Con il supplemento ordinario n 43, della Gazzetta Ufficiale n 305 del 31 dicembre 2024, รจ stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2024 n 207 titolata “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027″ la quale contiene molte norme di interesse per il settore agricolo.
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Si tratta di una Legge di Bilancio piuttosto piatta per il settore agricolo: spicca l’aumento dell’imposta sulla rivalutazione dei terreni, che passa dal 4 al 18%, mentre tra aiuti agli indigenti e ai soggetti deboli, il Ministero mette a scorta 550 milioni di euro da utilizzare anche per la finalitร di interventi di sostegno in caso di crisi di mercato.
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Viene poi rifinanziata la ricerca sull’editing genomico, ma appare basso il rifinanziamento del Fondo di Solidarietร per le Assicurazioni Incentivate con misure nazionali: solo 15 milioni. Aleatorio il Fondo per la lingua blu, che potrebbe sottrarre risorse ad altri interventi giร avviati dal Fondo per le Emergenze.
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Mentre manca completamente una norma per un importante piano infrastrutturale straordinario per la gestione delle risorse idriche.
In compenso viene istituito un organismo di mediazione per definire con transazioni le cause pendenti tra Stato e allevatori sulle quote latte. Insomma, una Legge di Bilancio, per dirla con Confeuro “tra molte luci e molte ombre”.
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Ma ora proviamo qui a delinearne i tratti salienti di interesse agricolo, facendo riferimento ai vari commi dell’articolo 1 della Legge di Bilancio per il 2025.
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Imposta sulla rivalutazione dei terreni sale al 18%
Il comma 30, che prevede una norma sulla “rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni”, rivede le modalitร di tassazione opzionale delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati da non piรน di cinque anni, tra i quali rientrano i terreni agricoli.
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In particolare, l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile per la rivalutazione dei terreni aumenta dal 4 al 18% ed entro il 30 novembre di ciascun annoย i contribuenti possono optare, mediante pagamento dell’imposta sostitutiva, per la rivalutazione dei terreniย con destinazione agricola posseduti alla data del 1ยฐ gennaio dello stesso anno, ai fini della determinazione delle plusvalenze previste dall’articolo 67, comma 1, lettere a) e b) del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi. Diversamente, tali plusvalenze verrebbero tassate formando base imponibile per l’imposta sui redditi.
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Per effetto di tale opzione, nella determinazione delle plusvalenze, si considera il valore del terreno al 1ยฐ gennaio dell’anno di esercizio dell’opzione, in luogo al costo o il valore d’acquisto dello stesso. Il valore deve risultare da una perizia di stima giurata, cui si applica l’articolo 64 del Codice di Procedura Civile, redatta da determinate categorie di soggetti (iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili).
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La nuova norma sostituisce il comma 2 dell’articolo 7 della Legge n 448 del 2001, prevedendo che l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni debba essere pari al 18%ย (a seguito di una modifica inserita in prima lettura) e versata, secondo le modalitร previste dal Capo III del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n 241, entro il 30 novembre dell’anno di esercizio dell’opzione. L’importo รจ rateizzabile.
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Aiuti agli indigenti e ai soggetti deboli
Il comma 102ย incrementa il Fondo per la Distribuzione di Derrate Alimentari alle Persone Indigenti di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Il comma 103 incrementa la dotazione del Fondo destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessitร da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 15mila euro di 500 milioni di euro per l’anno 2025 per l’acquisto di beni alimentari di prima necessitร .
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Con Decreto Interministeriale sono ripartite le risorse del Fondo e individuati i termini e le modalitร di erogazione. Si tratta di fondi situati sullo stato di previsione del Ministero dell’Agricoltura e che vengono utilizzati anche per gestire le crisi di settore, lรฌ dove consentito dalla natura delle derrate o delle materie prime agricole oggetto degli interventi.
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Conferma del Bonus Sud 2018-2022
I commi 541-543 contengono invece “disposizioni in materia di credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno”. La norma autorizza il Ministero dell’Agricoltura ad adempiere agli obblighi di registrazione del regime di aiuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, in relazione al credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (Bonus Sud, previsto dalla Legge di Bilancio per il 2016), per gli anni dal 2018 al 2022. Dopo la registrazione del regime di aiuti, l’Agenzia delle Entrate provvede alla registrazione della concessione degli aiuti individuali al fine di consentire i controlli sugli aiuti.
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Conclusi gli adempimenti sopra descritti, qualora il credito di imposta sia stato usufruito nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali, รจ esclusa l’adozione di ogni atto di recupero.
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Rifinanziata la ricerca sull’editing genomico
I commi 547 e 549-550 contengono “disposizioni in materia di ricerca nel settore dell’agricoltura e della zootecnia“. La norma concede al Crea, Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria, un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, al fine di proseguire nelle attivitร di ricerca finalizzate alle sperimentazioni mediante tecniche di editing genomico.
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Inoltre, viene autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la prosecuzione del Progetto Leo, Livestock Environment Opendata, nelle more della realizzazione di un efficiente coordinamento informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale che garantisca l’operativitร della Banca Dati Unica Zootecnica (Bduz).
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Infine, viene modificato il comma 426 all’articolo 1 della Legge n 197 del 2022, prevedendo che il Fondo a sostegno delle attivitร di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell’organismo nocivo Phoma tracheiphila, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, sia finalizzato anche a supporto della ricerca per promuovere la competitivitร dell’agricoltura italiana attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali per la meccatronica in agricoltura e il modeling dei sistemi agroalimentari. Infine, al Crea, con il comma 548 รจ attribuito un ulteriore finanziamento di 6 milioni all’anno, per gli anni 2025, 2026 e 2027.
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Quote latte, va in scena il concordato
Con il comma 554, che prevede “Modifiche al Decreto Legislativo 13 giugno 2023, n 69” viene inserita una norma per gestire il contenzioso tra Stato e allevatori sulle quote latte relativo al prelievo supplementare nel settore e favorire la risoluzione definitiva delle controversie ancora in atto, garantendo, altresรฌ, l’adeguamento ai relativi obblighi derivanti dal quadro normativo europeo.
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Per tanto รจ istituito nel Ministero dell’Agricoltura un organismo collegiale, composto da tre componenti di cui uno svolge le funzioni di presidente e che restano in carica per la durata di tre anni. L’organismo ha il potere di transigere le posizioni debitorie pendenti e inerenti al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, relative alle campagne lattiere dal 1995/1996 al 2008/2009, iscritte nel Registro Nazionale dei Debiti di cui all’articolo 8-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n 5.
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Il valore complessivo delle procedure che potrebbero essere ipoteticamente avviate รจ pari a oltre 1.348 milioni – stando ai dati della relazione tecnica di accompagnamento della Legge di Bilancio – considerato che “una stima approssimativa induce a ritenere che i produttori potrebbero chiedere di accedere alle transazioni per almeno la metร degli introiti, e quindi per 674 milioni, se si ipotizza che si chiudano transazioni per almeno la metร di tale somma”.
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Ecco come funzionerร l’organismo per le transazioni sulle quote latte.
L’organismo verifica i requisiti di ammissibilitร dell’istanza e formula, avvalendosi dei competenti uffici dell’Agea, una proposta transattiva e non novativa, secondo le seguenti modalitร :
- applicazione dei criteri di compensazione e rideterminazione del prelievo come previsti dall’articolo 10-bis, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n 69 del 2023;ย
- applicazione di una riduzione del prelievo dovuto nella misura massima dello 0,3% per ogni anno a partire da quello successivo alla campagna lattiera di riferimento del debito, elevabile fino allo 0,5% per i produttori in attivitร al momento della presentazione dell’istanza;ย
- applicazione di una riduzione degli interessi dovuti nella misura massima del 50%.
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L’organismo, entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, trasmette alla parte interessata la proposta transattiva, condizionandone l’efficacia alla rinuncia a tutti i contenziosi pendenti, in ogni stato e grado, dinanzi a qualsiasi autoritร giurisdizionale, inerenti ai debiti oggetto della proposta, e all’espressa acquiescenza a eventuali sentenze per le quali, alla data della proposta, non sono ancora decorsi i termini di impugnazione.
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L’istante, entro 30 giorni dalla ricezione della proposta transattiva, puรฒ comunicare l’accettazione della proposta, domandare di essere sentito dall’organismo oppure comunicare la non accettazione della proposta.
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In caso di accettazione, l’organismo redige un verbale, sottoscritto dall’istante che provvede al pagamento della somma quantificata in sede transattiva. In sede di audizione, l’istante puรฒ rappresentare all’organismo elementi ulteriori di valutazione e, in ragione degli elementi forniti dall’istante, l’organismo puรฒ formulare una nuova proposta transattiva recante una riduzione nella misura massima del 10%ย rispetto alla precedente.
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Nei successivi 10 giorni l’istante puรฒ accettare la nuova proposta. L’inutile spirare del termine di 30 giorni dalla proposta transattiva equivale alla non accettazione della proposta da parte dell’istante che, conseguentemente, decade dalla possibilitร di accedere alla transazione e ai benefici concessi dalla disposizione e restanoย dovute le somme iscritte nel Registro Nazionale dei Debiti.
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Dalla data di presentazione dell’istanza e fino al decorso del termine di 120 giorni per il pagamento della somma quantificata in sede transattiva, sono sospese la riscossione e le procedure di recupero dei debiti per compensazione con gli aiuti eurounitari.
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In caso di mancata conclusione della transazione, le procedure di riscossione e recupero sono riattivate a fare data dalla ricezione del verbale di esito negativo della transazione. Agea trasmette, tempestivamente in via telematica, all’agente della riscossione i necessari provvedimenti di sospensione della riscossione e, eventualmente, di revoca della stessa sospensione.
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In arrivo 10 milioni per i danni da lingua blu
I commi 555-557 prevedono un “contributo alle imprese zootecniche per i danni derivanti dal virus della lingua blu”. La norma, inserita dalla Camera dei Deputati, concede per l’anno 2025 un contributo a fondo perduto di 10 milioni di euro in favore delle imprese zootecniche che abbiano subรฌto danni in conseguenza dell’abbattimento di animali affetti dalla malattia denominata lingua blu.
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ร demandata ad un decreto del ministro dell’Agricoltura la definizione dei criteri, delle modalitร e delle procedure di erogazione delle risorse di tale Fondo. Agli oneri, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la Gestione delle Emergenze previsto dall’articolo 1, comma 443, della Legge n 213 del 2023 (Legge di Bilancio per il 2024). La relazione tecnica di accompagnamento al riguardo sottolinea: “andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo in merito al fatto che la riduzione per l’anno 2025 del Fondo per la Gestione delle Emergenze non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle ulteriori misure eventualmente giร programmate a valere sulle risorse dello stesso”.
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Appena 15 milioni sul Fondo di Solidarietร
Il comma 558 prevede invece il “rifinanziamento del Fondo di Solidarietร Nazionale in Agricoltura – Interventi Assicurativi”. La norma, inserita dalla Camera dei deputati, incrementa il Fondo di Solidarietร Nazionale Incentivi Assicurativi (articolo 15, comma 2, Decreto Legislativo 102 del 2004) di 15 milioni di euro per l’anno 2025, per sostenere le aziende agricole che sottoscrivono polizze assicurative agricole finanziabili esclusivamente da misure di intervento nazionali.
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Misure straordinarie per lo sviluppo rurale
I commi 559-562 prevedono “disposizioni urgenti in materia di programmi di sviluppo rurale”. La norma, inserita dalla Camera dei Deputati, prevede che le autoritร di gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale regionali possano ridurre la quota di cofinanziamento nazionale di ciascun programma 2014-2022, fino a concorrenza dei tassi massimi di partecipazione del Feasr. ร stabilito che le risorse provenienti dalla riduzione della quota di cofinanziamento restano assegnate, come stanziamenti aggiuntivi nazionali, ai medesimi Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2022, previa adozione da parte della Commissione Europea delle rispettive decisioni di modifica dei medesimi programmi.
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ร inoltre previsto che le risorse nazionali aggiuntive, non ancora erogate al termine del periodo 2014-2022, sono destinate alla liquidazione degli impegni residui di spesa assunti nel corso della vecchia programmazione. ร altresรฌ sancito che le risorse sopra individuate che, ai sensi dell’articolo 155 del Regolamento (Ue) n. 2021/2115, risultano ammissibili al periodo della programmazione 2023-2027 sono riallocate, come stanziamenti nazionali aggiuntivi, nel Piano Strategico della Pac 2023-2027, previa adozione da parte della Commissione Europea della decisione di modifica del Piano Strategico. Alle medesime finalitร sono destinati anche i residui dello stanziamento previsto dall’articolo 68-ter del Decreto Legge 25 maggio 2021, n 73, che aveva previsto oltre 92,7 milioni di euro quali “Risorse per il riequilibrio degli interventi del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale”.
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