Pena aggravata per gli illeciti seriali del consulente fiscale

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Il consulente fiscale รจ responsabile, a titolo di concorso, per la violazione tributaria commessa dal cliente, quando, in modo seriale, ossia abituale e ripetitivo, attraverso lโ€™elaborazione e commercializzazione di modelli di evasione, sia stato il consapevole e cosciente ispiratore della frode, anche se di questa ne abbia beneficiato il solo cliente.

In queste ipotesi รจ possibile anche contestare la circostanza aggravante prevista dallโ€™art. 13-bis comma 3 del DLgs. 74/2000, come modificato dal DLgs. 158/2015, che stabilisce lโ€™aumento della pena della metร  se il reato รจ commesso dal concorrente nellโ€™esercizio dellโ€™attivitร  di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso lโ€™elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.

Tale aggravante sviluppa le indicazioni della legge delega 23/2014, la quale prevedeva la revisione delle sanzioni sulla base anche di โ€œcriteri di predeterminazione e di proporzionalitร  rispetto alla gravitร  dei comportamentiโ€, perchรฉ attribuisce specifico rilievo a condotte che si manifestano โ€œattraverso lโ€™elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscaleโ€, e che, quindi, sono dotate di caratteri di diffusivitร  e sistematicitร , e, come tali, connotate da particolare pericolositร  (cfr. Cass. n. 23335/2021).

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La giurisprudenza รจ concorde nel rilevare la necessitร  di un duplice presupposto, uno soggettivo, concernente la qualifica soggettiva dellโ€™agente, e lโ€™altro oggettivo, riguardante la tipologia della condotta contestata, nonchรฉ la necessitร  della serialitร  e ripetitivitร  della stessa (cfr., per tutte, Cass. n. 36212/2019 e Cass. n. 1999/2018).

La โ€œserialitร โ€ si ritiene possa consistere โ€œnel ricorso a iniziative elusive sistematiche, perchรฉ giร  sperimentate in casi analoghi, e perchรฉ comunque riproducibili in futuro a beneficio di altri potenziali evasoriโ€, quale โ€œadesione a un ben preciso modello comportamentale che, in quanto elaborato o applicate da un esperto del settore, denota la maggiore pericolositร  del fatto, stante arche la possibilitร  di replica del sistema di operazioni preordinate allโ€™illecito in favore di una pluralitร  indifferenziata di altri utentiโ€ (cosรฌ Cass. n. 36212/2019).

Nel caso portato allโ€™esame della sentenza n. 1220, depositata ieri dalla Corte di Cassazione, un professionista abilitato, iscritto allโ€™albo dei commercialisti, e amministratore unico di una srl, esercente lโ€™attivitร  di consulenza amministrativa, avvalendosi di tale qualifica professionale come consulente di diciotto diverse societร , aveva predisposto ripetutamente dal 2012 al 2016 โ€“ in concorso con i legali rappresentanti delle ditte clienti โ€“ dichiarazioni fiscali utilizzando in compensazione crediti inesistenti (art. 10-quater del DLgs. 74/2000), con un danno complessivo per lโ€™erario di circa 2 milioni di euro.

Il sistema fraudolento era stato organizzato in modo tale da non permettere alcun incrocio tra i dati sia da parte dellโ€™INPS, sia da parte dellโ€™Agenzia delle Entrate, tanto che i sistemi informatici di detti enti non avevano rilevato alcuna anomalia.
In particolare, mancavano le comunicazioni di accesso al credito e non era stato compilato il quadro RU delle dichiarazioni, in tal modo non consentendo ai sistemi informatici di incrociare i dati e rilevare eventuali anomalie.

Il Tribunale di merito aveva in proposito osservato come ciรฒ presupponesse una specifica conoscenza dei sistemi di controllo dellโ€™Agenzia delle Entrate e dellโ€™INPS e una peculiare competenza nellโ€™utilizzo di software applicativi, oltre alla necessitร  di forzare il sistema di trasmissione telematica imposto dallโ€™utilizzo del codice tributo 6700 (non piรน in vigore).

Si pone una questione interpretativa per la confisca del profitto

Se, dunque, per la Cassazione non vi รจ alcun dubbio sul concorso nel reato da parte di tale professionista, si pone invece una questione interpretativa relativamente alla confisca del profitto. Viene, infatti, richiesto dai giudici di legittimitร  di ricalcolare il profitto confiscabile alla luce del dispositivo che le Sezioni Unite (non ancora motivate e pubblicate) hanno reso allโ€™udienza del 26 settembre scorso: in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietร  passiva, la confisca รจ disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito.

Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca.

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