Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle piĆ¹ interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Accordo transattivo sui crediti tributari
In sede di composizione negoziata della crisi dāimpresa, il Comune non puĆ² aderire a un accordo transattivo dei crediti tributari auto-amministrati, in quanto la normativa vigente non lo prevede. Rileva, il comma 2-bis dellāarticolo 23 del codice della crisi dāimpresa e dellāinsolvenza che continua a riferirsi soltanto ai ātributi amministrati dalle agenzie fiscaliā, senza menzionare i tributi locali. Il legislatore, in altre parole, continua a disegnare un perimetro che non contempla, al suo interno, i tributi locali (certamente per quelli auto-amministrati).
Si tratta di unāomissione che, allo stato attuale, deve intendersi come voluta, ovvero equivalente a una vera e propria preclusione tacita (ancorchĆ©, auspicabilmente, temporanea), in forza del noto brocardo per cui dove la legge tace non vuole, anche perchĆ© il legislatore ben avrebbe potuto, nel ri-disciplinare la materia, in sede di codificazione e dei successivi interventi correttivi, optare per un chiarimento che dottrina e giurisprudenza avevano ripetutamente sollecitato rispetto alla transigibilitĆ fiscale anche dei tributi locali.
Sezione regionale di controllo della Lombardia – Parere n. 256/2024
Gestione societaria
Gli atti e i comportamenti del Comune quale socio, pur nel libero esercizio dei diritti derivanti dal contratto e dalla legge, devono essere, oltre che leciti, improntati a correttezza e buona fede, gravando sullāente locale lāobbligo di una gestione del patrimonio volta ad assicurare comunque la massima redditivitĆ possibile dellāinvestimento a suo tempo operato, laddove sia venuta meno la continuitĆ e lāeffettivitĆ della sua destinazione alle finalitĆ istituzionali.
Sezione regionale di controllo della Lombardia – Parere n. 264/2024
InattendibilitĆ dei documenti contabili
In caso di ritenuta inattendibilitĆ dei propri documenti contabili, lāente locale ĆØ senzāaltro tenuto a ripristinare una rappresentazione realistica della situazione finanziaria, economica e patrimoniale nella quale versa come emerge dai postulati della veridicitĆ , dellāattendibilitĆ e della correttezza, affermati nellāallegato 1 al Dlgs 118/2011. In merito allāobbligo dellāente di ristabilire una rappresentazione veritiera, attendibile e corretta dei propri saldi finanziari in caso di ritenuta erroneitĆ nei documenti contabili al momento dellāadozione della delibera, la prima occasione utile per il Comune per procedere a una corretta rivalutazione delle proprie poste contabili con efficacia, da quel momento in poi, ĆØ rappresentata dal bilancio di previsione 2025-2027. Risulta infatti del tutto verosimile che eventuali erronee valutazioni delle poste contabili che avrebbero inficiato lāattendibilitĆ del risultato di amministrazione del precedente esercizio 2023 qualora non siano state debitamente rettificate, spieghino i propri effetti sul risultato di amministrazione dellāesercizio 2024.
Sezione regionale di controllo della Lombardia – Parere n. 263/2024
Fondo di garanzia dei debiti commerciali
Secondo una recente pronuncia della Sezione regionale di controllo del Piemonte sui controlli finanziari, Ā«La previsione per cui lāaccantonamento puĆ² essere liberato nellāesercizio successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni previste dalla norma, ĆØ motivata dalla circostanza che solo a fine anno, con la chiusura dellāesercizio, lāEnte dispone di dati certi e definitivi per il calcolo dellāindicatore di ritardo annuale di pagamento relativo alle fatture scadute nellāannoĀ». Di conseguenza, la cancellazione integrale della posta, costituita dalla sommatoria degli accantonamenti maturati nei diversi esercizi, sarebbe stata consentita dalla norma solo nellāanno 2024, in quanto esercizio successivo a quello in cui risultano essere state rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859 dellāarticolo 1 della legge 145/2018.
Sezione regionale di controllo della Lombardia – Parere n. 265/2024
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