente fino al 31/12/2024 ossia generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle conviventi o percettori di assegni alimentari non disposti dal giudice.
Le detrazioni non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.
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