Il 21 gennaio 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’atteso Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che regola l’utilizzo delle strutture portabici, portasci e portabagagli sui veicoli, semplificando le normative e garantendo maggiore sicurezza.
Si conclude così positivamente una vicenda che, purtroppo, per oltre un anno aveva creato molto disagio fra gli utenti, gli operatori turistici e i venditori di portabici e su cui ha lavorato FIAB con Conitorus e Bikeitalia, che insieme ottengono una norma capace di favorire la mobilità sostenibile e supportare le imprese del settore.
In particolare, vengono cancellati l’obbligo del collaudo alla Motorizzazione e le restrizioni sulla sagoma. Due vincoli che avrebbero comportato maggiori costi per gli utenti limitando l’uso di queste attrezzature e di conseguenza l’uso della bici.
Vediamo quindi nel dettaglio le nuove norme stabilite guidati dall’analisi del nostro Centro Studi FIAB.
Quali sono le nuove regole per i portabici
Il decreto si applica alle strutture amovibili portabici, portabagagli e portasci, installate posteriormente a sbalzo sul gancio di traino, sui veicoli a motore della categoria M1 (le autovetture trasporto persone) e N1 (veicoli per il trasporto di cose, con massa fino a 3,5 t), quando tali strutture, con o senza carico, occultino i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva e/o l’alloggiamento della targa del veicolo.
Ecco quindi in sintesi cosa dicono le nuove norme e alcuni consigli pratici:
- Non è richiesto l’aggiornamento della carta di circolazione, quindi non è necessario recarsi alla Motorizzazione per la visita tecnica.
- Le strutture, i dispositivi di illuminazione e il portatarga devono essere omologati, con relativo marchio di omologazione. Conviene quindi tenere sempre a bordo del veicolo il certificato di omologazione, da esibire su richiesta delle forze dell’ordine.
- Non è richiesto l’inserimento o disinserimento automatico delle luci del veicolo, mediante l’inserimento o il disinserimento della spina per l’alimentazione delle luci del portabici.
- Il portabiciclette comprese le bici non può sporgere lateralmente per più di 30 cm per lato dalle luci posteriori, secondo quanto previsto dall’art. 164, comma 3 del Codice della Strada, purché non ecceda il limite massimo di sagoma di 2,55 m di cui all’art. 61, comma 1. Le biciclette non rientrano nella categoria “pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente”, che non possono mai sporgere lateralmente oltre la sagoma del veicolo. Questa disposizione permette di nuovo di trasportare facilmente biciclette di tutte le taglie, com’era fino a settembre 2023.
- Nell’alloggiamento della targa di cui è dotata la struttura amovibile è possibile applicare la targa del veicolo (smontandola dal portatarga del veicolo), oppure la targa ripetitrice che viene rilasciata dalla Motorizzazione.
I dubbi da sciogliere del nuovo Decreto per portabici
Rimane una zona grigia per quanto riguarda i portabici applicati al portellone (non su gancio traino). Infatti, secondo l’art. 1 il decreto si applica solo alle strutture poggianti sul gancio di traino. Dato che anche i portabici da portellone su alcuni veicoli possono occultare le luci posteriori, per questi continuano a valere le Circolari del MIT del 6 settembre e del 12 ottobre 2023, oppure quelle circolari sono abolite dal nuovo decreto?
Un altro dubbio riguarda la necessità di applicare posteriormente il pannello retroriflettente a strisce diagonali bianche e rosse 50×50 cm, previsto per i carichi sporgenti. Il nuovo decreto dice che “le strutture portabagagli, portascì e portabiciclette poggianti sul gancio di traino sono da considerare a tutti gli effetti come un carico sporgente posteriormente dal veicolo, nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 164 del CdS”. Sembrerebbe quindi necessario utilizzare il pannello bianco-rosso, anzi due per i portabici dato che le biciclette impegnano tutta la sagoma trasversale della vettura.
Tuttavia, secondo alcuni costruttori, la presenza delle luci ripetitrici garantirebbe la necessaria sicurezza in termini di visibilità e quindi non ci sarebbe bisogno di alcuna segnalazione ulteriore.
Un chiarimento da parte del Ministero sarebbe opportuno.
Intanto ci prendiamo la soddisfazione di aver ottenuto un buon risultato per chi pratica ciclismo e turismo outdoor, augurandoci che in futuro il confronto con i portatori d’interesse avvenga prima e non dopo l’elaborazione della norma.
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