Sismabonus-acquisti: l’Agenzia delle Entrate sullo sconto in fattura nel 2025

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Sismabonus-acquisti e opzioni alternative (sconto e
cessione)

Nella risposta ad interpello n. 915–341/2024, la Direzione
Regionale dell’Abruzzo ha affermato che, per l’agevolazione in
commento, le regole relative all’utilizzo delle
opzioni 
di cui all’art. 121 del D.L.
34/2020 non sono cambiate rispetto a quanto già
previsto dal Decreto Legge 11/2023
. Pertanto, resta valido
il vincolo stabilito dal comma 3 lettera c) dell’art. 2 del citato
decreto, vale a dire la presentazione della
richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori
edilizi
 entro la data del 16 febbraio 2023.

L’Agenzia è giunta a tale conclusione attraverso
un excursus normativo e di prassi che si
riepiloga qui di seguito.

  1. Il blocco delle opzioni. Il comma 1
    dell’articolo 2 del decreto­legge 16 febbraio 2023, n. 11,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38,
    ha stabilito che a decorrere dal 17 febbraio 2023 le opzioni di
    cessione del credito e sconto in fattura non possono più essere
    esercitate;
  2. Le deroghe al blocco. Il successivo
    comma 3 ha introdotto una limitazione alla portata della precedente
    disposizione per determinati interventi, ammettendo delle deroghe
    al divieto ivi disposto;  in particolare,  il 
    citato  comma  3  stabilisce 
    che  ”Le disposizioni di cui al comma 1 non si
    applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli
    interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del citato
    decreto­legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a
    quella di entrata in vigore del presente decreto: […] c)
    risulti  presentata,  con  riguardo  alle 
    agevolazioni  di  cui  all’articolo  16­bis,
    commi 1, lettera d), e 3, del testo unico delle imposte sui
    redditi, e all’articolo 16, comma 1­septies, del D.L. 4 giugno
    2013, n. 63, la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione
    dei lavori edilizi
    .”
  3. La deroga specifica per il sismabonus
    acquisti
    . Con risoluzione n. 14/E del 2024, è stato
    chiarito che ”… l’articolo 2, comma 3, lettera c), del
    decreto legge n. 11 del 2023, in deroga al blocco generalizzato
    all’esercizio delle predette opzioni prevede che anche con
    riferimento al sismabonus acquisti, sia possibile continuare ad
    esercitare le predette opzioni a condizione che, alla data del 16
    febbraio 2023,  sia  stata  presentata la 
    richiesta  del titolo  abilitativo  per l’esecuzione
    dei lavori edilizi 
    (cfr. circolare 7 settembre 2023, n.
    27/E).”
  4. L’ulteriore limitazione alla deroga. Il
    decreto­legge n. 39 del 2024 ha introdotto un’ulteriore restrizione
    all’applicazione della deroga di cui all’articolo 2, comma 2 e
    comma 3, del decreto legge n. 11 del 2023, prevedendo all’articolo
    1, comma 5, che: ”Le disposizioni di cui all’articolo 2,
    commi 2 e 3, del citato decreto­legge n. 11 del 2023, non si
    applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e
    c), primo periodo 
    (interventi superbonus), e al comma
    3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 
    (interventi
    diversi dal superbonus) per i quali, alla data di entrata
    in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa,
    documentata da fattura, per lavori già effettuati”
    .
  5. L’esclusione del sismabonus acquisti dalla ulteriore
    limitazione
    . Il citato comma 5 del decreto­legge n.39
    del 2024 non richiama, invece, gli interventi di cui all’articolo
    2, comma 3, lett.c), del decreto­legge n. 11 del 2023, tra cui è
    ricompreso il Sismabonus acquisti.
  6. L’utilizzo delle opzioni per il sismabonus acquisti
    in mancanza dell’ulteriore limitazione.
     Riguardo
    all’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121 del 
    D.L.  n. 34 del 2020, considerato che la disposizione
    normativa di cui all’articolo 1, comma 5, del D.L. n. 39 del 2024
    sopra richiamata non contempla gli interventi di cui all’art. 16,
    comma 1­septies del D.L. n. 63 del 2013, indicati all’articolo 2,
    comma 3, lettera c), del D.L. n. 11 del 2023, si evidenzia che per
    fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura in
    luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, sia sufficiente che
    alla data del 16 febbraio 2023, sia stata presentata la richiesta
    del titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.





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