Aggiornamenti al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, più trasparenza e semplificazioni per le imprese.
Importanti novità in materia di lavoro e sicurezza nei luoghi di lavoro sono state introdotte con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 203/2024. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha prontamente diffuso una nota esplicativa con le prime indicazioni operative relative alle nuove disposizioni, che vanno a integrare e modificare il Dlgs 81/2008, il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. Il cosiddetto “Collegato Lavoro” sarà operativo da ieri, dal 12 gennaio 2025.
Novità in Materia di Sicurezza sul Lavoro: Aggiornamenti al D.Lgs. 81/2008
Importanti aggiornamenti interessano il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Diverse modifiche, mirate a migliorare la tutela dei lavoratori, sono state introdotte e meritano un’analisi dettagliata.
Innanzitutto, l’articolo 14-bis introduce un’importante novità in termini di trasparenza e accountability: il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dovrà presentare annualmente alle Camere, entro il 30 aprile, una relazione sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro relativo all’anno precedente, delineando al contempo gli interventi previsti per potenziare la salute e la sicurezza.
In materia di sorveglianza sanitaria, l’articolo 41 attribuisce all’azienda sanitaria locale (ASL) la competenza per l’esame dei ricorsi avverso i giudizi del medico competente, sostituendo il precedente “organo di vigilanza”.
L’articolo 65 regolamenta l’utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei per attività lavorative. L’impiego di tali spazi è consentito a condizione che le lavorazioni non generino emissioni di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti dell’allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008, tra cui adeguata aerazione, illuminazione e microclima. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare l’intenzione di utilizzare tali locali all’Ispettorato territoriale competente, allegando la documentazione che ne attesti la conformità. L’utilizzo è autorizzato trascorsi 30 giorni dalla comunicazione, salvo richieste di chiarimenti da parte dell’Ispettorato. Si attende una circolare dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) per specificare la documentazione necessaria.
Sul fronte della semplificazione, l’articolo 304, comma 1, lettera b) abroga i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 36-bis del D.L. n. 223/2006, eliminando l’obbligo per i datori di lavoro di fornire una tessera di riconoscimento al personale nei cantieri edili, in quanto tali obblighi sono già contemplati dagli articoli 26, comma 8, e 20, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, con relative sanzioni amministrative in caso di inosservanza.
L’articolo 6 interviene sull’articolo 8 del D.Lgs. n. 148/2015, concernente la compatibilità tra cassa integrazione e altre attività lavorative. Non essendo fornite specifiche dettagliate nel documento in esame, si raccomanda la consultazione diretta del testo di legge per una completa comprensione delle modifiche apportate.
Il Ministro relazionerà annualmente al Parlamento
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dovrà presentare ogni anno, entro il 30 aprile, una relazione sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo stabilisce l’articolo 14-bis del D.Lgs. n. 81/2008. Il documento, che sarà sottoposto all’esame delle Camere, fornirà una sintesi dettagliata delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e illustrerà gli interventi programmati per rafforzare le attività di prevenzione.
Sanità sul lavoro: ricorsi ai giudizi del medico competente passano alle ASL
Una significativa novità investe il mondo della sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro. La recente modifica all’articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008 attribuisce alle aziende sanitarie locali (ASL) la competenza per l’esame dei ricorsi presentati contro i giudizi espressi dal medico competente. In precedenza, tale compito era affidato all’“organo di vigilanza”. Questo cambiamento legislativo punta a snellire le procedure e a rendere più trasparenti i processi legati alla tutela della salute dei lavoratori.
Lavoro in sotterraneo: nuove regole per la sicurezza
Aggiornato l’articolo 65 del D.Lgs. n. 81/2008 che disciplina l’utilizzo di locali sotterranei e semisotterranei per attività lavorative. La nuova normativa introduce criteri più stringenti per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.
D’ora in poi, l’impiego di questi spazi sarà consentito solo a determinate condizioni. Innanzitutto, le lavorazioni svolte non devono produrre emissioni di agenti nocivi. In secondo luogo, è necessario assicurare il rispetto dei requisiti minimi in materia di aerazione, illuminazione e microclima, come specificato nell’allegato IV del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.
Un aspetto cruciale della nuova regolamentazione riguarda la comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Il datore di lavoro che intende utilizzare locali sotterranei o semisotterranei è tenuto a informare preventivamente l’Ispettorato, fornendo la documentazione che attesta la conformità ai requisiti previsti. L’utilizzo dei locali sarà autorizzato dopo 30 giorni dalla comunicazione, a meno che l’Ispettorato non richieda ulteriori chiarimenti o integrazioni.
L’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) pubblicherà una circolare esplicativa per fornire indicazioni dettagliate sulla documentazione necessaria per la comunicazione, offrendo così un supporto operativo alle aziende.
Addio alla tessera di riconoscimento nei cantieri: semplificazione per le imprese edili
Abrogata la norma che obbligava i datori di lavoro del settore edile a dotare il personale di una tessera di riconoscimento. L’articolo 304, comma 1, lettera b), interviene sull’articolo 36-bis del D.L. n. 223/2006, cancellando i commi 3, 4 e 5 che introducevano tale adempimento. La decisione mira a una semplificazione amministrativa per le imprese, in quanto l’obbligo in questione risulta già contemplato dagli articoli 26, comma 8, e 20, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008. Quest’ultimo decreto, infatti, disciplina già la materia e prevede anche sanzioni amministrative per i trasgressori, rendendo di fatto superflua la precedente normativa. In sintesi, si elimina una duplicazione normativa a vantaggio di una maggiore chiarezza e snellimento burocratico per il settore delle costruzioni.
Cassa integrazione e lavoro: novità in arrivo con il decreto
Un nuovo decreto introduce importanti modifiche all’articolo 8 del D.Lgs. n. 148/2015, una norma cruciale che regola la compatibilità tra la cassa integrazione e lo svolgimento di altre attività lavorative. Questa revisione potrebbe avere un impatto significativo su molti lavoratori, definendo in modo diverso i limiti entro cui è possibile percepire il sostegno al reddito e contemporaneamente svolgere un’altra occupazione.
Tuttavia, il documento dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) non fornisce dettagli specifici sulle nuove disposizioni. Pertanto, per una comprensione completa delle modifiche introdotte, si raccomanda vivamente di consultare il testo integrale della legge. Solo attraverso un’attenta lettura della fonte normativa sarà possibile chiarire appieno le nuove regole sulla compatibilità tra cassa integrazione e attività lavorativa.
Fonte: pmi.it
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