Pubblicato il decreto attuativo della Legge Gelli

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Il 15 dicembre 2023 è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 232, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 2024 ed entrato in vigore il 16 marzo 2024.

Questo decreto, frutto di un lungo lavoro di concertazione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, introduce importanti novità in materia di copertura assicurativa per la responsabilità civile in ambito sanitario.

Il provvedimento si pone l’obiettivo di definire in maniera più precisa e puntuale gli obblighi assicurativi per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, sia dipendenti che liberi professionisti. A tal fine, il decreto interviene su diversi aspetti cruciali:

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DECRETO 15 dicembre 2023 , n. 232

IL MINISTRO DELLE IMPRESE

E DEL MADE IN ITALY di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE e con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 8 marzo 2017, n. 24, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie» e, in particolare, l’articolo 10, comma 6, recante «Obbligo di assicurazione».
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute» e, in particolare, l’articolo 11, recante «Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24», che abroga i commi 2 e 4 dell’articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

Sentito l’IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

Sentita l’ANIA – Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici.

Sentite le Associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti.

Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano resa nella seduta del 9 febbraio 2022.

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 21 marzo 2023.

Art. 1

Definizioni

  1. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

    Carta di credito con fido

    Procedura celere

     

  1. assicurato: il titolare dell’interesse coperto dall’assicurazione, la struttura o l’esercente la professione sanitaria o l’esercente attività libero professionale;
  2. contraente: soggetto che stipula il contratto di assicurazione e si obbliga a pagarne il premio;
  3. assicuratore: l’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo responsabilità civile generale ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
  4. contratto di assicurazione: il contratto, regolato dall’articolo 1882 e ss. del codice civile, avente ad oggetto i rischi descritti all’articolo 3 derivanti dall’attività della struttura sanitaria o dell’esercente la professione sanitaria;
  5. denuncia: atto con il quale l’assicurato deve dare avviso scritto del sinistro, di cui alla lettera o), all’assicuratore;
  6. esercente la professione sanitaria: il professionista che, in forza di un titolo abilitante, svolge attività negli ambiti delle rispettive competenze, di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione, ricerca scientifica, formazione e ogni attività connessa all’esercizio di una professione sanitaria;
  7. esercente attività libero professionale: attività svolta dall’esercente la professione sanitaria, anche in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, al di fuori della struttura o all’interno della stessa o di cui si avvale in adempimento della propria obbligazione contrattualmente assunta con il paziente, indipendentemente dalla tipologia di rapporto intercorrente con la struttura o dal ruolo ricoperto;
  8. Conto e carta

    difficile da pignorare

     

  9. struttura: la struttura sanitaria e sociosanitaria pubblica e privata che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi;
  10. fondo rischi: fondo della struttura con appostazione in bilancio di somme riferentesi ai rischi in corso nell’anno di esercizio e che si protrarranno nell’esercizio successivo;
  11. fondo riserva sinistri: fondo della struttura con appostazione in bilancio della messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi a sinistri denunciati;
  12. revisore legale: una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell’Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro;
  13. Legge: legge 8 marzo 2017 n. 24;
  14. massimale di garanzia: la somma massima per importi non inferiori a quelli stabiliti all’articolo 4, liquidabile dall’assicuratore a titolo di risarcimento del danno in seguito al verificarsi di un sinistro o nei casi di cui all’ultimo periodo della successiva lettera o);
  15. Finanziamo agevolati

    Contributi per le imprese

     

  16. premio: l’importo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall’assicuratore;
  17. sinistro: la richiesta di risarcimento danni per i quali è prestata l’assicurazione (criterio c.d. «claims made») ossia qualsiasi formale richiesta scritta avanzata per la prima volta da terzi in vigenza di polizza o durante il periodo di ultrattività di cui all’articolo 5, comma 2, nei confronti dell’assicurato (o, nel caso di azione diretta, nei confronti dell’assicuratore), per il risarcimento dei danni subiti come conseguenza della sua attività; costituisce sinistro anche la citazione dell’assicurato in veste di responsabile civile in un procedimento penale a fronte della costituzione di parte civile da parte del danneggiato. In caso di polizza di cui all’articolo 10, comma 3, della Legge, il sinistro è costituito dall’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa, di rivalsa o surroga previste dagli articoli 9, commi 5 e 6, e 12, comma 3, della Legge. In questi casi, costituisce sinistro anche il ricevimento dell’invito a dedurre da parte del pubblico ministero presso la Corte dei Conti, nonché, per la rivalsa civilistica delle strutture sanitarie, la richiesta scritta avanzata per la prima volta dalla struttura in vigenza di polizza nei confronti dell’assicurato, con la quale è ritenuto responsabile per colpa grave a seguito di sentenza passata in giudicato. Fatti diversi da quelli elencati non costituiscono sinistro, ivi inclusa la richiesta della cartella clinica, l’esecuzione del riscontro autoptico/autopsia giudiziaria/autopsia di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la querela e l’avviso di garanzia. Più richieste di risarcimento presentate all’assicurato o all’assicuratore o alla struttura in conseguenza di una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, oppure a più atti, errori od omissioni riconducibili ad una stessa causa, rappresentano nella formula claims made altrettanti sinistri quanti sono gli eventi (nel primo caso) o gli atti, errori od omissioni (nel secondo caso);
  18. misure analoghe: misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera che prevedono l’assunzione diretta, totale o parziale, del rischio da parte della struttura;
  19. SIR: (Self Insurance Retention) quota di rischio non trasferita al mercato assicurativo e gestita in proprio dalla struttura assicurata anche in termini di corrispondente gestione, istruzione e liquidazione del sinistro;
  20. franchigia: elemento integrante della polizza di assicurazione che costituisce la parte del danno che rimane a carico dell’assicurato ed espressa in valore assoluto. La opposizione di franchigia impegna comunque l’assicuratore alla gestione del sinistro.

Art. 5

Efficacia temporale della garanzia

  1. La garanzia assicurativa è prestata nella forma «claims made», operando per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi in tale periodo e nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo. In caso di rinnovo, la garanzia assicurativa opera fin dalla decorrenza della prima polizza. In caso di sinistro di cui all’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 1, lettera o), la garanzia assicurativa opera per il sinistro denunciato a partire dalla prima richiesta.

  2. Prestito condominio

    per lavori di ristrutturazione

     

  3. In caso di cessazione definitiva per qualsiasi causa dell’attività dell’esercente la professione sanitaria, ivi compreso l’esercente attività libero professionale, è previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla cessazione dell’attività e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura, ai sensi dell’articolo 11, comma 1 della Legge. L’ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta. Tale copertura, per tutta la sua durata, prevede un massimale pari a quello della polizza di assicurazione in corso al momento della cessazione.

  4. A parziale deroga dell’articolo 1913 codice civile e fatte salve le norme in materia di prescrizione dei diritti assicurativi di cui all’articolo 2952, commi 2 e 3 del codice civile, in caso di sinistro denunciato ai sensi dei commi 1 e 2, l’assicurato deve darne avviso all’assicuratore entro 30 giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso se l’assicuratore interviene entro il predetto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Titolo III, REQUISITI MINIMI DI GARANZIA E CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLE MISURE ANALOGHE

Art. 11

Fondo riserva sinistri

1. In aggiunta a quanto richiesto dall’articolo 10, la struttura costituisce un fondo messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi a sinistri che comprende l’ammontare complessivo delle somme necessarie per far fronte alle richieste di risarcimento presentate nel corso dell’esercizio o nel corso di quelli precedenti, relative a sinistri denunciati e non ancora pagati e relative spese di liquidazione.

Art. 12

Interoperabilità tra fondo rischi e fondo riserva sinistri

1. Al fine di evitare una duplicazione degli importi accantonati per uno stesso evento, è prevista la trasmigrazione dal fondo di cui all’articolo 10, alimentato tramite accantonamenti annuali in relazione ai sinistri individuabili a fine esercizio, al fondo di cui all’articolo 11, per la parte dell’accantonamento di detto fondo rischi corrispondente agli eventi rilevati e successivamente denunciati.

Art. 19

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 dicembre 2023

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 dicembre 2023 Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Il Ministro della salute Schillaci Il Ministro dell’economia e delle finanze Giorgetti. Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 179.

Conto e carta

difficile da pignorare

 

Per concludere

Questo decreto rappresenta un importante passo avanti nell’attuazione della Legge Gelli-Bianco (Legge 8 marzo 2017, n. 24), che ha introdotto importanti novità in materia di sicurezza delle cure e responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

L’obiettivo principale è quello di garantire una maggiore tutela dei pazienti, assicurando la presenza di adeguate coperture assicurative a fronte dei rischi connessi all’attività sanitaria.

Sitografia

 

Foto di KATRIN BOLOVTSOVA





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