Clausola discrezionale e Regolamento Dublino III: Sezioni Unite

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Il 15 gennaio 2025 è stata pubblicata una sentenza delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione (n. 935/2025), relativa all’applicazione della clausola discrezionale prevista dall’articolo 17 del Regolamento UE 604/2013, noto come Regolamento Dublino III. Questo regolamento stabilisce i criteri e i meccanismi per individuare lo Stato membro competente a esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da cittadini di paesi terzi o apolidi.
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Corte di Cassazione – Sez. Un. Civ.- sent. n. 935 del 15-01-2025

1. La vicenda affrontata


Il caso affrontato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione riguardava un cittadino pakistano che aveva contestato il trasferimento disposto dal Ministero dell’Interno italiano verso l’Austria, considerata competente secondo il Regolamento. Tra le questioni sollevate dal ricorrente vi erano: la mancata traduzione del provvedimento nella lingua pashtu, l’erronea valutazione delle condizioni socio-politiche del Pakistan e il rischio concreto di subire trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio.
Il Tribunale di Firenze, in primo grado, aveva accolto il ricorso, ritenendo che il trasferimento avrebbe potuto violare il principio di non-refoulement, previsto dall’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. In particolare, aveva rilevato che l’Italia avrebbe dovuto esercitare la clausola discrezionale dell’art. 17 per garantire una maggiore tutela dei diritti fondamentali del richiedente.

2. Questioni sottoposte all’esame delle Sezioni Unite


Il ricorso in Cassazione ha sollevato interrogativi di particolare rilievo nomofilattico:
Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’esercizio della clausola discrezionale è una facoltà dello Stato membro e non un obbligo. Tuttavia, l’omesso utilizzo della clausola può essere sindacato dal giudice per verificare eventuali violazioni dei diritti fondamentali garantiti al richiedente. La Corte ha esaminato la possibilità di un’interferenza tra il sistema di protezione nazionale italiano e le disposizioni del Regolamento Dublino III. Ha ribadito che, in casi eccezionali, il diritto costituzionale all’asilo, sancito dall’art. 10 della Costituzione, può giustificare l’applicazione della clausola discrezionale.
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3. Decisione delle Sezioni Unite sulla clausola discrezionale


Le Sezioni Unite hanno stabilito che la clausola discrezionale può essere utilizzata per tutelare situazioni di particolare vulnerabilità del richiedente. Tuttavia, la Corte ha evidenziato che la sua applicazione deve essere circoscritta a casi eccezionali, in cui sia comprovato il rischio di trattamenti inumani o degradanti nello Stato membro competente.
Inoltre, la Corte ha affermato che l’Italia, quale Stato richiedente, può derogare alle disposizioni ordinarie del Regolamento per garantire standard di protezione più elevati, in linea con i propri obblighi costituzionali e internazionali. Tale possibilità, tuttavia, non deve compromettere il principio di fiducia reciproca tra Stati membri, cardine del sistema europeo di protezione internazionale.

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4. Principio di diritto


Le Sezioni Unite Civili hanno affermato il seguente principio di diritto: <<Nel procedimento di impugnazione delle decisioni di trasferimento dei richiedenti asilo ex art.27 del Regolamento UE n. 604 del 26.6.2013, nonché ex art.3 del d.lgs. 28.1.2008 n.25, e s.m.i. e ex art.3, lettera e-bis del d.l. 17.2.2017 n. 13, convertito con modifiche in legge 13.4.2017 n. 46, il giudice adito non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non-refoulement al quale il richiedente protezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento verso tale Stato membro, o in conseguenza di questo, sulla base di divergenze di opinioni in relazione all’interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale, a meno che non constati l’esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale>>.

5. Conclusioni


La decisione riafferma il ruolo del giudice nazionale nell’assicurare il rispetto del principio di non-refoulement e nell’applicare la clausola discrezionale in presenza di situazioni eccezionali.

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