PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI: REGIME SANZIONATORIO

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Mutuo 100% per acquisto in asta

assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta

 


Il committente deve controllare il possesso della patente al momento dell’affidamento dei lavori

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota INL-DCVIG_REGISTRO-UFFICIALEU_0009326_09-12-2024 , ha fornito alcune indicazioni sull’applicazione del regime sanzionatorio previsto per la patente a crediti.

La patente a crediti con un numero di crediti ≥ 15 è prescritta per poter operare nei cantieri temporanei o mobili per tutte le imprese e lavoratori autonomi, quindi non solo per le imprese del settore dell’edilizia, ma anche per tutte quelle imprese, anche non edili, che operano in cantiere (ad es. installatori di impianti, appaltatori per attività non edili, ecc.).

Conto e carta

difficile da pignorare

 

Sanzione per le imprese che operano senza patente o con patente con punteggio inferiore a 15 crediti

Qualora la patente raggiunga (per decurtazione dei crediti) un punteggio inferiore a 15 crediti o l’impresa operi senza avere tale patente le attività nei cantieri vengono sospese. In questi casi è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o di subappalto in corso di esecuzione solo quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del contratto. Per quei cantieri dove i lavori eseguiti non superano il 30% l’attività dovrà cessare.
La nota dell’Ispettorato chiarisce che per il calcolo del valore del singolo appalto o subappalto si dovrà fare riferimento al valore riportato nel capitolato o nel contratto sottoscritto dall’impresa e non al valore totale dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso.

Per le imprese che operano senza patente o con patente con punteggio inferiore a 15 crediti, oltre alla sospensione dell’attività nei cantieri, è prevista:

  • la sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a € 6000

e

  • l’esclusione per 6 mesi dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice degli appalti.

La nota dell’Ispettorato chiarisce che il riferimento economico al fine del calcolo dell’importo della sanzione amministrativa del 10% va riferito al singolo contratto, comprensivo del capitolato, sottoscritto dal trasgressore. Possono essere presi a riferimento anche i preventivi formulati dall’impresa e accettati dal committente. In caso di mancata formalizzazione del contratto o del preventivo si applica la soglia minima prevista di € 6.000.
L’illecito di mancanza di patente o di patente con crediti insufficienti può essere accertata da ULSS, INL o VVF, mentre la quantificazione della sanzione e la conseguente ordinanza-ingiunzione è emanata dal Dipartimento territoriale dell’Ispettorato del lavoro competente per territorio.

Sanzioni per il committente e il responsabile dei lavori

Il possesso della patente a crediti (o della SOA in classifica pari o superiore alla III) deve essere verificato, anche nei casi di subappalto, da parte del committente o del responsabile dei lavori, se nominato.

La nota dell’Ispettorato chiarisce che le sanzioni a carico del committente o del responsabile dei lavori si applicano solo per lavori affidati dopo il 1° ottobre 2024, data di entrata in vigore dell’obbligo della patente a crediti, come segue:

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

  • in caso di omessa verifica di possesso della patente a crediti o della certificazione SOA (Classifica III) al momento dell’affidamento dei lavori con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 711,92 a € 2.562,91;
  • in caso di affidamento dei lavori a soggetto con patente a crediti con punteggio inferiore a 15 crediti con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 711,92 a € 2.562,91;
  • in caso di affidamento dei lavori ad un soggetto che, al momento dell’affidamento abbia punteggio superiore a 15 crediti e che solo successivamente subisca una decurtazione che porti ad un punteggio inferiore ai 15 crediti non si applica alcuna sanzione  nei confronti del committente o del responsabile dei lavori, ma solo nei confronti dell’impresa, qualora continui ad operare nei cantieri.  E’ quindi fondamentale comprovare la verifica del punteggio della patente nella fase di affidamento dei lavori da parte del committente o del responsabile dei lavori.

Rif.

Massimiliano Bucaletti – Tel. 0575399429 – e-mail: m.bucaletti@confindustriatoscanasud.it

 

 





Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link