Spettacolo, Entro il 31 marzo le domande per l’indennità di discontinuità

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I chiarimenti in un documento dell’Inps. Dal 15 gennaio si riaprono i termini relativi alla competenza 2024 per i lavoratori precari dello spettacolo.

Si riaprono i termini per la presentazione delle domande per l’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS). Le richieste relative all’anno 2024 potranno essere presentate dal 15 gennaio al 31 marzo 2025 (perché il 30 marzo è domenica) a pena di decadenza. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 112/2025 in cui ricorda che il servizio per la presentazione della domanda sarà reso disponibile sul sito web dell’Istituto dal prossimo 15 gennaio.

Beneficiari

L’indennità è corrisposta a favore dei seguenti lavoratori iscritti al fondo pensione dello spettacolo:

Mutuo 100% per acquisto in asta

assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta

 

  • autonomi, comprese co.co.co.;
  • dipendenti a termine di cui al dlgs n. 182 del 30/04/1997, ossia che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con uno spettacolo;
  • dipendenti a termine che prestano attività fuori dal caso precedente, individuati come destinatari con il decreto 25 luglio 2023 del ministero del lavoro (operatori di cabine di sale cinematografiche; impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da enti e imprese esercenti pubblici spettacoli o da imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese di produzione cinematografica, del doppiaggio o dello sviluppo e stampa; maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti; impiegati ed operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti; lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film);
  • assunti con contratto intermittente non titolari d’indennità di disponibilità.

Requisiti

L’indennità spetta ai cittadini di uno stato dell’Unione europea o stranieri con regolare soggiorno in Italia, residenti nel paese da almeno un anno. Occorre inoltre:

  • il possesso di un reddito ai fini Irpef non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
  • almeno 60 giornate di contribuzione accreditata nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda;
  • Microcredito

    per le aziende

     

  • il possesso, nell’anno precedente a quello della domanda, di un reddito derivante in via prevalente da attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • non essere stati titolari di un rapporto subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente, ad eccezione dei rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità;
  • non essere titolari di un trattamento pensionistico diretto.

Misura

L’indennità spetta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate dall’Inps nell’anno di riferimento (cioè 2024) in misura pari al 60% della retribuzione media imponibile del 2024.

Domande al via

I beneficiari devono presentare la domanda a pena decadenza entro il 30 marzo di ogni anno. Per la competenza 2024 il servizio per l’acquisizione della domanda, spiega l’Inps, sarà disponibile dal 15 gennaio 2025 al 31 marzo 2025 (il 30 marzo è domenica) sul sito web dell’Istituto al percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati è necessario selezionare la voce “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

In alternativa gli interessati possono avvalersi di un patronato.

Incompatibilità

Si rammenta che la prestazione non è cumulabile, nell’anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con le indennità di maternità, malattia, infortunio, con tutte le indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura (NASpI, DIS-COLL, ISCRO, DS Agricola), nonché con l’indennità NASpI erogata in forma anticipata e con le prestazioni integrative di durata dell’indennità NASpI. Tuttavia non è preclusa la possibilità di accedere alla Naspi qualora sussistano i requisiti purché la domanda sia presentata nel termine, fissato a pena di decadenza, di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La prestazione, inoltre, non è cumulabile con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, anche in deroga, di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015.  

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Documenti: Messaggio Inps 112/2025



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