Il consulente fiscale รจ responsabile, a titolo di concorso, per la violazione tributaria commessa dal cliente, quando, in modo seriale, ossia abituale e ripetitivo, attraverso lโelaborazione e commercializzazione di modelli di evasione, sia stato il consapevole e cosciente ispiratore della frode, anche se di questa ne abbia beneficiato il solo cliente.
In queste ipotesi รจ possibile anche contestare la circostanza aggravante prevista dallโart. 13-bis comma 3 del DLgs. 74/2000, come modificato dal DLgs. 158/2015, che stabilisce lโaumento della pena della metร se il reato รจ commesso dal concorrente nellโesercizio dellโattivitร di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso lโelaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.
Tale aggravante sviluppa le indicazioni della legge delega 23/2014, la quale prevedeva la revisione delle sanzioni sulla base anche di โcriteri di predeterminazione e di proporzionalitร rispetto alla gravitร dei comportamentiโ, perchรฉ attribuisce specifico rilievo a condotte che si manifestano โattraverso lโelaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscaleโ, e che, quindi, sono dotate di caratteri di diffusivitร e sistematicitร , e, come tali, connotate da particolare pericolositร (cfr. Cass. n. 23335/2021).
La giurisprudenza รจ concorde nel rilevare la necessitร di un duplice presupposto, uno soggettivo, concernente la qualifica soggettiva dellโagente, e lโaltro oggettivo, riguardante la tipologia della condotta contestata, nonchรฉ la necessitร della serialitร e ripetitivitร della stessa (cfr., per tutte, Cass. n. 36212/2019 e Cass. n. 1999/2018).
La โserialitร โ si ritiene possa consistere โnel ricorso a iniziative elusive sistematiche, perchรฉ giร sperimentate in casi analoghi, e perchรฉ comunque riproducibili in futuro a beneficio di altri potenziali evasoriโ, quale โadesione a un ben preciso modello comportamentale che, in quanto elaborato o applicate da un esperto del settore, denota la maggiore pericolositร del fatto, stante arche la possibilitร di replica del sistema di operazioni preordinate allโillecito in favore di una pluralitร indifferenziata di altri utentiโ (cosรฌ Cass. n. 36212/2019).
Nel caso portato allโesame della sentenza n. 1220, depositata ieri dalla Corte di Cassazione, un professionista abilitato, iscritto allโalbo dei commercialisti, e amministratore unico di una srl, esercente lโattivitร di consulenza amministrativa, avvalendosi di tale qualifica professionale come consulente di diciotto diverse societร , aveva predisposto ripetutamente dal 2012 al 2016 โ in concorso con i legali rappresentanti delle ditte clienti โ dichiarazioni fiscali utilizzando in compensazione crediti inesistenti (art. 10-quater del DLgs. 74/2000), con un danno complessivo per lโerario di circa 2 milioni di euro.
Il sistema fraudolento era stato organizzato in modo tale da non permettere alcun incrocio tra i dati sia da parte dellโINPS, sia da parte dellโAgenzia delle Entrate, tanto che i sistemi informatici di detti enti non avevano rilevato alcuna anomalia.
In particolare, mancavano le comunicazioni di accesso al credito e non era stato compilato il quadro RU delle dichiarazioni, in tal modo non consentendo ai sistemi informatici di incrociare i dati e rilevare eventuali anomalie.
Il Tribunale di merito aveva in proposito osservato come ciรฒ presupponesse una specifica conoscenza dei sistemi di controllo dellโAgenzia delle Entrate e dellโINPS e una peculiare competenza nellโutilizzo di software applicativi, oltre alla necessitร di forzare il sistema di trasmissione telematica imposto dallโutilizzo del codice tributo 6700 (non piรน in vigore).
Si pone una questione interpretativa per la confisca del profitto
Se, dunque, per la Cassazione non vi รจ alcun dubbio sul concorso nel reato da parte di tale professionista, si pone invece una questione interpretativa relativamente alla confisca del profitto. Viene, infatti, richiesto dai giudici di legittimitร di ricalcolare il profitto confiscabile alla luce del dispositivo che le Sezioni Unite (non ancora motivate e pubblicate) hanno reso allโudienza del 26 settembre scorso: in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietร passiva, la confisca รจ disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito.
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