Responsabilità da prodotto difettoso: Sentenza della Corte di Giustizia sul danno da prodotto – Sentenza CGUE: Danno da prodotti difettosi
Introduzione
La recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), emessa il 19 dicembre 2024 nell’ambito della causa C-157/23, ha fornito un’interpretazione di grande rilievo sull’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE. Tale direttiva regolamenta la responsabilità oggettiva in caso di danni provocati da prodotti difettosi (sul punto consulta anche QUESTO ARTICOLO), ampliando i confini della responsabilità e includendo, in determinate circostanze, anche i fornitori che si presentano come produttori agli occhi del consumatore.
In questo articolo analizziamo le implicazioni della pronuncia per consumatori, produttori e distributori, evidenziando come la Corte abbia ritenuto centrale la tutela di chi subisce danni da prodotti difettosi, semplificando il percorso per il risarcimento. Ciò implica che il produttore risponda dei danni causati da difetti del prodotto, a prescindere dall’eventuale colpa o dolo.
Di seguito i punti focali in tema di danno da prodotti difettosi:
- Definizione ampia di “produttore”
L’articolo 3 della direttiva, recepita in Italia con il DPR 224/1988 considera “produttore” non solo chi materialmente fabbrica il prodotto finito, ma anche chi appone il proprio nome o marchio sul prodotto, presentandosi così come produttore agli occhi del consumatore. - Finalità di tutela del consumatore
- Accesso semplificato al risarcimento: la direttiva evita che il consumatore debba individuare complesse catene di fornitura per reclamare il risarcimento.
- Solidarietà debitoria: in caso di corresponsabilità di più soggetti, il consumatore può rivolgersi a uno qualsiasi dei responsabili per ottenere l’integrale risarcimento del danno.
Responsabilità da prodotto difettoso – La Sentenza della Corte di Giustizia sul danno da prodotto – Il caso C-157/23: la vicenda
La causa è scaturita da un incidente stradale in cui l’airbag di un veicolo di fabbricazione americana, acquistato in una concessionaria italiana, non si era attivato correttamente. Il consumatore danneggiato ha citato in giudizio sia il rivenditore sia la controllata italiana dell’impresa statunitense, quest’ultima in qualità di distributore ufficiale del veicolo. Quest’ultima ha cercato di escludere la propria responsabilità, sostenendo di non essere il vero produttore materiale del veicolo, fabbricato da un’azienda tedesca del gruppo.
La domanda pregiudiziale posta alla CGUE riguardava l’interpretazione di “persona che si presenta come produttore”. In altre parole, ci si è chiesti se un fornitore possa essere ritenuto responsabile in qualità di produttore quando il marchio sul prodotto corrisponda al nome o a un elemento distintivo del fornitore, anche in assenza di un’apposizione materiale del nome da parte del fornitore stesso.
Sentenza CGUE: danno da prodotti difettosi – L’interpretazione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
La Sentenza della Corte di Giustizia sul danno da prodotto ha fornito un’interpretazione ampia dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE, stabilendo che:
- “Persona che si presenta come produttore”
Un fornitore può essere considerato produttore anche se non appone materialmente il proprio marchio sul prodotto. La semplice coincidenza tra il marchio del prodotto e il nome o un elemento distintivo del fornitore è sufficiente a generare nel consumatore l’idea che sia il fornitore stesso a rispondere della qualità del prodotto. - Tutela dei consumatori come priorità
La Corte sottolinea che tale interpretazione ha lo scopo di proteggere il consumatore, consentendogli di rivolgersi direttamente a chi appare come produttore, senza dover intraprendere complesse ricerche per rintracciare il produttore effettivo. Ciò risulta in una maggiore immediatezza nell’accesso al risarcimento del danno. - Responsabilità solidale e diritto di rivalsa
Resta ferma la possibilità per il fornitore di rivalersi successivamente sul produttore effettivo. In questo modo, la CGUE assicura che il consumatore non subisca alcun pregiudizio derivante da difficoltà di individuazione del reale produttore.
Implicazioni pratiche della Sentenza della Corte di Giustizia sul danno da prodotto per distributori e fornitori
La decisione della Corte potrebbe generare risvolti di rilevantissima importanza su distributori e rivenditori ufficiali:
- Maggiore esposizione al rischio legale
Distributori e fornitori che utilizzano il proprio nome o marchio per aumentare l’appeal del prodotto potrebbero essere ritenuti responsabili in caso di difetto. È dunque essenziale valutare con attenzione come i prodotti vengono presentati sul mercato. - Chiarezza informativa
Occorre garantire che il consumatore sappia con certezza chi sia il reale produttore. Laddove questa informazione non sia trasparente, scatta l’ipotesi di responsabilità solidale prevista dalla direttiva, oltre ad ulteriori sanzioni, ad esempio per violazione della disciplina in materia di pratiche commerciali. - Necessità di tutele contrattuali
Per ridurre il rischio economico, i fornitori dovrebbero stipulare accordi chiari con i produttori in merito alle eventuali richieste di risarcimento, predisponendo contratti di rivalsa solidamente strutturati.
Responsabilità da prodotto difettoso – Vantaggi per i consumatori e finalità unionali
La pronuncia C-157/23 della CGUE rafforza il principio cardine della direttiva 85/374/CEE: l’accessibilità rapida al risarcimento e la protezione del consumatore.
- Riduzione degli ostacoli procedurali: il consumatore può agire contro il soggetto più facilmente individuabile, senza dover risalire a complicate strutture societarie internazionali.
- Maggiore fiducia nei mercati europei: un livello di tutela più elevato incentiva la concorrenza basata sulla qualità e la sicurezza del prodotto, in linea con gli obiettivi dell’Unione Europea di armonizzazione e protezione dei consumatori.
Responsabilità da prodotto difettoso – Conclusioni
La sentenza C-157/23 della Corte di Giustizia sul danno da prodotto è un tassello fondamentale per comprendere l’evoluzione del concetto di “produttore” all’interno della normativa europea sulla responsabilità per prodotti difettosi. Estendendo la responsabilità a coloro che si presentano come produttori, la CGUE intende:
- Offrire una maggiore protezione ai consumatori, semplificando le procedure di risarcimento;
- Promuovere standard elevati di qualità e sicurezza dei prodotti lungo l’intera filiera;
- Favorire l’armonizzazione giuridica tra gli Stati membri, uniformando le regole e contribuendo a un mercato europeo più equo e trasparente.
Per distributori, rivenditori e fornitori diviene essenziale rivedere le proprie strategie di branding e posizionamento, così da evitare di incorrere in responsabilità non previste. Parallelamente, la sentenza conferma come il diritto dell’Unione Europea si ponga al fianco del consumatore, continuando a rafforzarne la tutela attraverso interpretazioni estensive delle direttive vigenti.
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