Niente adeguamento tariffe per i centri per disabili, e il governo impugna la norma regionale

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GiĆ  bocciato dalla Corte costituzionale dopo il tentativo di gennaio 2024 di adeguare le tariffe di quattro tipi di centri per disabili accreditati con il SSR la Regione ci ha riprovato.

Cā€™Ć© un 7% che in qualche modo la Regione Siciliana deve navigare in porto, ed ĆØ quello dellā€™adeguamento tariffario per comunitĆ  terapeutiche e residenze sanitarie accreditate. Poi cā€™ĆØ un rapporto con punte di anomalia tra il governo regionale e quello nazionale per un modus operandi quantomeno curioso della Regione. Si tratta dello strano caso dellā€™articolo 49 della legge della Regione Siciliana del 31 gennaio 2024, bocciato con sentenza della Corte costituzionale e riproposto tale e quale con lā€™articolo del 18 novembre 2024. Nella variazione di bilancio di previsione per il triennio 2024-2026, la Regione siciliana ha infatti reintrodotto un identico ā€œAdeguamento delle rette sanitarie per i soggetti fragiliā€ con un aumento del 7% a valere sui fondi del Servizio sanitario regionale.

La sentenza della Corte costituzionale

In sintesi, la Corte costituzionale, in merito al ricorso per il primo tentativo introdotto a gennaio del 2024 dalla Regione Siciliana, aveva stabilito ā€œche la Regione ĆØ venuta meno al divieto di introdurre nuove spese incidenti sulle voci del proprio bilancio relative alla spesa sanitaria, in violazione dellā€™art. 117, terzo comma della Costituzioneā€. La Regione Siciliana inoltre paga giĆ  il duro prezzo di allegri pregressi che hanno infine determinato un piano di rientro forzato cui era ancora soggetta al tempo della sentenza della Corte costituzionale. A condizioni invariate, con le variazioni al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024-2026 varate a novembre, lā€™adeguamento del 7% ĆØ tornato tale e quale. Non il 6 nĆ© lā€™8 per cento. Una percentuale specifica giĆ  negata, che la Regione Siciliana aveva peraltro inserito nella legge regionale di gennaio 2024 senza definire i parametri derivanti, tanto che per la Corte costituzionale erano ā€œignoti i criteri di calcolo utilizzati per la definizione dellā€™adeguamento tariffario nella misura del 7% a valere sui fondi del SSR e le relative fonti dati utilizzateā€.

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Lā€™impugnativa del governo centrale

La disposizione introdotta a gennaio del 2024 dal governo regionale violava in definitiva gli articoli 81 terzo comma e 117 terzo comma della Costituzione. Il Consiglio dei ministri, che martedƬ ha esaminato 25 leggi regionali tra le quali due della Regione Siciliana, una delle quali lā€™ennesimo rinvio delle elezioni di secondo livello dei presidenti delle aree vaste, ha quindi rilevato che lā€™articolo 28, comma 16, della variazione di bilancio quater del governo Schifani ā€œripropone il medesimo contenuto di quanto disposto dallā€™articolo 49 della l.r. 3/2024, giĆ  dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionaleā€ ritenendo, con delibera del Cdm del 14 gennaio 2025, ā€œdi dover impugnare la legge regionale in esame ai sensi dellā€™articolo 127 della Costituzioneā€.

La finalitĆ  dellā€™adeguamento voluto dalla Regione Siciliana

Nelle conclusioni del Consiglio dei ministri presieduto da Giorgia Meloni, in relazione alla reiterazione dellā€™adeguamento tariffario, ĆØ stato anche sottolineato che ā€œla Regione, inoltre, eccede dalle competenze attribuite dallo Statuto di autonomia, il quale dispone, allā€™articolo 17, comma 1, lett. b), che lā€™Assemblea regionale puĆ² emanare leggi in materia di ā€˜igiene e sanitĆ  pubblicaā€™, tuttavia tale competenza ĆØ circoscritta ai ā€˜limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Statoā€™.ā€ Il fine perĆ², cosƬ come indicato dal governo regionale siciliano, appariva di nobili intenti. Per le quattro diverse tipologie di strutture accreditate ā€“ per le quali non ĆØ individuata, a livello statale, alcuna tariffa di riferimento ā€“ la Regione Siciliana intendeva adeguare le tariffe al fine di fronteggiare maggiori costi derivanti dallā€™esercizio delle funzioni rese dalle strutture riabilitative per disabili psico-fisico-sensoriali, dalle comunitĆ  terapeutiche assistite, dalle residenze sanitarie assistenziali e dai centri diurni per i soggetti autistici.

La dura bacchettata del Consiglio dei ministri

Con il reiterato tentativo, la Regione Siciliana, secondo il Consiglio dei ministri, ā€œĆØ venuta meno al divieto di introdurre nuove spese incidenti sulle voci del proprio bilancio relative alla spesa sanitariaā€. Ma al governo del presidente Renato Schifani vengono contestate anche altre gravi mancanze in merito. La Regione Siciliana, secondo lā€™esecutivo nazionale, non ha fornito elementi informativi sufficienti per valutare la determinazione dellā€™adeguamento tariffario, ā€œnon ha saputo indicare i criteri/algoritmi di calcolo utilizzati per la definizione dellā€™adeguamento tariffario nella misura del 7% a valere sui fondi del SSR nĆ© ha chiarito le relative fonti dati utilizzateā€ e non ha fornito chiarimenti circa la coerenza dellā€™aumento tariffario prospettato con il programma operativo e il relativo quadro economico-finanziario. Inoltre, come da delibera del Consiglio dei ministri, risulta che la Regione Siciliana ā€œallo stato attuale, non ha ancora trasmesso agli uffici competenti del Ministero della Salute la proposta di Programma operativo di prosecuzione del Piano di rientroā€.





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