Le nuove regole fiscali per la cessione di quote negli studi associati

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Un Cambio di Paradigma Normativo

La riforma fiscale introdotta dal Decreto Irpef-Ires del 2024 segna una svolta significativa nella regolamentazione della cessione di quote di partecipazione negli studi associati. Questo intervento normativo, approvato definitivamente dal Governo, mira a chiarire il quadro fiscale di riferimento e a promuovere operazioni di aggregazione tra studi professionali. Tuttavia, molte questioni restano aperte, soprattutto in ambiti strategici per il settore.

Il Problema Precedente

Prima della riforma, la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote in associazioni professionali era caratterizzata da numerose ambiguità. In assenza di una disciplina chiara, in dottrina si discuteva se tali plusvalenze dovessero essere trattate come:

  • Redditi di lavoro autonomo, similmente alla cessione della clientela prevista dall’articolo 54 del TUIR;
  • Redditi diversi o addirittura non imponibili.

La nuova normativa elimina queste incertezze introducendo regole chiare e uniformi.

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Redditi da lavoro autonomo e tassazione Separata per la Cessione di Quote

Il cuore della riforma è rappresentato dall’articolo 17, lettera g-ter) del TUIR, che introduce il principio di onnicomprensività.
Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni o società riferibili ad attività artistiche o professionali sono ora considerate redditi da lavoro autonomo. Qualora i corrispettivi siano percepiti nello stesso periodo d’imposta, anche se frazionati in più rate, trova applicazione la tassazione separata.

La logica alla base di questa modifica è l’assimilazione delle partecipazioni a “beni di secondo grado”, correlati agli elementi immateriali sottostanti, come la clientela. Di conseguenza, l’intervento legislativo tende a semplificare e uniformare il trattamento fiscale con quello di altre componenti del reddito da lavoro autonomo.

Ambito di Applicazione

La riforma riguarda:

  • Le partecipazioni in associazioni professionali e società semplici;
  • Non si applica alle STP in forma di società, che restano invece soggette alla previgente normativa e non rientrano pertanto tra i redditi di lavoro autonomo.

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Determinazione della Plusvalenza e Questioni Aperte

Un aspetto complesso della riforma è il calcolo della base imponibile per le plusvalenze. La normativa non fornisce dettagli sul costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni cedute, lasciando aperti interrogativi, soprattutto per:

  • Quote acquisite senza documentazione precisa del costo di acquisto;

La riforma conferma che i trasferimenti di partecipazioni a titolo gratuito (causa di morte o donazione) non generano effetti fiscali diretti. Tuttavia, resta da chiarire come tali trasferimenti influiranno sul calcolo delle plusvalenze in caso di successiva cessione onerosa.

Criticità e Impatti Pratici

Nonostante i miglioramenti apportati, permangono alcune criticità:

  • Assenza di una disciplina transitoria: Chi ha acquistato quote prima dell’entrata in vigore della riforma potrebbe trovarsi penalizzato, poiché il costo fiscalmente riconosciuto non viene adeguato.
  • Socio privo di partita IVA: come dovrà comportarsi il socio di studio associato, privo di partita IVA, che intende cedere le proprie partecipazioni? Generando la plusvalenza reddito da lavoro autonomo, il socio sarà tenuto ad aprire la partita IVA e compilare il quadro RE?
  • Deducibilità del costo in capo all’acquirente della quota: Come dovrà comportarsi l’acquirente delle quote di uno studio associato? Potrà scaricarsi il costo dalla propria posizione individuale? E se non è titolare di partita IVA? Il costo sarà deducibile per intero nell’esercizio in cui è sostenuto, oppure seguirà le nuove regole sull’ammortamento dell’acquisto clientela (5 anni)?

 

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Non sono poche le criticità che potrebbero emergere ed in tal senso è auspicabile un intervento dell’Amministrazione.

Conclusioni e Prospettive Future

La riforma fiscale del 2024 rappresenta un passo avanti verso maggiore chiarezza e coerenza nel trattamento delle cessioni di quote in studi associati e sicuramente fornirà un impulso significativo ai processi di aggregazioni, sia in termini di competenze che territoriali.

Tuttavia, per garantire una crescita costante dei processi aggregativi, saranno necessari ulteriori interventi normativi e chiarimenti, non affrontati direttamente dalla riforma del 2024.

Tra questi i più importanti sono:

  1. Possibilità di partecipare ai più STP: ad oggi esiste il divieto, sia per i professionisti sia per i soci di capitale, di partecipare a più di una STP. Questo divieto, privo di razionali concreti a supporto, di fatto sta ostacolando i processi aggregativi sia in termini di competenze sia in termini territoriali.
  2. Regolamentazione delle STP multiprofessionali: ad oggi non è possibile iscrivere una STP, partecipata ad esempio da commercialisti ed avvocati, ad entrambi gli albi, di fatto ostacolando l’aggregazione tra professioni complementari tra loro, dal grande potenziale di crescita.
  3. Contributo professionale interno alle STP: È necessario abolire la duplicazione del contributo previdenziale dei professionisti che operano all’interno della STP e fatturano alla stessa.

Se implementati correttamente, questi ulteriori interventi normativi, potranno incentivare le aggregazioni tra studi professionali e migliorare la competitività del settore. Resta però fondamentale un dialogo costante con le autorità e un monitoraggio attento delle evoluzioni normative.



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