Debitore meritevole solo se la ludopatia è patologica

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L’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, oltre al ricorrere del presupposto soggettivo (il debitore deve qualificarsi come un consumatore) e del presupposto oggettivo (lo stato di sovraindebitamento), richiede, altresì, che siano escluse, preliminarmente, le condizioni soggettive ostative di cui all’art. 69 comma 1 del DLgs. 14/2019.
Si richiede, in particolare, che il debitore non abbia beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni antecedenti la domanda e non ne abbia beneficiato per già due volte, nonché che la situazione di sovraindebitamento non si sia determinata da sua colpa grave, malafede o frode.

La condotta tenuta dal debitore rileva, inoltre, anche ai fini dell’accesso all’esdebitazione, successiva alla chiusura (ovvero al decorso del triennio) della procedura di liquidazione controllata.
È necessario, infatti, che ricorrano le condizioni di cui all’art. 280 del DLgs. 14/2019, che il debitore non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato per uno dei reati di cui all’art. 344 del medesimo decreto e, non ultimo, che lo stato di sovraindebitamento non sia determinato da sua colpa grave, malafede o frode.

In entrambi i casi, dunque, si pone l’esigenza di verificare la c.d. meritevolezza del debitore che, inevitabilmente, non può prescindere dalle cause che hanno determinato l’indebitamento (Trib. Napoli Nord 24 luglio 2024), con l’attenzione di escludere tutte quelle condotte che integrino una mera “colpa lieve”.

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Il discrimine tra colpa lieve e colpa grave dev’essere indagato avendo come riferimento la consapevolezza del debitore, al momento dell’assunzione dell’obbligazione, di potervi ragionevolmente adempiere (Trib. Livorno 7 ottobre 2024).
L’errore di valutazione, dunque, non integra una colpa grave (Trib. Avellino 11 aprile 2024 e App. Firenze 8 novembre 2023) che, diversamente, ricorre solo quando il debitore abbia totalmente omesso di ponderare la propria situazione, tale da rendere certo o quasi certo l’inadempimento (Trib. Pistoia 31 luglio 2024).

Ciò induce a considerare, ai fini della valutazione, anche tutti quei fattori che attengono alla “condizione umana” del debitore e che potrebbero giustificare il ricorso eccessivo all’indebitamento, attenuandone la colpa.
È il caso del ricorso all’indebitamento giustificato dall’esigenza di cure mediche, dalla perdita improvvisa del lavoro ma, anche, da circostanze più profonde come, ad esempio, l’essere vittima di una c.d. truffa sentimentale (Trib. Livorno 7 ottobre 2024), piuttosto che il soffrire di uno stato di debolezza e di sudditanza psicologica (Trib. Torino 27 febbraio 2024).

Particolare rilievo è attribuito alla ludopatia, purché se ne provi lo stato patologico, tanto da costituire un esimente della colpa grave (Trib. Catania 6 giugno 2024, Trib. S.M. Capua Vetere 20 luglio 2023, Trib. Modena 12 settembre 2023 e Trib. Torino 26 luglio 2023).
È necessario che si dimostri la condizione di disturbo, frutto di una effettiva patologia, che renda il debitore inconsapevole dei rischi finanziari derivanti dall’essere dedito al gioco d’azzardo.
Ciò comporta la necessità di distinguere il caso del debitore sovraindebitato che è stato ovvero che è ancora semplicemente dedito al gioco d’azzardo, rispetto a quello che, invece, è affetto da un vero e proprio disturbo di gioco d’azzardo patologico.

In tal senso si è espresso il Tribunale di Avellino con la sentenza del 3 dicembre 2024.
La ludopatia patologica, dunque, si configurerebbe come un disturbo della personalità o del controllo degli impulsi, tale da incidere sulla capacità di volere del debitore che, tuttavia, resta consapevole della riprovevolezza della sua condotta, che non riesce a contenere né riesce ad apprezzarne le conseguenze (Cass. n. 33463/2018, Trib. Oristano 7 aprile 2023 e Trib. Torino 11 aprile 2019).
Diversamente, la ludopatia patologica equivarrebbe a una condizione di malattia tale da incidere sulla capacità di intendere (ma non di volere) del debitore (Trib. Vicenza 24 settembre 2020).

Per escludere la colpa grave e, quindi, che il debitore sia semplicemente dedito al gioco d’azzardo (Trib. Mantova 5 settembre 2019) è necessario che lo stato patologico sia opportunamente dimostrato e documentato.
In tal senso, potrebbe essere opportuna l’esistenza di un riscontro, ossia di una certificazione dello stato patologico, da parte dell’unità sanitaria locale (Trib. Catania 11 agosto 2020 n. 1213), piuttosto che di una certificazione da parte del SERT che evidenzi la patologica propensione al gioco d’azzardo, in corso di risoluzione (Trib. Ravenna 22 luglio 2021).

Non ultimo, lo stato patologico è dimostrabile anche quando il debitore si sia sottoposto, volontariamente, alle cure necessarie a porre rimedio al suo stato di dipendenza dal gioco d’azzardo (Trib. Oristano 7 aprile 2023, Trib. Torino 8 giugno 2016).



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