Diverse le norme che a fine 2024 hanno apportato modifiche in
materia di attività produttive, incidendo sul lavoro degli
enti locali, e sulle quali ANCI ha
pubblicato una
nota informativa.
Attività produttive: le novità per gli enti locali nella nota
ANCI
Nello specifico, il documento dell’Associazione
Nazionale Comuni Italiani riporta chiarimenti su:
- Legge annuale per la concorrenza 2023 (legge 16 dicembre 2024, n.
193) in materia di:- occupazioni di suolo pubblico per i pubblici esercizi;
- trasporto pubblico e implementazione del RENT;
- adeguamento alle specifiche tecniche SUAP.
- modulistica standardizzata nel settore turismo, adottata con
l’Accordo sancito in Conferenza Unificata del 18 dicembre
2024; - Decreto-Legge 27
dicembre 2024, n. 201, recante Misure urgenti in
materia di cultura, in materia di semplificazioni per la
realizzazione di spettacoli dal vivo.
Legge Annuale per la Concorrenza 2023: occupazioni suolo
pubblico
Tra le novità principali della Legge sulla Concorrenza troviamo
l’art. 26 sull’occupazione di suolo pubblico, che delega
il governo a riordinare,
entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore
della legge, le norme concernenti la concessione di spazi e aree
pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di
pubblico esercizio per l’installazione di strutture
amovibili funzionali all’attività esercitata.
Questi i principi e criteri direttivi:
- a) fermi restando la disciplina in materia di occupazione di
suolo pubblico e l’obbligo di acquisizione del relativo titolo
autorizzatorio, esclusione delle autorizzazioni previste dagli
articoli 21 (beni culturali), 106, c. 2-bis (Uso individuale di
beni culturali), e 146 (Beni paesaggistici) del Codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs n.
42/2004, per la posa in opera di elementi o strutture amovibili nei
luoghi di cui all’art. 10, c. 4, lett. g), del medesimo codice, le
pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di
interesse artistico o storico;) fatta eccezione per le pubbliche
piazze, le vie, le strade e gli altri spazi aperti urbani
strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni
culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico
eccezionale; - b) definizione delle modalità di individuazione dei siti
archeologici e degli altri beni culturali immobili di interesse
artistico, storico o archeologico eccezionale di cui alla lettera
a); - c) introduzione dell’istituto del silenzio assenso per le aree
strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni
culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico
eccezionale di cui alla lettera a); - d) individuazione dei criteri finalizzati a valutare la
compatibilità degli interventi sottoposti ad autorizzazione, con la
tutela dell’interesse culturale e paesaggistico sulla base dei
seguenti parametri di riferimento: mantenimento della fruibilità
del patrimonio culturale; progettazione integrata con lo spazio
circostante; decoro e omogeneità degli elementi di arredo; chiare
delimitazione e perimetrazione degli elementi e delle strutture
amovibili; - e) previsione che il diniego dell’autorizzazione possa essere
opposto solo quando non sia possibile dettare specifiche
prescrizioni di armonizzazione che ne consentano la
compatibilità; - f) previsione, per le aree strettamente prospicienti i siti
archeologici o altri beni culturali immobili di interesse
artistico, storico o archeologico eccezionale, di misure di
semplificazione delle procedure amministrative, anche prescindendo
dall’autorizzazione nel caso in cui l’elemento o la struttura
amovibile sia conforme ad accordi, protocolli, regolamenti o altre
intese in materia di occupazione di suolo pubblico, elaborati con
gli uffici territorialmente competenti del Ministero della
cultura; - g) previsione di procedure omogenee nell’intero territorio
nazionale, secondo principi di massima semplificazione dei
procedimenti edilizi e di riduzione degli adempimenti; - h) previsione di un regime sanzionatorio adeguato in caso di
violazioni; - i) previsione che le disposizioni attuative dei criteri si
applichino anche alle strutture amovibili che hanno fruito delle
deroghe di cui all’art. 9 ter, c.5 del Decreto- Legge n. 137/2020,
convertito dalla Legge 176/2020. In questo caso l’istanza
è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo attuativo della delega. Nelle more
dell’adozione del decreto legislativo, le autorizzazioni e le
concessioni per l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico già
rilasciate per questa tipologia di strutture sono
prorogate fino alla data di entrata in vigore del
provvedimento e comunque non oltre il 31 dicembre
2025; - l) individuazione di criteri uniformi cui i comuni devono
adeguare i propri regolamenti, al fine di garantire sempre il
passaggio dei mezzi di soccorso nonché di garantire zone adeguate
per il passaggio dei pedoni e delle persone con limitata o impedita
capacità motoria, nel caso di occupazione di marciapiedi.
Adeguamento tecnico SUAP
L’art. 34 della legge sulla Concorrenza dispone che i comuni
devono adeguare lo Sportello Unico per le Attività Produttive
(SUAP) alle nuove specifiche tecniche previste dall’allegato al
decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 26 settembre
2023, entro il 25 luglio 2025. In alternativa, possono delegare le
funzioni alle Camere di Commercio, riducendo gli oneri
amministrativi per le imprese.
A questo proposito, ANCI ricorda che per supportare i Comuni in
questo percorso di implementazione delle specifiche tecniche è in
corso, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), il Progetto promosso dal Dipartimento della Funzione
Pubblica “Digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE”.
Modulistica per le locazioni brevi
ANCI segnala che l’accordo della Conferenza Unificata del 18
dicembre 2024 ha introdotto due nuovi moduli standardizzati per il
settore turistico:
- SCIA per le locazioni brevi turistiche;
- comunicazione per variazioni nelle strutture ricettive.
Spettacoli dal vivo: ok alla SCIA semplificata
Infine, il Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 201, mette
definitivamente a sistema la procedura
semplificata per gli spettacoli dal vivo destinati a un
massimo di 2.000 partecipanti:
- è sufficiente una Segnalazione Certificata di Inizio
Attività (SCIA) per organizzare eventi come
concerti, proiezioni cinematografiche e spettacoli teatrali. - la semplificazione riguarda gli eventi organizzati tra le ore
8:00 e 1:00 del giorno successivo, senza vincoli ambientali o
paesaggistici.
Questa misura, già temporaneamente in vigore durante la pandemia
e più volte prorogata, diventa permanente e risponde alle richieste
degli enti locali per snellire le autorizzazioni.
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