Dirigenti: debbono sempre conferire all’ente la situazione reddituale e patrimoniale

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     La recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V- del 15 gennaio 2025, n. 267 riguarda gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 33 del 2013, sulla sentenza n. 20/2019 della Corte costituzionale e sul contrasto alla corruzione nella P.A..

   In materia di obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali (politici, di amministrazione, di direzione o di governo, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 33 del 2013), la Corte costituzionale – con la sentenza n. 20 del 2019 – non ha ritenuto illegittima la previsione dell’obbligo di comunicare la situazione patrimoniale del dirigente, limitandosi a colpire l’imposizione dell’obbligo di pubblicazione indiscriminata dei dati reddituali e patrimoniali per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, ritenuto non conforme al principio di ragionevolezza e di proporzionalità.

Onde, persiste, per i dirigenti, l’obbligo di comunicazione dei dati reddituali e patrimoniali, da presentare non solo all’atto della assunzione, ma da rinnovare di anno in anno. Inoltre, in considerazione del contrasto alla corruzione nell’ambito della pubblica amministrazione, l’oggetto della dichiarazione del dirigente pubblico deve racchiudere anche i redditi percepiti da altre amministrazioni o da privati, posto che la conoscenza della provenienza dei redditi, e in specie di quelli provenienti da soggetti diversi dall’amministrazione presso il quale presta servizio il dirigente, è pienamente funzionale allo scopo suddetto. 

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    Il predetto articolo 14 del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede che, con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni: 

      a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo; 

      b) il curriculum; 

      c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 

      d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; 

     e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti; 

     f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.

    La medesima normativa prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i suindicati dati per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

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Procedura celere

 

    Ciascun dirigente comunica all’amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, 

    L’amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l’ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente e negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. 

     Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi. 

   I suindicati obblighi di pubblicazione si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell’articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all’articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. 

     Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae. 

     Infine la Corte Costituzionale con la sentenza del 21 febbraio 2019 n. 20 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale – riferite agli artt. 2, 3, 13 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 7, 8 e 52 CDFUE, all’art. 8 CEDU, all’art. 5 della Convenzione di Strasburgo n. 108 del 1981, nonché agli artt. 6, paragrafo 1, lettera c), 7, lettere c) ed e), e 8, paragrafi 1 e 4, della direttiva 95/46/CE, – dell’art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33 del 2013, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera c), dello stesso decreto legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

     Pertanto, il Consiglio di Stato, con la suindicata sentenza n. 267/2025, ha ribadito che persiste, per i dirigenti, l’obbligo di comunicazione dei dati reddituali e patrimoniali, da presentare non solo all’atto della assunzione, ma da rinnovare di anno in anno.

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Inoltre, in considerazione del contrasto alla corruzione nell’ambito della pubblica amministrazione, l’oggetto della dichiarazione del dirigente pubblico deve racchiudere anche i redditi percepiti da altre amministrazioni o da privati, posto che la conoscenza della provenienza dei redditi, e in specie di quelli provenienti da soggetti diversi dall’amministrazione presso il quale presta servizio il dirigente, è pienamente funzionale allo scopo suddetto. 

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