Verso l’assunzione in ruolo tanti assistenti all’autonomia e comunicazione che affiancano gli alunni con disabilità: verranno assorbiti dagli Enti Locali, al Senato si lavora per il sì. I meriti dell’Anief: facciamo pressione da anni

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Potrebbe essere a una svolta il destino di decine di migliaia di assistenti all’autonomia e alla comunicazione che operano nella scuola italiana affiancando gli alunni con disabilità certificata: il nuovo testo unico elaborato dalla settima Commissione del Senato prevede infatti per la prima volta questa preziosa figura professionale, anche con assunzioni a tempo indeterminato negli Enti Locali. “Sono diversi anni che ci battiamo in tutte le sedi per fare approvare la stabilizzazione degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione che hanno un ruolo decisivo per la fattiva inclusione degli studenti con disabilità – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – , dunque ora non possiamo che essere soddisfatti per questa importante probabile svolta venutasi a determinare a Palazzo Madama anche e soprattutto grazie alle nostre recenti audizioni”.

 

“La verità – continua Pacifico – è che le nostre pressioni stanno producendo dei risultati che vanno verso l’individuazione si una specifica figura professionale e all’assunzione da parte degli Enti Locali con contratti a tempo indeterminato: tutto questo è stato recepito dalla settima Commissione del Senato, che infatti procede con un nuovo testo unificato con emendamenti da approvare entro il prossimo 28 gennaio. Crediamo molto in questa battaglia, perché se si vogliono superare le tante criticità che caratterizzano oggi il sostegno a scuola, il problema degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione, previsti già dall’ex art. 13 comma 3 legge 104/1992, è uno di quelli che va assolutamente risolto: la loro internalizzazione non può procrastinarsi. Anche perché è assodato – conclude il sindacalista autonomo – che stiamo parlando di una figura continuità per gli studenti e le studentesse con bisogni speciali”.

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TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 236, 793 E 1141 (Assistente autonomia e comunicazione nei ruoli personale scuola)

I Relatori

Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità

Art. 1

         1. All’articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

         a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

         «4. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo e in attuazione dell’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituita la figura professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione, nel rispetto del riparto di competenze di cui all’articolo 117, comma terzo, della Costituzione. L’assistente per l’autonomia e la comunicazione è un professionista socio-educativo che svolge funzioni di mediazione e assistenza alla comunicazione, di supporto all’acquisizione delle autonomie e alle relazioni rispetto ai contesti educativi, didattici e formativi, tenuto conto delle diverse condizioni di disabilità. I contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono la declaratoria dei profili professionali dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione, comprensiva di specifiche e contenuti professionali, il trattamento economico e ogni istituto contrattuale.

         4-bis. La professione di assistente per l’autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è esercitata da coloro che hanno conseguito il diploma di laurea L-19.

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         4-ter. La professione di assistente per l’autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è, altresì, esercitata da:

         a) coloro che, ai sensi dell’articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell’articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché dell’articolo 4 della legge 15 aprile 2024, n. 55, e fermo restando il decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520, sono in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario;

         b) coloro che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno svolto, per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l’autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

         4-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti l’ambito di attività dei profili professionali e le relative funzioni caratterizzanti, nonché la formazione professionale di ciascun profilo e il relativo ordinamento didattico»;

         b) al comma 5-bis, le parole: «di cui alle lettere a), b), c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere b) e c)» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti territoriali che forniscono l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera a) del comma 5 e le società che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono la predetta assistenza riconoscono ai lavoratori coinvolti il trattamento economico più favorevole previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 4 del presente articolo, ai sensi dell’articolo 11 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

         c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

         «6-bis. In sede di prima applicazione, al fine di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione, le regioni e gli enti locali possono procedere ad assumere con contratto subordinato a tempo indeterminato e, a tal fine, possono indire un’apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami. Alla procedura concorsuale di cui al primo periodo, sono ammessi a partecipare coloro che, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, hanno svolto, a qualsiasi titolo, per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l’autonomia e la comunicazione presso le regioni e gli enti locali che procedono all’assunzione o presso le società di cui al comma 5-bis e che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.».

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Il testo unificata le tre proposte di legge presentate

(236) Carmela BUCALO e altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l’introduzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico

(793) Cecilia D’ELIA e altri. – Istituzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità

(1141) MARTI. – Modifiche all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica

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