Detrazione fiscale del 50% per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali

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Riferimenti normativi: Art.16-bis del D.P.R.n. 917/1986

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Focus: In occasione della stipula di un atto di compravendita immobiliare è possibile usufruire del “bonus ristrutturazione” beneficiando della detrazione fiscale del 50% per l’acquisto di un box auto di pertinenza della prima casa?

Principi generali: La disciplina di base del Bonus acquisti per edifici ristrutturati (disciplina a “regime” e, quindi, senza termine di scadenza) è dettata dall’art. 16-bis, comma 3, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico sulle Imposte dei Redditi) nell’ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. La norma citata ha previsto una detrazione per l’acquisto di box e posti auto di pertinenza della prima casa stabilendo che:“Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi […….] relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune”. 

A partire dal 2012 numerosi interventi normativi hanno ampliato sia la misura della detrazione, elevandola al 50%, che il limite di spesa massima agevolabile portandolo a 96.000 euro. La legge di bilancio 2022 (n. 234/2021) ha confermato tali condizioni fino al 31 Dicembre 2024. Ultimamente la Legge 30 dicembre 2024 n. 207, pubblicata in G.U. n. 305 del 31 dicembre 2024 (Legge finanziaria per il 2025), ha modificato in maniera significativa le condizioni e le modalità di fruizione dei Bonus acquisti per box auto e parcheggi pertinenziali a immobili residenziali per il quale spetta la detrazione con un’aliquota del 50% nel 2025e del 36% nel 2026 e 2027. Quando si applica il bonus acquisti box auto? La detrazione fiscale si applica nel caso di acquisto di box e parcheggi di nuova costruzione vincolati alla pertinenza della prima casa e consente ai contribuenti di dedurre una percentuale delle spese sostenute per la loro realizzazione (il c.d. “costo di costruzione”) – art. 16-bis, comma 1, lett. d, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo Unico Imposte sui Redditi-. Si può beneficiare della detrazione a condizione che sia calcolata sull’importo delle “spese imputabili alla realizzazione” che dovranno essere comprovate da apposita attestazione scritta rilasciata dalla ditta venditrice. Inoltre, la detrazione è ammessa anche per l’IVA pagata calcolata con riferimento all’importo ammesso in detrazione. La detrazione non spetta se il box auto è venduto dall’impresa proprietaria di un edificio che ha effettuato l’intervento di ristrutturazione dell’immobile a uso abitativo con cambio di destinazione d’uso (Agenzia delle Entrate, Circ. n. 13/E del 31 maggio 2019).

I contribuenti che intendono usufruirne devono effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento da integrare con il riferimento al beneficio della detrazione ex art. 16-bis T.U.I.R., d.P.R. n. 917/1986; il codice fiscale del soggetto che intende beneficiare della detrazione; il codice fiscale o la partiva IVA del beneficiario del pagamento. Tale prescrizione può essere derogata in quanto l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la detrazione Irpef anche in assenza di pagamento mediante bonifico bancario/postale purchè il contribuente ottenga dal venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box/parcheggio, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente (Circ. n. 43/E del 18 novembre 2016). Ovviamente l’esistenza del rapporto pertinenziale tra il box/posto auto, per il quale ci si intende avvalere della detrazione, e l’unità abitativa al cui servizio è posto deve risultare espressamente da un atto avente data certa, anteriore alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione. Non è, invece, più necessario, per fruire della detrazione, che i pagamenti non siano precedenti ad atto avente data certa (preliminare o rogito definitivo) dal quale risulti l’effettiva sussistenza del vincolo pertinenziale. L’Agenzia delle Entrate con la Circ. n. 43/E del 18 novembre 2016 ha precisato, infatti, che deve ritenersi “che il beneficio fiscale possa essere riconosciuto anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell’atto notarile o in assenza di un preliminare d’acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale, ma a condizione che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione”. 

 

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