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Giuseppe Spinelli

Mutui e Finanziamenti: “Osservazioni alla Sentenza 18.09.2024 Corte d’Appello di Perugia”, con noi l’Avv. Enrico Bartolini del Foro di Brescia

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Il lungo periodo che ci ha visto assenti, perché abbiamo concretizzato un sogno, la creazione di Rete Informazione e Legalità – Aril seguiteci su www.retearil.org, stiamo aggiornando il nostro sito ma è già operativo, per offrivi nuovi spunti di riflessione attraverso un’informazione forse anche un po’ scomoda con la speranza che, possa essere affiancata anche dal vostro contributo nel segnalarci criticità. Avremo modo con questa nuova veste di proporvi testimonianze e documenti inerenti all’ambito Economico/Finanziario e non solo.

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Il nostro primo appuntamento giornalistico lo dedichiamo alla Sentenza della Corte d’Appello di Perugia del 18 settembre 2024, con l’Avv. Enrico Bartolini del Foro di Brescia e Referente del Comitato Tecnico Scientifico Di Rete Informazione e Legalità.

Avv. Enrico Bartolini

Avvocato Bartolini, cosa ha trovato nella Sentenza citata che, naturalmente il suo è un punto di vista giuridico.

La lettura delle motivazioni della sentenza emessa il 18.09.2024 dalla Corte d’Appello di Perugia mi porta ad esprimere le seguenti considerazioni.

Anzitutto e prima di entrare nel merito della questione è bene ricordare un principio fondamentale previsto dal nostro ordinamento all’art. 821 – comma 3 del Codice civile: “I frutti civili si acquistano giorno per giorno 1, in ragione della durata del diritto”.

Perché non è così?

Perché tale principio che, rappresenta la regola per il calcolo degli interessi (regime di capitalizzazione semplice), viene sistematicamente disatteso dalle Banche poiché tutti i piani di ammortamento dei mutui (a tasso fisso o variabile che siano) vengono predisposti utilizzando il regime di capitalizzazione composta che comporta la presenza di un costo occulto e che, dunque, rappresenta l’eccezione

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Perché?

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– “il costo” del finanziamento è dato dagli interessi, misurati dal tasso (TAN) che rappresenta “il prezzo”, tuttavia, il tasso espresso dal TAN – se impiegato in capitalizzazione composta – fornisce una diversa (e sottostimata) misura del reale costo del finanziamento;

– utilizzando i due sistemi di calcolo (semplice o composto) dell’interesse, si hanno due differenti importi di interesse per lo stesso importo di capitale finanziato, per lo stesso numero di rate, per la stessa periodicità di pagamento, ciò vuol dire che vi sono due valori diversi del TAN applicato; quindi, due diversi prezzi (TAN) del finanziamento in quanto esprimono due costi diversi che, ovviamente, non possono coesistere nello stesso finanziamento;

– poiché l’adozione di un sistema di “capitalizzazione composta” comporta per il mutuatario un maggior “prezzo” del denaro mutuato incidendo sul suo costo complessivo, che non corrisponde a quello indicato in contratto, nei contratti bancari “tale sistema” dev’essere indicato per iscritto in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile in ossequio al disposto di cui all’art. 117 comma 4 TUB 2;

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– il costo occulto non indicato nel contratto stipulato ma di fatto applicato nella formula della rata è pari, nell’importo, alla differenza tra gli interessi calcolati con il piano di ammortamento alla francese e gli interessi calcolati con un piano di ammortamento all’italiana;

– qualsiasi piano di ammortamento in regime composto esprime necessariamente un TAE (Tasso Annuo Effettivo, ossia il Tasso con le dodici capitalizzazioni annuali) – indiscutibilmente (matematicamente) diverso dal TAN – che varia in funzione degli intervalli di pagamento e che aumenta con l’aumentare della frequenza dei pagamenti.

Ricapitoliamo, ho la netta sensazione che, quanto descritto da lei i mutuatari o chi come impresa usufruisce del Credito, di queste cose quasi nella totalità ne sia poco a conoscenza.

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Assolutamente, fatte queste premesse e venendo alla sentenza in questione, osservo quanto segue.

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1 I frutti civili sia acquistano giorno per giorno 1, in ragione della durata del diritto e non giorno SU giorno

2 “I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”

– (pag. 5 sentenza) “La Banca d’Italia prescrive il piano di ammortamento solo per i mutui a tasso fisso, in quanto è l’unico caso in cui è possibile stabilire ex ante l’esatto ammontare dell’onere per interessi che dovrà affrontare il debitore…la mancata predisposizione ed allegazione da parte della Banca del piano di ammortamento deriva dall’applicazione del tasso di interesse variabile, chiaramente concordato tra le parti. Ne consegue che l’assenza del piano di ammortamento di per sé non incide sulla determinatezza o determinabilità del costo del finanziamento”.

Ha detto cose molto importanti Avv. Bartolini, dove troviamo le fonti di queste sue osservazioni?

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Fermo restando quanto si dirà oltre sulla base della sentenza 15130/2024 della S.C. – che di fatto smentisce categoricamente quanto scritto nella citata sentenza dalla CDA di Perugia – e premesso che affermare che la Banca d’Italia prescrive il piano di ammortamento solo per i mutui a tasso fisso è totalmente privo di fondamento perché le Istruzioni della Banca d’Italia del 29.07.2009 (richiamate in sentenza) non lo prevedono affatto 3 , in ogni caso l’assenza del piano di ammortamento è ammissibile solo riguardo ai mutui c.d. SAL (a Stato di Avanzamento Lavori).

In secondo luogo, “giustificare” l’assenza del piano di ammortamento in ragione dell’applicazione del tasso di interesse variabile è altrettanto privo di fondamento e palesemente contrario alle norme in materia (art. 1346 e 1284 c.c., nonché 117 TUB). In terzo luogo – ed ha veramente dell’incredibile – è assolutamente illogico affermare che in assenza di un piano di ammortamento – nel quale dev’essere indicato (quantomeno) l’importo della rata e dovrebbero essere indicati gli importi sia della quota capitale, che della quota interessi – un tasso di interesse (per di più) variabile possa essere stato chiaramente concordato tra le parti: se non conosco neppure l’importo degli interessi che andrò a pagare rata, per rata come posso aver concordato un piano di ammortamento con un sistema di calcolo (regime) piuttosto che un altro?? Ad ogni modo, tale affermazione è palesemente smentita dalla sentenza 15130/2024 della S.C. (che, come noto, non riguarda i mutui a tasso variabile) la quale ha affermato (pag. 22), in linea di principio, che affinché un piano di ammortamento, nel quale sia indicata la sola rata di quota capitale, possa essere valido debbono essere indicati in contratto i criteri di calcolo per la maturazione e la composizione della stessa rata di interessi, ovvero il regime finanziario applicato, ovvero la capitalizzazione infrannuale applicata.

Le Sue Osservazioni ci mettono difronte a una realtà quasi sconcertante, mi lasci passare il pensiero, come se si volesse stravolgere la Sentenza della Suprema Corte n°15130 del 29 maggio 2024, perché la stessa sgombra il campo è fa chiarezza?

In un certo senso, esatto. In sintesi, la S.C. ritiene che, per essere valido, un piano di ammortamento nel quale sia indicata (almeno) la sola quota capitale debba prevedere la specificazione di tutti i già menzionati criteri, sicché, a maggior ragione, se manca completamente un piano di ammortamento, il contratto è nullo.

Ciò nonostante, la CDA di Perugia ha ritenuto che la totale assenza di un piano di ammortamento non comporti alcuna invalidità del contratto.

– (pag. 8 sentenza) “Dal piano di ammortamento la parte era perfettamente in grado di comprendere le modalità di composizione della rata, nonché il costo complessivo dell’operazione”. Premesso che l’affermazione sembrerebbe una palese contraddizione con quanto detto riguardo all’assenza dì un piano di ammortamento ma, ad onore del vero non lo è perché i mutui erano due (uno senza e uno con), osservo quanto segue.

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Quindi in questo caso?

3 “Per i contratti di mutuo che sono o potrebbero rimanere a tasso fisso per tutta la durata dello stesso, il documento di sintesi riporta in calce il piano di ammortamento”

La necessità di una chiara esplicitazione di qual è il regime di capitalizzazione adottato è, in particolare, alla luce del disposto dell’art. 821 – terzo comma c.c., che è stato adottato il regime di capitalizzazione composta

4 comporta che ciò – stante la presenza di un costo occulto – non può ritenersi affatto rispettato per il sol fatto che le condizioni economiche contenute nel contratto (TAN, composizione delle singole rate, piano di ammortamento etc.) consentirebbero al cliente di verificare in concreto la presenza della capitalizzazione composta perché, di norma, in materia matematico – finanziaria, “il cliente” è dotato di competenze tecniche elementari se non inesistenti e, comunque, insufficienti a comprendere la strutturazione delle singole rate e quindi quale sia l’effettiva modalità di capitalizzazione degli interessi all’interno di un contratto di mutuo.

Sulla base di quanto prevede l’art. 117 TUB la S.C. ha infatti affermato che “Le clausole dei contratti bancari che, disciplinano le condizioni economiche sono nulle, se non contengono l’indicazione di un criterio che consente di determinare ex ante in maniera univoca ad entrambe i contraenti l’oggetto della prestazione, irrilevante essendo che gli scostamenti dei risultati dei calcoli consentiti da una clausola che non contiene un criterio univoco siano minimi” 5.

Quindi, a prescindere dal grado di capacità intellettiva/tecnica del cliente, la mancata indicazione di un criterio che consente di determinare ex ante in maniera univoca ad entrambe i contraenti l’oggetto della prestazione comporta la violazione dell’art. 117 TUB 6 e dunque, come affermato dalla S.C. nella sentenza 15130/2024 (pag. 23) una nullità testuale per la mancata indicazione di un prezzo o costo aggiunto del prestito e all’applicazione del tasso sostitutivo.

Quali le sue conclusioni affinché il lettore possa capire bene il problema, è mancanza di trasparenza nei contratti di mutuo che, potrebbe fare la differenza a tutela del consumatore?

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Certo, pertanto è necessario indicare il metodo che presiede al calcolo della rata per interessi, senza il quale il piano di ammortamento è indeterminato/indeterminabile poiché manca di accordo che lo possa rendere determinabile, ovvero la successiva predisposizione del piano è lasciata alla mera discrezionalità della banca, cosa assolutamente vietata dalla disciplina codicistica, che da quella sulla trasparenza.

Avv. Enrico Bartolini, ha svelato l’arcano, continueremo a stare sul “pezzo” come si usa in gergo, a presto.

Giuseppe Spinelli – Presidente Rete Informazione e Legalità -Aril

4 Art. 35 Codice Consumo – Cass. 23655/2021

5 Cass. 16907/2019

6 “I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.





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