natura, funzione e limiti nella giurisprudenza

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Quali sono la natura, la funzione e i limiti della consulenza tecnica d’ufficio e cosa accade quando il consulente tecnico di parte travalica i limiti imposti dal Giudice?
Ripercorriamo in sintesi quanto statuito dalle sentenze c.d. gemelle della Suprema Corte (n. 3086/2022 e n. 6500/2022) e scopriamo l’impatto che le stesse hanno avuto sulle successive pronunce.
La sentenza n. 3086 del 1° febbraio 2022 detta l’iter argomentativo, ripreso poi nella sentenza n. 6500 del 28 febbraio 2022, definita gemella, con il quale le Sezioni Unite risolvono il contrasto giurisprudenziale relativo alla natura, funzione ed i limiti della consulenza tecnica d’ufficio.
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1. I due orientamenti


I due orientamenti che si contrapponevano in ordine all’acquiescenza della parte interessata avverso l’irregolarità della C.T.U. erano i seguenti:

  • NullitĂ  relativa: orientamento maggioritario in base al quale l’allargamento dell’indagine tecnica oltre i limiti delineati dal Giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente, nonchĂ© quella dell’avere tenuto indebitamente conto di documenti non ritualmente prodotti in causa, ha sempre carattere relativo e deve essere fatta valere dalla parte interessata nella prima udienza successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata. La relativitĂ  della nullitĂ  esclude, quindi, l’ammissibilitĂ  di un rilievo officioso da parte del Giudice. (Cass., Sez. 2, 11/09/1965, n. 1985; Cass., Sez. 3, 14/02/1968, n. 517; Cass., Sez. 1, 27/02/1971, n. 497; Cass., Sez. 1, 11/02/1975, n. 538; Cass., Sez. 1, 14/02/1980, n. 1058; Cass., Sez. Lav. 26/06/1984, n. 3743; Cass. Sez, Lav., 14/08/1999, n. 8659; Cass., Sez. 2, 15/04/2002, n. 5422; Cass., Sez. 2, 19/08/2002, n. 12231; Cass., Sez. 3, 31/01/2013, n. 2251; Cass., Sez. 3, 15/06/2018, n. 15747).
  • NullitĂ  assoluta: risultante dalla decisione, sempre della Suprema Corte, n. 31886 del 06/12/2019, in base alla quale la nullitĂ  sarebbe rilevabile d’ufficio e non sanabile per acquiescenza delle parti e ciò in quanto le norme che stabiliscono preclusioni, asserite ed istruttorie, nel processo civile sono preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti. L’unica deroga consentita si ha quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell’eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizione tecnico-scientifiche, oppure laddove la consulenza si renda necessaria per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicitĂ  delle prove giĂ  prodotte dalle parti.

2. Nozione di consulenza tecnica d’ufficio


La C.T.U. non è un mezzo di prova, ma uno strumento a disposizione del Giudice, a cui quest’ultimo, senza essere in ciò minimamente condizionato dalla volontà delle parti, può ricorrere ogni qualvolta reputi necessario ai fini della definizione della lite l’acquisizione di conoscenze specifiche che esulano dal sapere comune, poiché postulano una particolare competenza tecnica che egli non possiede (C. Cass. SU 3086/2022). Il CTU è, quindi, un ausiliario di giustizia che subentra nel ruolo del giudice essendo incaricato di svolgere le indagini che il Giudice stesso, se disponesse di particolari competenze tecniche, potrebbe compiere in autonomia.

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3. Le sentenze gemelle delle SS.UU. del 2022


Le SS rispondono all’interrogativo relativo alla tipologia di nullità che affligge la consulenza tecnica d’ufficio qualora vengano introdotti nel giudizio fatti non dedotti dalle parti (eccedendo quindi nell’esercizio delle prerogative che gli sono state accordate con l’ordinanza di conferimento) delineando alcuni principi e linee guida per il CTU:

  • il CTU, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti secondari inerenti all’oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli procedendo a svolgere quegli approfondimenti istruttori che, prescindendo da ogni iniziativa di parte, nel segno dell’indispensabilitĂ , appaiono necessari al fine di rispondere ai quesiti oggetto dell’interrogazione giudiziale. Vengono definiti “secondari” quei fatti privi di efficacia probatoria diretta;
  • i fatti accertati non devono essere i fatti principali, che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d’ufficio. Vengono definiti “principali” i fatti che, nel rispetto del principio della domanda, possono essere introdotti nel processo solo per iniziativa delle parti;
  • il CTU può acquisire, anche prescindendo dall’attivitĂ  di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio;
  • l’eventuale accertamento da parte del CTU di fatti principali non dedotti dalle parti o delle eccezioni non rilevabili d’ufficio costituisce violazione del principio della domanda ed è fonte di nullitĂ  assoluta rilevabile d’ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi valere ex art. 161 c.p.c.;
  • nel caso di CTU contabile, ai sensi dell’art. 198 c.p.c, il C.T.U. può acquisire, anche prescindendo dall’attivitĂ  di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti, anche se siano diretti a provare i fatti principali delle parti posti a fondamento della domanda e delle eccezioni;
  • viene stabilito il divieto della consulenza meramente esplorativa non potendo disporsi CTU al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto vorrebbe assumere.

In forza di tali principi le S.U. ritengono che:

  • si avrĂ  nullitĂ  assoluta della consulenza tecnica d’ufficio nel caso di violazione dei suindicati limiti;
  • si avrĂ  invece nullitĂ  relativa (come tale rilevabile su istanza di parte nella prima difesa o istanza successiva all’atto viziato o alla notizia di esso) se il C.T.U, pur rispettando i limiti di cui sopra, violasse il contraddittorio.

Di seguito si riportano le massime delle sentenze esaminate:
 
Sentenza n. 3086/2022:
“In materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d’ufficio; in materia di consulenza tecnica d’ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio.”
 
Sentenza n. 6500/2022:
“In materia di consulenza tecnica d’ufficio, l’accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d’ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi a valere ai sensi dell’art. 161 c.p.c.”

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4. Casistica giurisprudenziale successiva alle sentenze gemelle delle SS.UU. del 2022


C.d.A. Sassari, sez. lavoro, 08/02/2023 n. 23 – omessa replica alle osservazioni del c.t.p., art. 195 co 3 c.p.c..
La sentenza ha ritenuto che la mancata risposta del C.T.U. alle osservazioni rese dai c.t.p. integrasse un caso di nullitĂ  relativa ex art. 157 co 2 c.p.c. che, essendo stata eccepita tardivamente dalla parte nel giudizio di appello, risultava sanata.
Massima: “Qualora il c.t.u. non abbia replicato alle osservazioni svolte dal c.t.p., tale vizio integra un’ipotesi di nullità relativa, come tale sanabile: infatti le censure relative alla c.t.u., in quanto nullità relative, sono soggette al regime di preclusione di cui all’art. 157 c.p.c., che impone alla parte nel cui interesse è stabilito un requisito dell’atto di eccepire la relativa nullità entro il termine di decadenza della prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso. Di conseguenza anche la nullità eventualmente derivante dall’inadempimento dell’obbligo del c.t.u. di rispondere alle osservazioni trasmesse dalle parti e di confermare o rettificare la prima relazione alla luce di esse risulta sanata dalla mancata opposizione della relativa eccezione nella prima difesa utile.”
 
C. Cass., sez. lavoro, 09/05/2023, n. 12348 – Caso di C.T.U. contabile.
La sentenza richiama integralmente quanto disposto in materia di C.T.U. contabile dalla sentenza n. 3086/2022 precisando che i principi indicati nella predetta sentenza “devono trovare applicazione a maggior ragione nel rito del lavoro, caratterizzato da pregnanti poteri istruttori d’ufficio, che si riflettono sull’ampiezza delle prerogative del c.t.u. incaricato di coadiuvare il giudice, apportando le necessarie cognizioni tecnico scientifiche, al fine dell’accertamento della verità (v. Cass. n. 24024 del 2021), senza che, in ogni caso, possano rilevare le preclusioni poste dagli artt. 414,416 e 418 c.p.c.)”
Massima: “In materia di esame contabile, ai sensi dell’art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato – tenuto anche conto della peculiarità del rito del lavoro, caratterizzato da pregnanti poteri istruttori d’ufficio, che si riflettono sull’ampiezza delle prerogative del c.t.u. incaricato di coadiuvare il giudice – la sentenza impugnata che, nel motivare il rigetto delle censure di nullità della consulenza tecnica d’ufficio, definita di tipo percipiente, aveva rilevato come il consulente fosse stato autorizzato dal giudice ad acquisire documenti ed effettuare accertamenti presso soggetti privati e pubblici, svolgendo tali compiti nei limiti dei fatti allegati dalle parti a fondamento delle domande e delle eccezioni).”
 
C. Cass., Sez. II, Ord. 21/07/2023, n. 21903 – Caso di C.T.U. grafologica.
Nel caso in esame il C.T.U. aveva arbitrariamente acquisito alcune scritture comparative non prodotte dalle parti ed aveva omesso l’utilizzo e la valutazione di un documento prodotto in giudizio.
La Suprema Corte ha ritenuto che:

  • la parte onerata non avesse eccepito la nullitĂ  della CTU alla prima udienza successiva al deposito della relazione finale e non avesse lamentato il vizio in questione nelle conclusioni del giudizio di secondo grado;
  • le scritture di comparazione rinvenute dal CTU non fossero dirette a fornire prova del fatto principale (i.e. testamento olografo asseritamente apocrifo), ma di fatti secondari (i.e. la firma di ulteriori atti di certa provenienza del testatore) funzionali alla dimostrazione dell’autenticitĂ  di quel testamento, non essendo quindi ravvisabile d’ufficio alcuna nullitĂ ;
  • la parte onerata abbia omesso di indicare in quale momento sarebbe stato prodotto in giudizio il documento non tenuto in considerazione dal CTU ed il contenuto dello stesso.

Massima: “Il consulente tecnico d’ufficio può acquisire, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, “ivi” compresi quelli dalle stesse non prodotti, a condizione che non concernano i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni (a meno che, in tale ultimo caso, non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio). (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva escluso potesse integrare causa di nullità di una c.t.u. volta ad accertare la natura apocrifa di un testamento olografo la circostanza che il consulente avesse utilizzato, quali scritture di comparazione, anche documenti non prodotti dalle parti).”
 
C. Cass., Sez. III, Ord., (data ud. 28/07/2024) 13/09/2024, n. 24695
Il ricorrente deduceva la nullità della sentenza di appello per nullità della C.T.U. in quanto il consulente tecnico d’ufficio avrebbe esteso in maniera illegittima l’ambito delle proprie valutazioni al nesso eziologico tra la condotta colposa attribuita al progettista e direttore dei lavori e i danni lamentati, in violazione del principio dispositivo.
Il ragionamento svolto dalla Suprema Corte parte da quanto statuito dalle S.U. (3086/2022) ed afferma che:

  • l’attivitĂ  del C.T.U. – integrativa dell’operato del Giudice, trova il limite nel principio dispositivo e nel principio della domanda per cui i) non può valere a supplire carenze di allegazione e prova delle parti e ii) deve mantenersi entro il perimetro delle indagini designato dal Giudice;
  • al C.T.U. è consentito acquisire fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa azionata in giudizio, integranti le c.d. eccezioni in senso lato;
  • il C.T.U., nell’ambito dei poteri di cui all’art. 194 c.p.c., può liberamente accertare i fatti secondari;
  • al consulente non si applicano le preclusioni processuali vigenti a carico delle parti;
  • il ricorrente si duole della formulazione, da parte del C.T.U., di giudizi e valutazioni critiche intorno al thema decidendum;
  • nel caso in cui il Giudice, errando, affidi al C.T.U. lo svolgimento di accertamenti e la formulazione di valutazioni giuridiche o di merito inammissibili, può condividere le stesse solo ove formuli una propria autonoma motivazione basata sulla valutazione degli elementi di prova legittimamente acquisiti al processo e dia sufficiente ragione del proprio convincimento, tenendo conto anche delle contrarie deduzioni delle parti che siano sufficientemente specifiche.

In forza di quanto sopra esposto, di seguito la massima.
Massima: “Lo svolgimento, da parte del consulente tecnico d’ufficio, di considerazioni tecniche esulanti dall’ambito oggettivo del quesito non determina la nullità della consulenza, né quella derivata della sentenza, se è stata assicurata alle parti la possibilità di interloquire, sia dal punto di vista tecnico nel corso della c.t.u., sia dal punto di vista giuridico negli snodi processuali a ciò deputati, restando “assorbito” l’operato del consulente da quello del giudice”.

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