Sismabonus-acquisti e opzioni alternative (sconto e
cessione)
Nella risposta ad interpello n. 915–341/2024, la Direzione
Regionale dell’Abruzzo ha affermato che, per l’agevolazione in
commento, le regole relative all’utilizzo delle
opzioni di cui all’art. 121 del D.L.
34/2020 non sono cambiate rispetto a quanto già
previsto dal Decreto Legge 11/2023. Pertanto, resta valido
il vincolo stabilito dal comma 3 lettera c) dell’art. 2 del citato
decreto, vale a dire la presentazione della
richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori
edilizi entro la data del 16 febbraio 2023.
L’Agenzia è giunta a tale conclusione attraverso
un excursus normativo e di prassi che si
riepiloga qui di seguito.
- Il blocco delle opzioni. Il comma 1
dell’articolo 2 del decretolegge 16 febbraio 2023, n. 11,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38,
ha stabilito che a decorrere dal 17 febbraio 2023 le opzioni di
cessione del credito e sconto in fattura non possono più essere
esercitate; - Le deroghe al blocco. Il successivo
comma 3 ha introdotto una limitazione alla portata della precedente
disposizione per determinati interventi, ammettendo delle deroghe
al divieto ivi disposto; in particolare, il
citato comma 3 stabilisce
che ”Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli
interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del citato
decretolegge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a
quella di entrata in vigore del presente decreto: […] c)
risulti presentata, con riguardo alle
agevolazioni di cui all’articolo 16bis,
commi 1, lettera d), e 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, e all’articolo 16, comma 1septies, del D.L. 4 giugno
2013, n. 63, la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione
dei lavori edilizi.” - La deroga specifica per il sismabonus
acquisti. Con risoluzione n. 14/E del 2024, è stato
chiarito che ”… l’articolo 2, comma 3, lettera c), del
decreto legge n. 11 del 2023, in deroga al blocco generalizzato
all’esercizio delle predette opzioni prevede che anche con
riferimento al sismabonus acquisti, sia possibile continuare ad
esercitare le predette opzioni a condizione che, alla data del 16
febbraio 2023, sia stata presentata la
richiesta del titolo abilitativo per l’esecuzione
dei lavori edilizi (cfr. circolare 7 settembre 2023, n.
27/E).” - L’ulteriore limitazione alla deroga. Il
decretolegge n. 39 del 2024 ha introdotto un’ulteriore restrizione
all’applicazione della deroga di cui all’articolo 2, comma 2 e
comma 3, del decreto legge n. 11 del 2023, prevedendo all’articolo
1, comma 5, che: ”Le disposizioni di cui all’articolo 2,
commi 2 e 3, del citato decretolegge n. 11 del 2023, non si
applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e
c), primo periodo (interventi superbonus), e al comma
3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 (interventi
diversi dal superbonus) per i quali, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa,
documentata da fattura, per lavori già effettuati”. - L’esclusione del sismabonus acquisti dalla ulteriore
limitazione. Il citato comma 5 del decretolegge n.39
del 2024 non richiama, invece, gli interventi di cui all’articolo
2, comma 3, lett.c), del decretolegge n. 11 del 2023, tra cui è
ricompreso il Sismabonus acquisti. - L’utilizzo delle opzioni per il sismabonus acquisti
in mancanza dell’ulteriore limitazione. Riguardo
all’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121 del
D.L. n. 34 del 2020, considerato che la disposizione
normativa di cui all’articolo 1, comma 5, del D.L. n. 39 del 2024
sopra richiamata non contempla gli interventi di cui all’art. 16,
comma 1septies del D.L. n. 63 del 2013, indicati all’articolo 2,
comma 3, lettera c), del D.L. n. 11 del 2023, si evidenzia che per
fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura in
luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, sia sufficiente che
alla data del 16 febbraio 2023, sia stata presentata la richiesta
del titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.
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